Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 23-12-2021

    Oggetto

    Prestazione resa da un forfetario ad un forfetario e mod. CU

    Domanda

    Un ingegnere forfetario ha incassato nel 2020 una fattura emessa ad un collega anch’esso forfetario. Entro il 30.11.2021 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2021) non ha ricevuto la CU relativa a quanto incassato nel 2020. Il mancato rilascio del mod. CU da parte del cliente è un comportamento corretto? In caso contrario, è possibile richiedere allo stesso il rilascio in ritardo della CU?

    Risposta

    I contribuenti forfetari, in luogo del rilascio / invio all’Agenzia delle Entrate del mod. CU, devono compilare la specifica Sezione presente nel quadro RS del mod. REDDITI (rigo RS371 - RS373) indicando il codice fiscale del percipiente e il compenso corrisposto. Nel caso di specie il comportamento tenuto dal cliente è corretto.

    Pubblicata il: 16-11-2021

    Oggetto

    Cessione tablet PC e applicazione reverse charge

    Domanda

    Una srl esercente l’attività di commercio all’ingrosso di beni / attrezzature elettroniche per l’informatica deve cedere un tablet PC ad una snc che lo utilizza quale bene strumentale. È corretto applicare l’IVA del 22% in quanto la snc può essere definita “cessionario-utilizzatore” del bene?

    Risposta

    Alle cessioni di:
    – console da gioco, tablet PC e laptop;
    – dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
    è applicabile il "reverse charge" ex art. 17, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72.
    Tale meccanismo prevede l’emissione della fattura da parte del cedente senza addebito d’imposta; l’acquirente integra la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa IVA e provvede ad annotarla nel registro delle fatture emesse / corrispettivi e nel registro degli acquisti.
    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.5.2016, n. 21/E e ribadito nella Risposta 1.10.2021, n. 643 il reverse charge è applicabile “per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”.
    In particolare, come sottolineato nella citata Risposta n. 643, “i cedenti (non venditori al dettaglio) dei beni in argomento sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d’imposta ... con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse charge (art. 17, sesto comma, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633)”.
    In tale contesto non è possibile non applicare il reverse charge a richiesta dell’acquirente e in base all’uso che quest’ultimo farà del bene acquistato.

    Pubblicata il: 16-11-2021

    Oggetto

    Mod. IVA 2021 integrativo e visto di conformità

    Domanda

    Una srl ha presentato il modello IVA 2021 entro il 30.4.2021 evidenziando un credito IVA pari a circa € 18.000, senza il visto di conformità. Volendo utilizzare parte del credito IVA 2020 residuo per il versamento dell’acconto IRES 2021 per un importo superiore al limite di € 5.000, è possibile presentare (ora) una dichiarazione integrativa con il visto di conformità?

    Risposta

    La risposta è positiva. In base all’art. 10, comma 1, DL n. 78/2009, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale tramite il modello F24 (codice tributo “6099”) il credito annuale per importi superiori a € 5.000 devono presentare la dichiarazione munita del visto di conformità, apposto da un soggetto abilitato.
    L’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito IVA annuale è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. La possibilità di presentare un modello IVA integrativo al fine di apporre il visto di conformità è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.10.2015, n. 35/E.

    Pubblicata il: 04-11-2021

    Oggetto

    Trasformazione snc in srl e compilazione Frontespizio mod. REDDITI 2021

    Domanda

    In data 1.3.2021 una snc si è trasformata in srl. Con riferimento al Frontespizio del modello REDDITI 2021 SP relativo al 2020 si chiede se sia corretto riportare i seguenti dati:


    Stato: codice 1
    Natura giuridica: codice 24
    Situazione: codice 6

    Risposta

    La risposta è positiva. Infatti, il modello REDDITI 2021 SP oggetto del quesito è riferito al (intero) periodo d’imposta 2020, da considerare “normale”. Tale dichiarazione va presentata entro il 30.11.2021. Sarà nel modello REDDITI 2021 SP relativo al periodo 1.1 - 28.2.2021 (ante trasformazione), da
    presentare entro il 31.12.2021, che a campo “Situazione” va riportato il codice “5” (periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES e viceversa).

    Pubblicata il: 21-10-2021

    Oggetto

    Servizi da soggetti extraUE e autofattura cartacea / elettronica

    Domanda

    Un dentista nel mese di settembre ha ricevuto una fattura cartacea per una prestazione ricevuta da un soggetto svizzero. Per l’emissione dell’autofattura è obbligatorio utilizzare la modalità elettronica?

    Risposta

    Come desumibile dalla “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” (ver. 1.5), disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, l’utilizzo dei nuovi “Tipo documentodall’1.1.2021 non è obbligatorio, ma “consigliato” al fine di consentire all’Agenzia una più corretta predisposizione dei prospetti IVA precompilati. A decorrere dall’1.1.2022 sarà obbligatorio utilizzare taliTipo documento” al fine di comunicare all’Agenzia le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute con e da soggetti non stabiliti in Italia. Per tali operazioni per il 2021 dovrà essere ancora presentato il c.d. “esterometro”.