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Pubblicata il: 25-10-2022
Acquisto da soggetto UE con applicazione dell’IVA e obbligo esterometro
Una srl ha acquistato beni da un fornitore francese ricevendo una fattura cartacea con IVA francese al 20%. Per tale acquisto va effettuata l’integrazione del documento ed inviato l’esterometro?
Con riferimento alla situazione prospettata si ritiene innanzitutto necessario verificare la correttezza del comportamento adottato dal fornitore francese. Nel caso in cui il comportamento del fornitore francese sia corretto (ad esempio, perché l’acquirente italiano non è iscritto al VIES, l’acquisto non è intraUE in quanto i beni non sono stati trasportati in Italia) la cessione è rilevante territorialmente ai fini IVA in Francia. Pertanto trova applicazione l’esonero dell’esterometro previsto dalla nuova fattispecie introdotta nel comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 ad opera del DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, relativa agli acquisti non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia di importo (IVA compresa) non superiore a € 5.000.
Pubblicata il: 25-10-2022
Srl “non energivora” costituita nel 2021 e credito d’imposta secondo trimestre 2022
Una srl costituita a fine 2021 ha attivato l’utenza dell’energia elettrica a gennaio 2022. Non potendo verificare l’incremento della spesa di energia rispetto al 2019, può beneficiare del credito d’imposta previsto per il secondo trimestre 2022 a favore delle imprese “non energivore”?
L’agevolazione prevista per le imprese “non energivore” dotate di contatori con potenza pari o superiore a 16,5 kW riferita alla spesa di energia elettrica del secondo trimestre 2022 (art. 3, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina”) richiede che il costo per kW/h sostenuto nel primo trimestre 2022 abbia avuto un incremento superiore al 30% del corrispondente costo relativo al primo trimestre 2019.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.5.2022, n. 13/E per le imprese non ancora costituite all’1.1.2019, in mancanza di dati del parametro iniziale, va considerato l’importo di 69,26 euro/mWh derivante dalla somma del valore medio del PUN all’ingrosso (pari a 59,46 euro/mWh) e del valore di riferimento del PD (pari a 9,80 euro/mWh).
Aliquota IVA ristrutturazione immobile con eliminazione barriere architettoniche
Una srl ha iniziato i lavori di ristrutturazione del proprio immobile prevedendo anche alcuni interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Essendo ricompresi nella ristrutturazione, tali interventi scontano l’IVA nella misura del 10%?
Come previsto dal n. 41-ter, Tabella A, parte II, DPR n. 633/72, le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 4%.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 13.1.2020, n. 3, ha evidenziato che il beneficio dell’aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile:
– al superamento / eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 2, DM n. 236/89 (ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e, in particolare, di coloro che hanno una capacità motoria ridotta / impedita; ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti; mancanza di accorgimenti e segnalazioni che consentono l’orientamento e la riconoscibilità di luoghi e fonti di pericolo per chiunque e, in particolare, per i non vedenti / ipovedenti / sordi);
– nella misura in cui le opere realizzate rispondono “alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa “ (art. 8.1.13 del citato DM n. 236/89).
In ogni caso l’aliquota IVA ridotta del 4% va applicata (soltanto) ai corrispettivi relativi agli interventi agevolati finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche distintamente indicati in fattura.
Professionisti e contabilità semplificata “per cassa”
È possibile per un lavoratore autonomo applicare la contabilità semplificata con il metodo di registrazione “per cassa” (art. 18, comma 5, DPR n. 600/73)? Oppure è necessario applicare un principio di cassa “puro” (registrare gli incassi delle fatture emesse e i pagamenti degli acquisti)?
L’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, che consente di optare per la tenuta dei soli registri IVA, con operatività della presunzione secondo la quale la data di registrazione dei documenti corrisponde con quella di incasso / pagamento (c.d. “registrato = pagato”), è applicabile esclusivamente alle “imprese minori” (in contabilità semplificata), ossia ai soggetti che conseguono reddito d’impresa, con ricavi non superiori a € 400.000 per le prestazioni di servizi / € 700.000 per le altre attività.
Per i lavoratori autonomi va fatto riferimento:
– all’art. 19, DPR n. 600/73, in base al quale “le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti ... devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite”;
– all’art. 3, comma 1, DPR n. 695/96, che consente di tenere i soli registri IVA integrati con le annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA nonché dei mancati incassi / pagamenti, se non avvenuti nell’anno di annotazione.
Ciò in applicazione dell’art. 54, TUIR che prevede la determinazione del reddito di lavoro autonomo sulla base del “principio di cassa”. Per tali soggetti non sono previste altre possibilità.
Nel caso di specie, pertanto, un lavoratore autonomo non può scegliere il regime contabile del c.d. “registrato = pagato”, in quanto riservato alle imprese.
Regime forfetario e partecipazione in snc
Un contribuente in regime forfetario ha emesso 4 fatture fino al mese di agosto 2022. Nel mese di settembre è entrato a far parte di una snc. Nel mod. REDDITI PF emergerebbe la presenza della causa ostativa al regime forfetario (il far parte di una snc) dovendo compilare il quadro RH per dichiarare la quota di reddito imputata dalla società e il quadro LM dal quale risultano le fatture emesse in regime forfetario. Come va gestita tale situazione?
Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 71, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), “il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54” (superamento € 65.000 di ricavi / compensi, ecc.) ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57” (esercizio specifiche attività, partecipazione in società di persone, reddito da lavoro dipendente superiore a € 30.000, ecc.).
Nel caso in esame, posto che nel 2022 il soggetto ha acquisito la qualifica di socio di una snc, lo stesso:
– fuoriesce dal regime forfetario dall’1.1.2023;
– per il 2022 compilerà nel mod. REDDITI PF 2023 sia il quadro LM al fine di dichiarare il reddito derivante dal’attività esercitata in regime forfetario, sia il quadro RH per dichiarare il reddito da partecipazione nella snc.
Le specifiche tecniche per la compilazione del mod. REDDITI non prevedono l’incompatibilità della presenza dei predetti quadri.