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Pubblicata il: 17-06-2022
La fattura con sconto del professionista entra nel reddito dell’anno anche se ha incassato solo il 10%
Un professionista ha emesso una fattura a dicembre 2021 con l’indicazione dello sconto in fattura pari al 90% e potrà disporre del credito d’imposta a partire dal 2022. Ai fini della determinazione del reddito 2021, si dovrà considerare l’intero importo della fattura o solo il 10% incassato nel 2021, mentre il restante 90% sarà determinante per il reddito 2022?
La fattura con sconto del professionista entra nel reddito dell’anno anche se ha incassato solo il 10%
Un professionista ha emesso una fattura a dicembre 2021 con l’indicazione dello sconto in fattura pari al 90% e potrà disporre del credito d’imposta a partire dal 2022. Ai fini della determinazione del reddito 2021, si dovrà considerare l’intero importo della fattura o solo il 10% incassato nel 2021, mentre il restante 90% sarà determinante per il reddito 2022?
Nel caso in esame, appare necessario dare rilievo all’intero valore della prestazione come fatturata, nell’anno 2021, ai fini reddituali. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo; momento a cui si connette l’obbligo di fatturazione da parte del professionista. È dunque alla data della fatturazione con sconto in fattura e del relativo pagamento (se lo sconto non è integrale), che si colloca sia l’adempimento del committente alla sua obbligazione verso il professionista, di pagargli il dovuto. Il Codice civile dispone che il debitore è liberato anche eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, se col consenso del suo creditore, allora non può esservi dubbio sul fatto che la fattura “scontata” emessa nel 2021, sia stata interamente pagata nello stesso 2021 e qui “incassata” dal professionista creditore, nei termini da questi accettati: in parte a mezzo bonifico, e in parte a mezzo cessione del un credito fiscale spettante al debitore.
A conferma che è l’anno rilevante ai fini della tassazione del reddito in capo al professionista è il 2021, si consideri pure che, per l’articolo 1197 citato, l’obbligazione del debitore si estingue quando la prestazione “diversa”, accettata dal suo creditore, è eseguita: e questo avviene sicuramente nel 2021, con la messa a disposizione del pagamento integrale della prestazione, nei termini rispettivamente della corresponsione del 10% e della cessione del credito per il 90%. Il professionista dunque incassa, nel 2021, l’intero quantum dovuto a prescindere dal fatto di non poter fruire dell’intero credito fiscale immediatamente, ma solo in quote annuali. Per il professionista, infatti, la “monetizzazione” del credito in più anni non deriva da accordi tra le parti, come nel caso del pagamento rateale; ma dall’applicazione di regole legali tributarie note, riguardanti la fruizione delle detrazioni per quote annuali. Ne viene che l’esercizio dell’opzione di sconto in fattura, concordemente effettuato “in sostituzione” del pagamento integrale, non equivalendo a un pagamento rateale, non è idoneo per il professionista a “traslocare” reddito imponibile dall’annualità dell’adempimento e dell’incasso, il 2021, ad annualità successive.
Vendita di beni a clienti privati UE / extraUE e regime OSS
Un artigiano produttore di viole e violini vende soprattutto a clienti privati esteri, UE ed extraUE. Le vendite sono effettuate direttamente senza l’appoggio a piattaforme di e-commerce. Il trasporto generalmente è effettuato direttamente dall’artigiano o il bene è ritirato in Italia dal cliente stesso. Avendo superato nel 2021 il limite di € 10.000 di vendite a clienti esteri, l’artigiano doveva iscriversi al regime OSS?
Merita evidenziare innanzitutto che, in base all’art. 38-bis, DL n. 331/93 costituiscono vendite a distanza “le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 72 [DPR n. 633/72] ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa”.
Da tale definizione sono quindi esclusi i beni consegnati / ritirati direttamente al / dal cliente in Italia. Per le vendite a distanza, come sopra definite, l’IVA è dovuta nello Stato UE di destinazione dei beni al superamento della soglia di € 10.000 (per determinare tale soglia non devono essere
considerate le vendite effettuate in italia).
A tal fine è necessario aprire una identificazione IVA nello Stato UE di destinazione. In alternativa è possibile utilizzare il regime OSS e quindi assolvere / versare la relativa IVA con l’apposita dichiarazione trimestrale.
Fabbricazione infissi e reverse charge in edilizia
Una ditta individuale esercita attività di fabbricazione infissi (codice 25.12.10). Nel mese di maggio 2022 ha effettuato ad una ditta edile (per la quale lavora in subappalto) la fornitura di cerchiatura in ferro con IPE 240 antisismica. La fattura va emessa in reverse charge?
L’attività di fabbricazione infissi, codice 25.12.10, non è interessata dall’applicazione del reverse charge previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72. Infatti, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.2.2007, n. 11/E tale attività non è riconducibile al settore edile.
Pubblicata il: 31-05-2022
Esclusione ISA soggetto che ha aperto la partita IVA nel 2020
Una ditta individuale in contabilità semplificata che ha aperto la partita IVA nel corso del 2020 (ad esempio, in data 1.2.2020) è tenuta ad applicare gli ISA 2020 - 2022?
Come precisato dall’art. 8, DM 29.4.2022, recepito nelle Istruzioni parte generale dei mod. ISA, sono, tra l’altro, esclusi dall’applicazione degli Indici i soggetti che “hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019”. Per un soggetto che ha aperto la partita l’1.2.2020:
– il periodo 1.2 – 31.12.2020 è considerato periodo di “inizio” dell’attività e di conseguenza nel mod. REDDITI 2021 ha beneficiato della relativa causa di esclusione (“ordinaria”);
– il periodo 1.1 – 31.12.2021 è escluso in quanto opera la nuova causa di esclusione legata all’inizio dell’attività dal 2019. A tal fine a rigo RG1 del mod. REDDITI 2022 PF va riportato il codice “16”.