Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 03-09-2021

    Oggetto

    Regolarizzazione omesso invio fattura a SdI

    Domanda

    Un architetto nel mese di luglio 2021 ha emesso 5 fatture di cui una non risulta transitata a SdI. La fattura è stata comunque conteggiata nella liquidazione IVA del mese di luglio in scadenza al 20.8. L’invio tardivo della fattura a SdI (sono trascorsi più di 12 giorni dalla data del documento), da parte del professionista avendo liquidato comunque l’IVA correttamente, è soggetto a sanzioni?

    Risposta

    La risposta è positiva. Come disposto dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, la mancata / tardiva emissione della fattura elettronica comporta l’applicazione della sanzione di cui art. 6, D.Lgs. n. 471/97, ossia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato/ registrato. La sanzione non può essere inferiore a € 500.
    La predetta sanzione non trova applicazione nel caso in cui, nonostante l’omessa / tardiva emissione della fattura elettronica, la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA.
    Al ricorrere di tale situazione, infatti, il comma 1 citato art. 6 prevede l’applicazione della sanzione in misura fissa da € 250 a € 2.000. Di conseguenza, considerato che l’IVA della fattura in oggetto è confluita nella liquidazione IVA “di competenza” (luglio), è applicabile la sanzione fissa da € 250 a € 2.000.
    Ipotizzando che l’invio a SdI della fattura sia effettuato nel mese di agosto (oltre gli ordinari 12 giorni), la sanzione dovuta risulta ridotta a € 27,78 (250 x 1/9) trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi meno di 90 giorni dal termine ultimo per
    l’emissione della fattura).

    Pubblicata il: 03-09-2021

    Oggetto

    Beni strumentali nuovi acquistati nel 2019 e interconnessi nel 2020

    Domanda

    Un’impresa ha acquistato nel 2019 un bene strumentale nuovo avente le caratteristiche per fruire maggiorazione relativa all’iper ammortamento. Il bene è stato interconnesso al sistema informativo aziendale nel 2020. Considerato che il bene risulta interconnesso nel 2020, l’impresa può fruire del
    credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali?

    Risposta

    La risposta è negativa. Infatti, il bene non può fruire del credito d’imposta sugli investimenti di cui alla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) in quanto l’investimento è stato effettuato prima dell’1.1.2020. Con riferimento alla maggiorazione dell’iper ammortamento i beni, oltre alle altre caratteristiche, devono rispettare il requisito dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In particolare, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, per i beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) vanno tenuti in considerazione tre momenti temporali: il periodo di effettuazione dell’investimento che rileva ai fini della spettanza della maggiorazione, il periodo di entrata in funzione del bene che rileva ai fini della decorrenza della fruizione del maxi ammortamento o, se si verifica nel medesimo periodo l’interconnessione, dell’iper ammortamento e infine l’interconnessione che risulta essenziale per la spettanza dell’iper ammortamento.
    Nel caso in cui l’interconnessione si verifichi in un periodo successivo il bene, nelle more dell’interconnessione, può fruire temporaneamente del maxi ammortamento. Di conseguenza, nel caso prospettato si ritiene che il bene entrato in funzione nel 2019 ha potuto beneficiare per tale anno del maxi ammortamento e dal 2020, a seguito dell’interconnessione, dell’iper ammortamento, a nulla rilevando che in tale anno la disciplina non sia più in vigore.

    Pubblicata il: 29-07-2021

    Oggetto

    Rimborso contributi previdenziali e quadro LM mod. REDDITI 2021

    Domanda

    Un ingegnere in regime forfetario ha dedotto nel quadro LM del modello REDDITI 2020 i contributi previdenziali pagati nel 2019 a Inarcassa. Tali contributi sono risultati non dovuti e Inarcassa nel 2020 ha provveduto alla restituzione.
    Tale “rimborso” va assoggettato a tassazione separata e quindi indicato nel quadro RM del modello REDDITI 2021?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 17, commi 2, lett. n-bis) e 3, TUIR, in caso di rimborso di oneri o imposte dedotti / detratti in anni precedenti, le somme ricevute vanno assoggettate a tassazione separata, con possibilità di optare per la tassazione ordinaria (a tal fine l’ammontare dell’onere non più effettivamente sostenuto va indicato nel quadro RM del modello REDDITI PF alla Sezione IIIImposte e oneri rimborsati”).
    La questione della “ripresa a tassazione” dell’onere dedotto nella dichiarazione dei redditi è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 9.10.2019, n. 400 relativamente ad un contribuente forfetario che ha utilizzato nel mod. F24 il credito derivante dal maggior versamento dei contributi previdenziali INPS (dedotti) rispetto a quanto dovuto.
    Secondo l’Agenzia, in vigenza del regime forfetario (sia nell’anno in cui l’onere è stato dedotto che in quello in cui deve essere assoggettato a tassazione), la “ripresa a tassazione” dell’onere precedentemente dedotto deve avvenire con applicazione della tassazione prevista per tale regime, nel caso di specie, quindi, nel quadro LM.
    Sul punto la stessa Agenzia specifica che “ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il ... regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM”.

    Pubblicata il: 27-07-2021

    Oggetto

    Cessione del credito “Bonus Facciate” senza visto di conformità

    Domanda

    Posso cedere il mio credito inerente al c.d. “Bonus Facciate” ad una banca senza, necessariamente, richiedere l’intervento di un commercialista (soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità)? 

    Risposta

    La risposta alla suddetta questione la si può ricavare dal Provvedimento 8 agosto 2020, emanato dall’Agenzia delle Entrate, nel punto in cui tratta della “Modalità di esercizio dell’opzione”; infatti, al punto 4.2 del citato Provvedimento è previsto che “la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario ”. 
    Pertanto, i contribuenti in autonomia possono procedere alla cessione del credito relativo al c.d. “Bonus Facciate” senza dover ricorrere obbligatoriamente ai servizi resi da intermediari (ad esempio, commercialista).
    Inoltre, lo stesso Provvedimento 8 agosto 2020 richiede in modo specifico l’apposizione del visto di conformità esclusivamente in relazione all’opzione per la cessione o per lo sconto in relazione alle detrazioni del 110%. 

    Pubblicata il: 20-07-2021

    Oggetto

    Soggetti ISA per i quali si applica una causa di esclusione e regime premiale

    Domanda

    Per i soggetti che rientrano in una causa di esclusione connesse agli effetti Covid (codici 15, 16 e 17), non è possibile beneficiare del regime premiale. Pur rientrando tra le cause di esclusione sopra indicate, è possibile facoltativamente scegliere di presentare il modello ISA non indicando la causa di esclusione e, nel caso di voto superiore a 8, accedere al beneficio premiale?

    Risposta

    La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2021 precisa, relativamente alle nuove cause di esclusione 15, 16 e 17 (Modello REDDITI), che le stesse sono connesse a situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia in corso per tale annualità si sono manifestati con significatività tale da non consentire una corretta applicazione degli ISA, anche tenuto conto degli specifici correttivi elaborati proprio al fine di cogliere gli effetti economici della pandemia stessa. Prosegue la circolare citata che: “Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per cui sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali ..........................”.

    È del tutto evidente che applicare l’ISA in presenza di cause di esclusione e conseguentemente attribuire al contribuente i benefici del regime premiale, espone il medesimo al rischio, in sede di verifica, del disconoscimento dei benefici attribuiti.

    Inoltre, come da istruzioni parte generale alla compilazione degli ISA e come da istruzioni alla compilazione del modello REDDITI, occorre comunque presentare il modello ISA, indicando la relativa causa di esclusione.