Hai cercato: - trovate: 1050 faq
-
Pubblicata il: 05-04-2022
Regime speciale OSS e cessioni a distanza di beni usati
Una oreficeria vende online orologi usati nell’ambito UE con il regime del margine / beni usati. Si chiede se è applicabile il regime speciale OSS.
Con il D.Lgs. n. 83/2021 sono state recepite le disposizioni comunicative relative alle prestazioni di servizi ed alle vendite a distanza di beni effettuate all’interno dell’UE.
In particolare, in base al nuovo art. 38-bis, DL n. 331/93 costituiscono vendite a distanza intraUE, le cessioni di beni spediti / trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto / spedizione dei beni, a partire da uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione / trasporto a:
– persone fisiche non soggetti passivi;
– soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72, DPR n. 633/72 (ad esempio, Organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari);
– acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intraUE e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (sono esclusi i beni soggetti ad accisa).
Le nuove regole prevedono l’applicazione dell’IVA dello Stato di partenza soltanto per le vendite “entro soglia” (€ 10.000). Per le vendite “oltre soglia” l’operazione sconta l’IVA nello Stato di destinazione dei beni.
Per l’assolvimento dell’imposta, in alternativa all’identificazione nei singoli Stati di destinazione dei beni, gli operatori possono utilizzare il nuovo regime speciale c.d. “OSS”.
A seguito della modifica dell’art. 37, comma 2, DL n. 41/95, ad opera del citato D.Lgs. n. 83/2021 alle cessioni soggette al regime dei beni usati, come nel caso di specie, non sono applicabili le nuove norme sulle vendite a distanza di beni intraUE.
Fatture a esportatore abituale e acquisti senza IVA
Una ditta individuale nostro cliente lavora prevalentemente per un soggetto dal quale ha ricevuto dichiarazione d’intento in quanto esportatore abituale. È possibile per il nostro cliente chiedere ai propri fornitori emissione di fattura senza IVA?
La qualifica di esportatore abituale e quindi la possibilità di rilasciare la dichiarazione d’intento è riservata ai soggetti che fatturano operazioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72. Quindi le operazioni non imponibili IVA a seguito della dichiarazione d’intento ex lett. c) del citato art. 8, non consentono di acquisire lo status di esportatore abituale. Preme evidenziare che le operazioni in esame sono rilevanti per la richiesta a rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, tramite il mod. TR.
Pubblicata il: 22-03-2022
Cessione UE auto usata con applicazione del margine
Un rivenditore d’auto (iscritto al VIES) ha acquistato un’autovettura usata (Porsche 911) da un salone belga. Dall’esame della fattura si può desumere che il cedente ha applicato il regime del margine. È corretta tale soluzione? La cessione non doveva essere trattata come una “normale” cessione intraUE?
Gli acquisti di beni usati assoggettati al regime del margine da parte di un cedente UE “non sono considerati acquisti intracomunitari”. Ciò è stato evidenziato anche dal Ministero delle Finanze nella Circolare 22.6.95, n. 177/E che sul punto, con riferimento ai rapporti di scambio dei beni in esame con soggetti passivi residenti in altri Stati UE, ha specificato che i relativi acquisti e cessioni effettuati con applicazione del regime del margine non sono considerate “operazioni intracomunitarie”, bensì “operazioni interne” da assoggettare all’IVA nello Stato in cui risiede il cedente del bene stesso.
Di conseguenza, gli acquisti di beni da parte di operatori economici italiani, per i quali viene applicata l’imposta in un altro Stato UE in base al regime del margine, ancorché siano spediti / trasportati in Italia, non costituiscono acquisti intraUE ai sensi dell’art. 38, DL n. 331/93.
L’acquirente italiano dovrà quindi “continuare” ad applicare il regime del margine in occasione della cessione del bene oggetto dell’acquisto dall’operatore UE. Come chiarito dallo stesso Ministero, in relazione agli scambi di beni soggetti al regime in esame effettuati tra soggetti passivi di diversi Stati UE, ancorché non costituiscano operazioni intraUE, sussiste l’obbligo di presentazione, ai soli fini statistici, dei modello Intra.
Trasporto beni per conto di soggetto passivo UE
Un autotrasportatore ha effettuato un trasporto di beni in Svizzera per conto di un soggetto passivo UE. In base alle novità introdotte dal c.d. “Decreto Fiscale” è corretto fatturare il servizio non imponibile IVA?
La risposta è negativa. Il DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, è intervenuto sull’operatività dell’art. 9, DPR n. 633/72 in materia di trasporti relativi a beni in esportazione / transito / importazione temporanea territorialmente rilevanti in Italia.
Diversamente, le prestazioni di servizi c.d. “generiche”, tra le quali rientra il trasporto di beni, rese nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia sono disciplinate dall’art. 7-ter, DPR n. 633/72.
Per tali operazioni, come specificato dall’art. 21, comma 6-bis, lett. b), DPR n. 633/72 deve essere riportata in fattura l’annotazione “operazione non soggetta”.
Credito d’imposta beni strumentali “Industria 4.0” quota 2021 non utilizzata
Una srl ha acquistato il 20.11.2021 un bene strumentale nuovo “Industria 4.0” rientrante nella Tabella A, Finanziaria 2017, la cui interconnessione è intervenuta a dicembre 2021. Per tale bene spetta un credito d’imposta pari a € 6.300. Non avendo utilizzato in compensazione nel 2021 la quota del credito d’imposta maturata per tale anno (2.100), nel 2022 la società può utilizzare 2 quote, ossia quella del 2021 e quella del 2022? In caso di risposta affermativa, quale anno di riferimento va riportato nel modello F24 in corrispondenza di ciascuna quota utilizzata?
Il credito d’imposta riconosciuto dalla Legge n. 178/2020 con riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (30.6.2023 qualora entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione), se ha ad oggetto beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 in 3 quote di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E, nel caso in cui la quota annuale / parte di essa non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la quota fruibile a partire dal medesimo anno.
Nel caso di specie, pertanto, la quota pari ad 1/3 del credito, non utilizzata nel 2021, può essere usufruita nel 2022. Di conseguenza nel 2022 risulta possibile compensare nel mod. F24 un importo pari a € 4.200 (2.100 quota spettante per il 2021 + 2.100 quota spettante per il 2022). Nel mod. F24 va indicato il codice tributo “6936” riportando sempre “2021” quale anno di riferimento, ossia l’anno in cui è intervenuta l’interconnessione.