Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-04-2022

    Oggetto

    Fatture a esportatore abituale e acquisti senza IVA

    Domanda

    Una ditta individuale nostro cliente lavora prevalentemente per un soggetto dal quale ha ricevuto dichiarazione d’intento in quanto esportatore abituale. È possibile per il nostro cliente chiedere ai propri fornitori emissione di fattura senza IVA?

    Risposta

    La qualifica di esportatore abituale e quindi la possibilità di rilasciare la dichiarazione d’intento è riservata ai soggetti che fatturano operazioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72. Quindi le operazioni non imponibili IVA a seguito della dichiarazione d’intento ex lett. c) del citato art. 8, non consentono di acquisire lo status di esportatore abituale. Preme evidenziare che le operazioni in esame sono rilevanti per la richiesta a rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, tramite il mod. TR.

    Pubblicata il: 22-03-2022

    Oggetto

    Cessione UE auto usata con applicazione del margine

    Domanda

    Un rivenditore d’auto (iscritto al VIES) ha acquistato un’autovettura usata (Porsche 911) da un salone belga. Dall’esame della fattura si può desumere che il cedente ha applicato il regime del margine. È corretta tale soluzione? La cessione non doveva essere trattata come una “normale” cessione intraUE?

    Risposta

    Gli acquisti di beni usati assoggettati al regime del margine da parte di un cedente UE “non sono considerati acquisti intracomunitari”. Ciò è stato evidenziato anche dal Ministero delle Finanze nella Circolare 22.6.95, n. 177/E che sul punto, con riferimento ai rapporti di scambio dei beni in esame con soggetti passivi residenti in altri Stati UE, ha specificato che i relativi acquisti e cessioni effettuati con applicazione del regime del margine non sono considerate “operazioni intracomunitarie”, bensì “operazioni interne” da assoggettare all’IVA nello Stato in cui risiede il cedente del bene stesso.
    Di conseguenza, gli acquisti di beni da parte di operatori economici italiani, per i quali viene applicata l’imposta in un altro Stato UE in base al regime del margine, ancorché siano spediti / trasportati in Italia, non costituiscono acquisti intraUE ai sensi dell’art. 38, DL n. 331/93.
    L’acquirente italiano dovrà quindi “continuare” ad applicare il regime del margine in occasione della cessione del bene oggetto dell’acquisto dall’operatore UE. Come chiarito dallo stesso Ministero, in relazione agli scambi di beni soggetti al regime in esame effettuati tra soggetti passivi di diversi Stati UE, ancorché non costituiscano operazioni intraUE, sussiste l’obbligo di presentazione, ai soli fini statistici, dei modello Intra.

    Pubblicata il: 22-03-2022

    Oggetto

    Trasporto beni per conto di soggetto passivo UE

    Domanda

    Un autotrasportatore ha effettuato un trasporto di beni in Svizzera per conto di un soggetto passivo UE. In base alle novità introdotte dal c.d. “Decreto Fiscaleè corretto fatturare il servizio non imponibile IVA?

    Risposta

    La risposta è negativa. Il DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, è intervenuto sull’operatività dell’art. 9, DPR n. 633/72 in materia di trasporti relativi a beni in esportazione / transito / importazione temporanea territorialmente rilevanti in Italia.
    Diversamente, le prestazioni di servizi c.d. “generiche”, tra le quali rientra il trasporto di beni, rese nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia sono disciplinate dall’art. 7-ter, DPR n. 633/72.
    Per tali operazioni, come specificato dall’art. 21, comma 6-bis, lett. b), DPR n. 633/72 deve essere riportata in fattura l’annotazione “operazione non soggetta”.

    Pubblicata il: 08-03-2022

    Oggetto

    Credito d’imposta beni strumentali “Industria 4.0” quota 2021 non utilizzata

    Domanda

    Una srl ha acquistato il 20.11.2021 un bene strumentale nuovo “Industria 4.0” rientrante nella Tabella A, Finanziaria 2017, la cui interconnessione è intervenuta a dicembre 2021. Per tale bene spetta un credito d’imposta pari a € 6.300. Non avendo utilizzato in compensazione nel 2021 la quota del credito d’imposta maturata per tale anno (2.100), nel 2022 la società può utilizzare 2 quote, ossia quella del 2021 e quella del 2022? In caso di risposta affermativa, quale anno di riferimento va riportato nel modello F24 in corrispondenza di ciascuna quota utilizzata?

    Risposta

    Il credito d’imposta riconosciuto dalla Legge n. 178/2020 con riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (30.6.2023 qualora entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione), se ha ad oggetto beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 in 3 quote di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione
    Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E, nel caso in cui la quota annuale / parte di essa non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la quota fruibile a partire dal medesimo anno.
    Nel caso di specie, pertanto, la quota pari ad 1/3 del credito, non utilizzata nel 2021, può essere usufruita nel 2022. Di conseguenza nel 2022 risulta possibile compensare nel mod. F24 un importo pari a € 4.200 (2.100 quota spettante per il 2021 + 2.100 quota spettante per il 2022). Nel mod. F24 va indicato il codice tributo “6936” riportando sempre “2021” quale anno di riferimento, ossia l’anno in cui è intervenuta l’interconnessione.

    Pubblicata il: 08-03-2022

    Oggetto

    Acquisto con utilizzo del plafond e quadro VC mod. IVA 2022

    Domanda

    Una srl (esportatore abituale) ha ricevuto il 7.1.2022 una fattura datata dicembre 2021 senza IVA con utilizzo del plafond. Tale fattura è stata annotata nel registro acquisti di gennaio 2022. La stessa va considerata per la compilazione del quadro VC e del connesso rigo VF17 del mod.
    IVA 2022, essendo collegata all’utilizzo del plafond 2021?

    Risposta

    In merito al quesito posto merita evidenziare (confermare) che la fattura (datata dicembre 2021) relativa all’acquisto effettuato nel 2021 con utilizzo del plafond ricevuta a gennaio 2022 va annotata nel registro IVA acquisti del mese di gennaio / mesi successivi entro il 30.4.2023 (utilizzando in quest’ultimo caso un’apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2022).
    Come evidenziato nelle istruzioni del mod. IVA 2022, per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto / bollette doganali, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72, diversamente da quanto previsto per la compilazione del rigo VF17 per il quale va fatto esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d’acquisto.
    Quindi, nel caso di specie:
    – l’importo della fattura (senza IVA) annotata a gennaio 2022 va ricompresa a rigo VF17 del mod. IVA 2023;
    – l’acquisto effettuato nel 2021 con utilizzo del plafond va ricompreso a rigo VC12, colonna 1, del quadro VC del mod. IVA 2022.