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Pubblicata il: 19-11-2024
Spese motorizzazione tapparelle e detrazione IRPEF 50%
È possibile usufruire della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per la motorizzazione delle tapparelle di un’abitazione principale (senza procedere alla sostituzione delle stesse)?
Si ritiene che l’intervento di “motorizzazione” delle tapparelle senza la sostituzione di quelle esistenti possa essere inquadrato come manutenzione straordinaria. Tale intervento, pertanto, se eseguito su un immobile ad uso abitativo, consente di usufruire della detrazione IRPEF del 50% prevista per
gli interventi di “recupero del patrimonio edilizio” di cui all’art. 16-bis, TUIR. Per la fruizione della detrazione è pertanto necessario rispettare le condizioni / adempimenti ordinariamente previsti per la stessa, tra i quali si rammenta il pagamento con il c.d. “bonifico dedicato”.
Sostituzione infissi e comunicazione ENEA
Nel modello REDDITI 2024 è stata riportata, a rigo RP41 della Sezione I del quadro RP, la spesa sostenuta nel 2023 per la sostituzione degli infissi di un appartamento, per fruire della detrazione IRPEF del 50%. Ad oggi non risulta inviata all’ENEA la comunicazione relativa all’intervento eseguito. Tale omissione pregiudica il diritto alla detrazione indicata nel modello REDDITI?
In caso di interventi che comportano un risparmio energetico per i quali il contribuente intende usufruire della detrazione IRPEF del 50% prevista dall’art. 16-bis, TUIR, analogamente a quanto previsto per gli interventi di riqualificazione energetica, è richiesto l’invio, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dell’apposita comunicazione all’ENEA. In merito a tale adempimento va evidenziato che, diversamente da quanto previsto per le spese per gli interventi di riqualificazione energetica (Sezione IV del quadro RP), per le spese degli interventi in esame rientranti nel recupero del patrimonio edilizio di cui al citato art. 16-bis, l’Agenzia delle Entrate, sia nella “Guida alle agevolazioni fiscali 2024” che nelle istruzioni del modello REDDITI, specifica che “la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione”.
Pubblicata il: 19-11-2024
Detrazione IRPEF sistemi di sicurezza per videocitofono
Una persona fisica intende installare entro il 31.12.2024 un impianto di videocitofono per l’accesso alla propria abitazione (villino unifamiliare). É possibile usufruire della detrazione collegata con il “Bonus sicurezza”? Se sì, è richiesto anche l’invio di una specifica comunicazione all’ENEA?
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella “Guida alle agevolazioni fiscali 2024 - 10. Recupero Patrimonio Edilizio”, l’intervento in esame non rientra tra quelli volti a prevenire il compimento di atti illeciti ma, in caso di nuova installazione / sostituzione con le relative opere murarie, tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali è usufruibile la detrazione IRPEF del 50%. A tal fine va rispettato l’obbligo di pagamento con il c.d. “bonifico dedicato” mentre non è necessario presentare alcuna comunicazione all’ENEA.
Pubblicata il: 05-11-2024
Detrazione IRPEF riparazione autovettura soggetto disabile
Una persona fisica con disabilità motoria ha acquistato nel 2022 un’autovettura. Ora, a seguito di un incidente, deve riparare il veicolo sostenendo una spesa di circa € 8.000. È possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% e beneficiare in dichiarazione dei redditi della detrazione IRPEF come all’atto dell’acquisto?
L’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR prevede la detrazione IRPEF del 19% per le spese di acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità, su una spesa massima di € 18.075,99. In merito l’Agenzia delle Entrate, confermando l’orientamento espresso in passato:
– nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024 - 2. Spese sanitarie”, precisa che tale detrazione è fruibile anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture;
– nella Guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, specifica che la detrazione, oltre che per le spese di acquisto, spetta anche per le spese di riparazione del mezzo classificabili di manutenzione straordinaria (sono escluse le spese di manutenzione ordinaria / utilizzo). Tale orientamento è confermato anche nelle Istruzioni del mod. REDDITI.
Inoltre le spese in esame concorrono, con il costo di acquisto del veicolo, al limite massimo di spesa agevolata (€ 18.075,99), devono essere sostenute nei 4 anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili (vanno indicate interamente nel mod. REDDITI dell’anno di sostenimento).
L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4%, prevista dal n. 31, Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72, è riservata alle cessioni di autoveicoli, compresi i relativi accessori / strumenti per l’adattamento, e alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli. Sul punto la stessa Agenzia:
– nella citata Guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” precisa che l’aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile anche alla riparazione degli adattamenti e alla cessione dei ricambi relativi a tali adattamenti;
– nella Risoluzione 17.9.2002, n. 306/E, come già nella Circolare 11.5.2001, n. 46/E, ha ribadito che l’aliquota IVA ridotta del 4% non spetta per le manutenzioni e riparazioni in genere, ma solo per gli adattamenti del veicolo e le cessioni di parti staccate utilizzate per l’adattamento.
Bonus agevolativi e accesso al Concordato Preventivo Biennale
Una srl nel 2023 ha usufruito di alcuni bonus relativi ad acquisti (effettuati anche in anni precedenti) di beni strumentali nuovi “Industria 4.0”, non tassati ai fini IRES / IRAP. Tali bonus devono essere considerati per il calcolo del 40% di reddito escluso da tassazione, previsto quale causa di esclusione dal Concordato Preventivo Biennale?
Secondo quanto disposto dalla lett. b-bis) dell’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, introdotta ad opera del D.Lgs. n. 108/2024, non possono accedere al Concordato Preventivo Biennale i soggetti che, “con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta”, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa / lavoro autonomo, “redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito” derivante dall’esercizio dell’attività.
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 8 dell’8.10.2024, la ratio della previsione di cui alla citata lett. b-bis) “risiede nell’esigenza di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto”.
In merito la stessa Agenzia richiama quali regimi agevolativi da considerare ai fini della determinazione del 40% del reddito esente / escluso / non concorrente alla base imponibile:
– il regime di esenzione del 90% riservato ai docenti / ricercatori ex art. 44, DL n. 78/2010;
– il regime riservato alle imprese esercenti la pesca costiera ex art. 2, comma 2, Legge n. 203/2008 (non concorrenza del reddito alla base imponibile nella misura del 64%).
Stante il riferimento della predetta disposizione ai “redditi o quote di redditi” non dovrebbe rilevare, ai fini della verifica della causa di esclusione dal Concordato Preventivo Biennale in esame, la sussistenza di singole componenti positive di reddito non tassate, quali i crediti d’imposta “Industria 4.0”.