Hai cercato: - trovate: 1050 faq
-
Pubblicata il: 02-09-2022
Utilizzo riserve di utili a copertura perdita d’esercizio
Una srl che dispone di riserve di utili in sede di approvazione del bilancio 2021 ha deliberato di utilizzare le stesse a copertura della perdita d’esercizio.
Posto che le riserve sono state formate con utili prodotti in annualità diverse, quali riserve devono essere considerate prioritariamente utilizzate?
É applicabile la “regola” prevista in caso di distribuzione, con utilizzo prioritario delle riserve formate in annualità più remote?
In presenza di utili prodotti in annualità diverse, stante la diversa tassazione applicabile ai possessori di partecipazioni qualificate a seconda dell’esercizio di formazione degli stessi, ossia partecipazione al reddito complessivo nelle seguenti misure:
– 40% per gli utili prodotti fino al 2007;
– 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016;
– 58,14% per gli utili prodotti nel 2017;
e assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta per gli utili prodotti dal 2018, in caso di distribuzione ai soci delle riserve di utili opera la presunzione ex DM 2.4.2008 di prioritaria distribuzione delle riserve formate con gli utili dei periodi più remoti.
Qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione (ad esempio, copertura di perdite), l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E ha precisato che si considerano prioritariamente utilizzate le riserve più recenti.
Ciò consente ai soci, in occasione delle distribuzioni successive, di subire prioritariamente la tassazione più favorevole (infatti, dopo la copertura della perdita con le riserve più recenti, residuano le riserve più remote che concorrono al reddito del socio in misura inferiore).
Contribuente forfetario e indennità di maternità incassata nel 2021
Un ingegnere in regime forfetario nel 2021 ha incassato dall’INARCASSA l’indennità di maternità. Tale somma va conteggiata per la verifica del superamento del limite dei compensi di € 65.000? La stessa concorre alla formazione del reddito forfetario? Se sì, va applicata la medesima percentuale
prevista per i compensi professionali?
Le indennità conseguite in sostituzione di redditi a titolo di risarcimento danni per la perdita degli stessi costituiscono, come previsto dall’art. 6, comma 2, TUIR, redditi della stessa categoria di quelli sostituiti / perduti.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.9.99, n. 189/E ha chiarito che “quando un’indennità va a sostituire un reddito o risarcisce un danno consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito sostituito o perduto. Quindi, nel caso, per esempio, dell’indennità di maternità, l’artigiana o la commerciante la indicano nel proprio quadro F o G. Infatti, si tratta di una somma che sostituisce il reddito d’impresa, che a causa della maternità non é stato possibile conseguire”.
Alla luce di tale interpretazione, per un lavoratore autonomo l’indennità di maternità confluisce nel reddito professionale da determinare nel quadro RE del mod. REDDITI (in particolare tali somme vanno evidenziate a rigo RE3).
Con riferimento ad un professionista in regime forfetario l’indennità incassata nel 2021 dovrà essere ricompresa tra i compensi di rigo LM22, campo 3 “Componenti positivi” del quadro LM del mod. REDDITI 2022 al fine di determinare il reddito di tale anno, scomputando a rigo LM41 l’eventuale ritenuta d’acconto subita. Quest’ultima va indicata anche a rigo RS40 del quadro RS. La stessa Agenzia nel corso dell’incontro di inizio 2020 ha precisato che l’indennità di maternità non rileva ai fini della verifica del superamento del limite di € 65.000 di ricavi / compensi dell’anno precedente per l’adozione del regime forfetario.
La fattura con sconto del professionista entra nel reddito dell’anno anche se ha incassato solo il 10%
Un professionista ha emesso una fattura a dicembre 2021 con l’indicazione dello sconto in fattura pari al 90% e potrà disporre del credito d’imposta a partire dal 2022. Ai fini della determinazione del reddito 2021, si dovrà considerare l’intero importo della fattura o solo il 10% incassato nel 2021, mentre il restante 90% sarà determinante per il reddito 2022?
La fattura con sconto del professionista entra nel reddito dell’anno anche se ha incassato solo il 10%
Un professionista ha emesso una fattura a dicembre 2021 con l’indicazione dello sconto in fattura pari al 90% e potrà disporre del credito d’imposta a partire dal 2022. Ai fini della determinazione del reddito 2021, si dovrà considerare l’intero importo della fattura o solo il 10% incassato nel 2021, mentre il restante 90% sarà determinante per il reddito 2022?
La fattura con sconto del professionista entra nel reddito dell’anno anche se ha incassato solo il 10%
Un professionista ha emesso una fattura a dicembre 2021 con l’indicazione dello sconto in fattura pari al 90% e potrà disporre del credito d’imposta a partire dal 2022. Ai fini della determinazione del reddito 2021, si dovrà considerare l’intero importo della fattura o solo il 10% incassato nel 2021, mentre il restante 90% sarà determinante per il reddito 2022?