Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 31-05-2022

    Oggetto

    Iper ammortamento e cessazione dell’attività

    Domanda

    Una società di persone ha acquistato, nel mese di aprile 2018, un macchinario (coefficiente di ammortamento del 15%) per il quale usufruisce dell’iper ammortamento ex art. 1, Legge n. 205/2017. Considerato che entro il 2022 la società cesserà l’attività e che il bene, non ancora completamente
    ammortizzato, sarà autoconsumato, è richiesto il recupero del maggior ammortamento dedotto?

    Risposta

    Con riferimento ai beni per i quali si usufruisce dell’iper ammortamento, ossia della maggiorazione del 150% - 170% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, individuati nella Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), con l’art. 7, comma 2, DL n. 87/2018 il Legislatore ha stabilito
    che “se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iperammortamento”, senza sanzioni ed interessi.
    Il recupero va effettuato operando una variazione in aumento, corrispondente ai maggiori ammortamenti dedotti, nel mod. REDDITI del periodo d’imposta in cui è intervenuta la cessione / delocalizzazione. Con riguardo al mod. REDDITI 2022 la stessa va riportata a rigo RF31, codice “62”.
    Va considerato che:
    - ancorché la citata disposizione si riferisca alla cessione del bene, si ritiene che il recupero sia necessario anche in caso di autoconsumo / destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
    il recupero non scatta se:
    – il bene ceduto è sostituito da un altro bene avente caratteristiche uguali o superiori;
    – il bene è ceduto nell’ambito di una cessione d’azienda / ramo d’azienda posto che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 8/E, non viene vanificata la finalità sottesa alle disposizioni agevolative.

    In tal caso la fruizione dell’iper ammortamento “continuerà, in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa”. Il recupero dell’agevolazione è richiesto, in caso di cessione / destinazione a strutture produttive all’estero, per gli investimenti effettuati dal 14.7.2018 (entrata in vigore del citato DL n. 87/2018).
    Nel caso di specie, pertanto, ancorché il bene sia ceduto / autoconsumato, non è richiesto il recupero dell’agevolazione fruita posto che l’investimento è stato effettuato nel mese di aprile 2018.

    Pubblicata il: 17-05-2022

    Oggetto

    Soppressione esonero fattura elettronica contribuenti forfetari

    Domanda

    Una psicologa in regime forfetario effettua prestazioni sanitarie a persone fisiche. Nel 2021 ha emesso anche 2 fatture ad associazioni senza partita IVA e 4 fatture ad un laboratorio medico. I compensi 2021 ammontano a circa € 40.000. Avendo superato il limite di € 25.000 di compensi, dall’1.7.2022 deve emettere tutte le fatture in formato elettronico?

    Risposta

    L’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, ha recentemente disposto la soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica. Dalla predetta data sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico, tra gli altri, i contribuenti forfetari con ricavi conseguiti / compensi percepiti 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000. Di conseguenza poiché la psicologa ha superato, nel 2021, tale limite deve emettere dall’1.7.2022 le fatture in formato elettronico. Va comunque considerato che con riferimento alle prestazioni sanitarie l’art. 5, comma 12-quater, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ha prorogato al 2022 il divieto di emissione delle fatture in
    formato elettronico. Inoltre, si rammenta che in sede di conversione del DL n. 135/2018 il Legislatore è intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie prevedendo che il divieto di emettere fatture elettroniche si applica “anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio del dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”. Pertanto con riferimento a tali operazioni la psicologa anche successivamente all’1.7.2022 non può emettere fattura elettronica. L’obbligo di utilizzo del formato elettronico riguarderà, di conseguenza, le fatture emesse nei confronti dei soggetti diversi dai precedenti (associazioni senza partita IVA e laboratorio medico).

    Pubblicata il: 17-05-2022

    Oggetto

    Emissione fattura elettronica contribuenti forfetari e conservazione elettronica

    Domanda

    I soggetti forfetari che a decorrere dall’1.7.2022 devono emettere fatture elettroniche sono obbligati anche alla conservazione elettronica delle stesse? L’obbligo si estende anche alle fatture d’acquisto?

    Risposta

    In base al DM 17.6.2014 i documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, devono essere oggetto di conservazione elettronica. Considerato che i contribuenti forfetari devono emettere fatture cartacee, per tali documenti non sussiste l’obbligo della conservazione elettronica.
    Nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E con riferimento alle fatture d’acquisto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “in caso di ricezione di fatture elettroniche non sussiste l’obbligo di conservazione digitale delle stesse, anche qualora abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori
    il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita IVA mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle entrate. Resta, in tale evenienza, l’obbligo di conservazione del documento cartaceo”.
    Ora, l’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, ha disposto dall’1.7.2022 l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti dei seguenti soggetti:
    – contribuenti minimi / forfetari;
    – soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
    con ricavi conseguiti / compensi percepiti 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000. La soppressione dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica in capo ai contribuenti forfetari si riflette anche sull’obbligo di procedere alla conservazione elettronica non solo delle fatture emesse, ma anche di quelle ricevute.

    Pubblicata il: 04-05-2022

    Oggetto

    Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi.

    Domanda

    Un ristorante provvede al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove viene svolta l’attività, riferiti ai mesi degli anni 2020 e 2021, tutti nell’anno 2022 in corso. Ha diritto al credito d’imposta locazioni per i mesi previsti dalla normativa per gli anni 2020 e 2021? Il credito matura al momento dell’effettivo pagamento o tali crediti sono stati persi in quanto pagati nel 2022?

    Pubblicata il: 04-05-2022

    Oggetto

    Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi.

    Domanda

    Un ristorante provvede al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove viene svolta l’attività, riferiti ai mesi degli anni 2020 e 2021, tutti nell’anno 2022 in corso. Ha diritto al credito d’imposta locazioni per i mesi previsti dalla normativa per gli anni 2020 e 2021? Il credito matura al momento dell’effettivo pagamento o tali crediti sono stati persi in quanto pagati nel 2022?