Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 11-01-2022

    Oggetto

    Spese di "ricognizione universitarie" e detrazione nel modello REDDITI 2022

    Domanda

    Nel corso del 2021 il figlio, a carico dei propri genitori, ha ripreso gli studi universitari interrotti alcuni anni fa. Il padre ha dovuto pagare una somma “di ricognizione”. Tale somma può essere detratta quale spesa di istruzione nel modello REDDITI 2022?

    Risposta

    L’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria riconosce una detrazione IRPEF nella misura del 19% delle spese medesime. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.6.2021, n. 7/E rammenta che la detrazione e? calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’Università e? statale mentre se l’Università non e? statale l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca ...”. Nella citata Circolare n. 7/E la stessa Agenzia specifica che tra le spese che danno diritto alla detrazione in esame sono ricomprese anche le spese sostenute per la c.d. “ricognizione”. Sul punto nella Risposta 28.10.2019, n. 434 l’Agenzia ha chiarito che per “ricognizione” si intende “il procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, puo? utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica. In tal caso lo studente presenta domanda di ricognizione previo pagamento della tassa (di ricognizione), cioè una quota forfetaria che viene richiesta in luogo dell’intero importo delle tasse d’iscrizione degli anni gia? trascorsi”. Il padre potrà fruire nel modello REDDITI 2022 della detrazione in esame indicando nel quadro RP, righi RP8/RP13, codice 13, “Spese per istruzione universitaria” quanto sostenuto nel 2021 per il figlio a carico.

    Pubblicata il: 28-12-2021

    Oggetto

    Acquisto appartamento in Italia da soggetto iscritto all’AIRE

    Domanda

    Un soggetto italiano è residente in Francia da alcuni anni ed è iscritto all’AIRE. Lo stesso intende acquistare un nuovo appartamento in Italia direttamente dall’impresa costruttrice. Può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4% non avendo alcun immobile in Italia?

    Risposta

    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella recente Risposta 27.9.2021, n. 627, che richiama quanto indicato nelle Circolari 1.3.2001, n. 19/E e 12.8.2005, n. 38/E, il soggetto italiano residente all’estero può acquistare un immobile ubicato in Italia usufruendo dell’aliquota IVA ridotta del 4% senza l’obbligo di trasferire la residenza in Italia / nel Comune in cui è ubicato l’immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto. Nel caso in cui l’acquirente non sia iscritto all’AIRE è comunque possibile autocertificare lo stato di residenza estera dichiarandolo in forma scritta nell’atto d’acquisto. Per poter accedere al beneficio in esame devono comunque essere rispettati gli altri requisiti previsti per l’acquisto della “prima casa” dalle lett. b) e c), Nota II-bis) dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86. Pertanto l’acquirente nell’atto di acquisto deve dichiarare di:
    – non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune in cui è ubicato l’immobile da acquistare come “prima casa”;
    – non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.
    Resta fermo che per usufruire delle agevolazioni in esame l’immobile oggetto della compravendita non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).

    Pubblicata il: 23-12-2021

    Oggetto

    Appartamento in comodato e spettanza del c.d. “bonus idrico”

    Domanda

    Un genitore ha concesso in comodato, non registrato all’Agenzia delle Entrate, un appartamento alla figlia nel quale risiede con la famiglia. Poiché la figlia non può beneficiare dell’agevolazione c.d. “bonus idrico”, può sostenere le spese il padre (proprietario) e quindi richiedere il bonus?

    Risposta

    Il c.d. “bonus idrico”, previsto dall’art. 1, commi da 61 a 65, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) è riconosciuto, per un importo massimo di € 1.000 per ciascun beneficiario, per le spese sostenute nel 2021 relativamente ai seguenti interventi:
    – fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio / dismissione dei sistemi preesistenti;
    – fornitura e installazione di:
    – rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto;
    – soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio / dismissione dei sistemi preesistenti.
    L’agevolazione spetta alle persone fisiche titolari di diritto di proprietà / diritto reale ovvero di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione della domanda su edifici esistenti / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Nel caso di specie, considerato che il contratto di comodato non è stato registrato, il beneficio può essere usufruito soltanto dal proprietario dell’immobile, ossia dal padre, che può quindi sostenere le spese e presentare la domanda, tramite la specifica Piattaforma presente sul sito Internet del Ministero della Transizione Ecologica (MiTe), per ottenere il bonus in esame. 

    Pubblicata il: 23-12-2021

    Oggetto

    Contabilità semplificata “per cassa” e adozione nuovo criterio dal 2022

    Domanda

    Un’impresa in contabilità semplificata imputa i costi ed i ricavi ai fini II.DD. in base alle date effettive di pagamento / incasso. Dal 2022 è intenzione del contribuente adottare l’imputazione dei costi / ricavi in base alle date presunte collegate con la registrazione delle fatture. Come vanno trattate le fatture che al 31.12.2021 non risultano ancora pagate / incassate?

    Risposta

    Le imprese in contabilità semplificata per cassa possono adottare, previa opzione vincolante per almeno un triennio, il metodo c.d. “registrato=incassato/pagato” disciplinato dall’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, in base al quale “si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”. L’opzione per tale metodo a decorrere dall’1.1.2022 va comunicata nel quadro VO del mod. IVA 2023 ed è vincolante fino al 2024.
    Considerato che non sono espressamente previste specifiche disposizioni applicabili al passaggio dal regime di “cassa puro” a quello di “registrazione,” si ritiene che al fine di evitare salti o duplicazioni d’imposta i ricavi / costi non incassati / pagati nel 2021 assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi in cui è avviene l’incasso / pagamento.

    Pubblicata il: 23-12-2021

    Oggetto

    Distribuzione riserva di utili e contributi COVID-19

    Domanda

    Una srl ha approvato il bilancio 2020 nel mese di giugno 2021, procedendo all’accantonamento a riserva dell’utile. Entro il 31.12.2021 i soci intendono prelevare una parte degli utili accantonati. Avendo ricevuto aiuti COVID-19 a titolo di contributo a fondo perduto previsto dal DL n. 34/2020 e dal DL n. 137/2020 la società doveva “vincolare” parte dell’utile accantonato a riserva indisponibile?

    Risposta

    La società che ha ricevuto nell’esercizio 2020 aiuti COVID-19 non è tenuta a vincolare una parte dell’utile conseguito a riserva indisponibile, posto che le disposizioni in materia di tali agevolazioni non prevedono alcunché al riguardo. L’obbligo di destinare l’utile realizzato ad una riserva indisponibile è previsto, ad esempio, in caso di utilizzo della sospensione degli ammortamenti 2020, come disposto dall’art. 60, comma 7-ter, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.