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Pubblicata il: 06-09-2022
Determinazione valore dei beni strumentali ai fini ISA
Il valore dei beni strumentali da inserire a rigo 21, campo 1 del modello ISA va indicato al netto o al lordo delle rivalutazioni dei beni effettuate in precedenza?
Nelle istruzioni del quadro F del mod. ISA l’Agenzia delle Entrate precisa che a rigo 21, campo 1 “valore dei beni strumentali” va riportato il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili, ad esclusione dell’avviamento, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16, Legge n. 342/2020. Di conseguenza, al fine della determinazione del valore ai fini ISA dei beni d’impresa non vanno considerate le rivalutazioni avvenute successivamente al 10.12.2000.
Pubblicata il: 02-09-2022
Acquisto auto usate da Stati UE ed invio esterometro
Una concessionaria d’auto acquista auto d’occasione (usate) da commercianti UE. La cessione è soggetta al regime dei beni usati (nella fattura non è indicata l’IVA). Per tali acquisti la concessionaria, a decorrere dall’1.7.2022, deve inviare i dati all’Agenzia delle Entrate con le nuove modalità dell’esterometro?
Va evidenziato che gli acquisti di beni usati, assoggettati al regime del margine nello Stato UE di provenienza, non sono considerati acquisti intraUE. Quindi per gli stessi non è richiesta l’integrazione della fattura emessa (senza IVA) dal cedente UE, al fine dell’applicazione dell’IVA in Italia.
In base al comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs n. 127/2015, come “aggiornato” dall’art. 12, DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni” non è richiesto l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi verso o da soggetti esteri per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale, emessa / ricevuta fattura elettronica tramite SdI, nonché degli acquisti di beni / prestazioni di servizi, di importo non superiore a € 5.000, non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ex artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72.
Considerato che gli acquisti in esame sono assoggettati ad IVA dal cedente in applicazione del regime del margine nello Stato UE di provenienza e, quindi, non sono rilevanti ai fini IVA in Italia, si ritiene che per gli stessi possa trovare applicazione la citata fattispecie di esonero dall’invio dell’esterometro per importi fino a € 5.000.
Per gli acquisti di importo superiore a tale limite, effettuati dall’1.7.2022, la concessionaria è tenuta all’invio all’Agenzia dei relativi dati utilizzando il Tipo documento TD19 e indicando quale natura dell’operazione il codice “N5” (regime del margine / IVA non esposta in fattura).
Fatturazione servizi a soggetto di San Marino e invio esterometro
Una ditta individuale ha effettuato un servizio (generico) ad un operatore residente a San Marino. Per tale operazione è obbligata ad emettere fattura elettronica? Inoltre, va inviato l’esterometro?
L’obbligo di emettere, a decorrere dall’1.7.2022, la fattura in formato elettronico, disposto dall’art. 2, DM 21.6.2021, interessa le cessioni di beni nei confronti di operatori economici in possesso del numero di identificazione attribuito da San Marino (salvo le specifiche esclusioni previste da
disposizioni di legge).
In base all’art. 20 del citato Decreto, per le prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori sammarinesi, la fattura può essere emessa in formato elettronico tramite SdI.
L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 prevede l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, i dati delle prestazioni di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa fattura elettronica. Per tali operazioni l’invio dei dati va effettuato entro i termini di emissione della fattura.
Come specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 13.7.2022, n. 26/E, se il prestatore italiano:
– emette fattura elettronica verso l’operatore estero tramite SdI, utilizzando il codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario / committente un valore diverso da IT, ciò assolve anche l’obbligo dell’esterometro;
– non intende emettere una fattura elettronica tramite SdI, è necessario adempiere all’obbligo di invio dell’esterometro, utilizzando il codice convenzionale “XXXXXXX” e codice paese del cessionario / committente diverso da IT. In tal caso il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario / committente.
Provvigioni agenti UE e invio esterometro
Una srl operante con l’estero riceve fatture dai propri agenti che operano in vari Stati UE. La maggior parte delle fatture (senza IVA) sono di importo inferiore a € 5.000. Per tali fatture è possibile beneficiare dell’esonero dall’esterometro previsto dal c.d. “Decreto Semplificazioni”?
Per effetto della novità introdotta dal DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, confermata in sede di conversione, l’invio dei dati delle operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi) con / da soggetti esteri non è dovuto, non solo in presenza di bolletta doganale ovvero in caso di emissione di fattura elettronica tramite SdI, ma anche per gli acquisti di beni / servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ex artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72.
Le operazioni in esame (intermediazioni), non assoggettate ad IVA dall’agente nel proprio Stato, sono rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72. Per tali operazioni non può quindi trovare applicazione la nuova previsione di esonero di invio dell’esterometro. La srl dovrà pertanto adempiere all’applicazione dell’IVA mediante il reverse charge e all’invio dell’esterometro con le nuove modalità in vigore dall’1.7.2022.
“Bonus arredo” per acquisti effettuati nel 2021 a seguito di lavori nel 2020
Un soggetto privato nel 2020 ha ristrutturato il proprio appartamento beneficiando della detrazione IRPEF del 50%. Nello stesso anno ha acquistato mobili ed elettrodomestici beneficiando del c.d. “Bonus arredo”, ossia della detrazione IRPEF del 50%. Nel 2021 ha acquistato altri mobili sostenendo una spesa di € 3.000. Per tale spesa, nel mod. REDDITI 2022 PF, è possibile beneficiare ancora del c.d. “Bonus arredo”?
Per le spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di mobili / elettrodomestici destinati ad un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (con alcune esclusioni) per i quali si fruisce della relativa detrazione, l’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 dispone che la detrazione del 50% per mobili / grandi elettrodomestici spetta nel limite massimo di spesa di € 16.000, a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati dall’1.1.2020.
Pertanto, se gli interventi sono iniziati nel 2020, come nel caso di specie, il contribuente può fruire del c.d. “Bonus arredo” sia per l’acquisto di mobili / elettrodomestici il cui pagamento è avvenuto nel 2020 (dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione) sia per l’acquisto di mobili / elettrodomestici il cui pagamento è avvenuto nel 2021.
Al fine di rispettare il limite massimo di spesa agevolabile (€ 16.000 per il 2021), considerato che i diversi acquisti di mobili / elettrodomestici agevolabili hanno come “presupposto” il medesimo intervento edilizio, il contribuente deve considerare anche l’importo per il quale ha già fruito del c.d. “Bonus arredo” nel 2020. Considerato che per il 2020 l’importo agevolabile era pari a € 10.000, la spesa (ancora) agevolabile per le spese 2021 sarà pari a € 16.000 meno la spesa “agevolata” nel 2020 (di fatto, l’importo minimo a disposizione per il 2021 risulta pari a € 6.000). Nel caso di specie, pertanto, il contribuente potrà fruire nel mod. REDDITI 2022 PF della seconda rata della detrazione spettante per la spesa sostenuta nel 2020 e della prima rata della detrazione spettante per la spesa sostenuta nel 2021 (3.000 / 10 x 50%).