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Pubblicata il: 20-12-2022
Fatturazione cartacea / elettronica contribuenti forfetari
Un contribuente ha iniziato la propria attività a settembre 2022 aderendo al regime forfetario. Nel 2023 è tenuto ad emettere fatture elettroniche o può continuare ad emettere fatture cartacee?
Con la modifica dell’art. 1, comma 3, D.Lgs n. 127/2015 ad opera dell’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, è stato soppresso, a decorrere dall’1.7.2022, l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti forfetari. Il comma 3 del citato art. 18 dispone che sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico:
– a decorrere dall’1.7.2022, i contribuenti forfetari che nel 2021 hanno conseguito ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000;
– a decorrere dall’1.1.2024 i restanti soggetti.
L’applicazione letterale della disposizione in esame porta a ritenere che l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico scatterà dall’1.1.2024 anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022 (gli stessi ricadono infatti tra i “soggetti diversi” da quelli con ricavi / compensi 2021 superiori a € 25.000).
Utilizzo credito d’imposta “Industria 4.0” macchinario in leasing
Una srl ha acquisito in leasing nel mese di settembre 2022 un macchinario “Industria 4.0”. Il bene è stato installato, collaudato e risulta interconnesso al sistema aziendale nei primi giorni del mese di dicembre 2022. Le fatture emesse dalla società di leasing risultano regolarmente saldate. È possibile utilizzare la prima quota del credito d’imposta spettante (40%) per il versamento dell’acconto IVA 2022?
Va preliminarmente evidenziato che con riguardo al credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) è necessario distinguere l’anno di “effettuazione” dell’investimento, rilevante per individuare il diritto alla fruizione / ammontare del beneficio spettante, dall’anno in cui interviene l’entrata in funzione (per i beni “generici”) ovvero l’interconnessione (per i beni “Industria 4.0”), rilevante per stabilire il momento dal quale è possibile utilizzare il credito d’imposta. Non assume alcuna rilevanza l’avvenuto pagamento delle fatture relative al bene acquistato.
Con particolare riferimento agli investimenti “Industria 4.0” effettuati nel 2022 (o entro il 30.6.2023 in caso di “prenotazione” con il versamento di un acconto pari almeno al 20% entro il 31.12.2022), il credito, per gli investimenti fino a € 2,5 milioni, spetta nella misura del 40%.
Per i beni in leasing il beneficio va determinato sul costo sostenuto dalla società concedente.
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, ai sensi del citato comma 1059, è consentito:
– in 3 quote annuali di pari importo;
– a decorrere dall’anno di intervenuta interconnessione.
Nel caso di specie, pertanto, poiché l’interconnessione si è verificata nel mese di dicembre 2022, si conferma che la prima quota del credito può essere utilizzata per il versamento dell’acconto IVA 2022 in scadenza il prossimo 27.12.2022, riportando nel mod. F24 il codice tributo “6936” e, quale
anno di riferimento, “2022” (anno dell’interconnessione). L’eventuale importo residuo della quota del credito non utilizzata nel 2022 può essere riportato “in
avanti”, nel 2023, ed utilizzato in compensazione unitamente alla quota fruibile per tale anno.
Cessione beni a cliente svizzero con consegna degli stessi in Germania
Una ditta italiana, iscritta al VIES, ha ceduto ad un cliente svizzero (soggetto passivo) dei beni provvedendo, su incarico di quest’ultimo, alla consegna in Germania al destinatario degli stessi (soggetto passivo, cliente del soggetto svizzero). Il cliente svizzero non dispone di partita IVA nell’UE. Tale cessione può essere fatturata in regime di non imponibilità essendo il destinatario tedesco iscritto al VIES?
Come specificato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 23.2.94, n. 13/E la ditta italiana non pone in essere né un’esportazione ex art. 8, DPR n. 633/72 (i beni sono diretti in un altro Stato UE), né una cessione intraUE in quanto l’acquirente (cliente svizzero) non è un soggetto UE.
Di conseguenza la cessione di beni al cliente svizzero va assoggettata ad IVA in Italia (è una cessione interna) in quanto ivi territorialmente rilevante ai sensi dell’art. 7-bis, DPR n. 633/72 (al momento dell’effettuazione della cessione i beni si trovano in Italia).
Lo stesso Ministero evidenzia che l’operatore extraUE non può recuperare l’IVA ex art. 38-ter, DPR n. 633/72. Tuttavia in caso di nomina di un rappresentante fiscale in Italia, Germania o altro Stato UE da parte del cliente svizzero è possibile ricondurre l’operazione in esame rispettivamente
quale triangolare nazionale, cessione intraUE ovvero triangolare intraUE e pertanto:
– nel primo caso (rappresentante fiscale in Italia), è possibile effettuare una triangolare nazionale in regime di non imponibilità ex art. 58, DL n. 331/93;
– nel secondo caso (rappresentante fiscale in Germania), si realizza una cessione intraUE non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93 con il rappresentante fiscale del cliente svizzero;
– nel terzo caso (rappresentante fiscale in altro Stato UE), l’operazione può ricadere nell’ambito delle triangolari intraUE.
Esonero autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19 e rigo RS401 mod. REDDITI 2022
Un ingegnere ha richiesto ed ottenuto nel 2021 il contributo a fondo perduto c.d. “perequativo”. Non avendo successivamente beneficiato di altri aiuti COVID-19, non è obbligato a presentare entro il 30.11.2022 l’autodichiarazione degli aiuti ricevuti. È tenuto a riportare il predetto contributo a rigo RS401 del mod. REDDITI 2022?
La risposta è positiva. Come precisato dalle istruzioni dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato, nel caso in cui la stessa sia stata già resa nel modello di comunicazione / domanda per l’accesso agli aiuti ricompresi nel c.d. “regime ombrello” (nel caso di specie, nella domanda per il contributo c.d. “perequativo” di cui al DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”), la stessa non va presentata sempreché il contribuente non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti.
Ai soggetti che hanno beneficiato nel 2021 di contributi a fondo perduto erogati / riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è richiesta la compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS (rigo RS401) del mod. REDDITI 2022. Il prospetto non va compilato soltanto se i dati
necessari per la registrazione nel RNA sono già (stati) comunicati con la predetta autodichiarazione.
Nel caso di specie pertanto l’ingegnere, non avendo potuto comunicare con l’autodichiarazione i dati necessari per la registrazione nel RNA, deve compilare il rigo RS401 indicando, in particolare, a campo 1 il codice aiuto “35” identificativo del contributo c.d. “perequativo” di cui al citato DL n. 73/2021.
Utilizzo credito d’imposta energia elettrica e ruoli scaduti superiori a € 1.500
Una società “non energivora” ha maturato, come confermato anche dal gestore, il credito d’imposta relativo al consumo di energia elettrica per il primo e secondo trimestre 2022. La società presenta però dei debiti tributari (IVA) iscritti a ruolo, di importo superiore a € 1.500, scaduti. La presenza di tali debiti scaduti preclude alla società l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei predetti credito d’imposta?
La risposta è negativa. In base all’art. 31, comma 1, DL n. 78/2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di importo superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Dall’ambito applicativo di tale divieto, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 11.3.2011, n. 13/E “sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione «erario» del modello F24”.
Con riferimento al “bonus locazioni” di cui all’art. 28, DL n. 34/2020 nella Risposta 21.6.2022, n. 331 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che tale credito d’imposta non rientra nel divieto in esame, così come evidenziato dalla stessa Agenzia nella Risposta 1.7.2021, n. 451 relativa al credito d’imposta “Industria 4.0”.
Tale divieto, infatti, si riferisce ai crediti “che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di «credito derivante da imposta erariale»”.
La presenza di debiti tributari iscritti a ruolo non preclude quindi alla società l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 del predetto beneficio, posto che quest’ultimo viene riconosciuto in presenza di un incremento del costo della componente energia elettrica almeno pari al 30% ed è
parametrato alla spesa sostenuta nel trimestre di riferimento.