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Pubblicata il: 04-05-2022
Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi.
Un ristorante provvede al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove viene svolta l’attività, riferiti ai mesi degli anni 2020 e 2021, tutti nell’anno 2022 in corso. Ha diritto al credito d’imposta locazioni per i mesi previsti dalla normativa per gli anni 2020 e 2021? Il credito matura al momento dell’effettivo pagamento o tali crediti sono stati persi in quanto pagati nel 2022?
Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi.
Un ristorante provvede al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove viene svolta l’attività, riferiti ai mesi degli anni 2020 e 2021, tutti nell’anno 2022 in corso. Ha diritto al credito d’imposta locazioni per i mesi previsti dalla normativa per gli anni 2020 e 2021? Il credito matura al momento dell’effettivo pagamento o tali crediti sono stati persi in quanto pagati nel 2022?
Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi.
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Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi.
Un ristorante provvede al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove viene svolta l’attività, riferiti ai mesi degli anni 2020 e 2021, tutti nell’anno 2022 in corso. Ha diritto al credito d’imposta locazioni per i mesi previsti dalla normativa per gli anni 2020 e 2021? Il credito matura al momento dell’effettivo pagamento o tali crediti sono stati persi in quanto pagati nel 2022?
Utilizzo credito d’imposta beni strumentali e visto di conformità
Una srl ha acquistato nel 2021 un bene strumentale nuovo per il quale spetta il credito d’imposta del 50%. Tale operazione dovrà essere evidenziata nel quadro RU del mod. REDDITI 2022 SC. Essendo il credito superiore a € 5.000, l’utilizzo nel mod. F24 richiede l’apposizione del visto di conformità e quindi la preventiva presentazione della dichiarazione?
Ai sensi dell’art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013 (Finanziaria 2014), a decorrere dal 2013 l’utilizzo in compensazione tramite il mod. F24 dei crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, richiede l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Sulla base di quanto sopra, l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, commi da 1051 a 1067, Legge n. 178/2020 per importi superiori a € 5.000 non soggiace all’obbligo di apposizione del visto di conformità e quindi alla preventiva presentazione della dichiarazione. Tali crediti, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E, “hanno natura strettamente agevolativa” in quanto il relativo presupposto non è “direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali” e pertanto sono
esclusi dall’obbligo in esame.
Di conseguenza, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione nel mod. F24 senza la necessità dell’apposizione del visto di conformità / preventiva presentazione della dichiarazione.