Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 17-05-2022

    Oggetto

    Soppressione esonero fattura elettronica contribuenti forfetari

    Domanda

    Una psicologa in regime forfetario effettua prestazioni sanitarie a persone fisiche. Nel 2021 ha emesso anche 2 fatture ad associazioni senza partita IVA e 4 fatture ad un laboratorio medico. I compensi 2021 ammontano a circa € 40.000. Avendo superato il limite di € 25.000 di compensi, dall’1.7.2022 deve emettere tutte le fatture in formato elettronico?

    Risposta

    L’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, ha recentemente disposto la soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica. Dalla predetta data sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico, tra gli altri, i contribuenti forfetari con ricavi conseguiti / compensi percepiti 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000. Di conseguenza poiché la psicologa ha superato, nel 2021, tale limite deve emettere dall’1.7.2022 le fatture in formato elettronico. Va comunque considerato che con riferimento alle prestazioni sanitarie l’art. 5, comma 12-quater, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ha prorogato al 2022 il divieto di emissione delle fatture in
    formato elettronico. Inoltre, si rammenta che in sede di conversione del DL n. 135/2018 il Legislatore è intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie prevedendo che il divieto di emettere fatture elettroniche si applica “anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio del dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”. Pertanto con riferimento a tali operazioni la psicologa anche successivamente all’1.7.2022 non può emettere fattura elettronica. L’obbligo di utilizzo del formato elettronico riguarderà, di conseguenza, le fatture emesse nei confronti dei soggetti diversi dai precedenti (associazioni senza partita IVA e laboratorio medico).

    Pubblicata il: 17-05-2022

    Oggetto

    Emissione fattura elettronica contribuenti forfetari e conservazione elettronica

    Domanda

    I soggetti forfetari che a decorrere dall’1.7.2022 devono emettere fatture elettroniche sono obbligati anche alla conservazione elettronica delle stesse? L’obbligo si estende anche alle fatture d’acquisto?

    Risposta

    In base al DM 17.6.2014 i documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, devono essere oggetto di conservazione elettronica. Considerato che i contribuenti forfetari devono emettere fatture cartacee, per tali documenti non sussiste l’obbligo della conservazione elettronica.
    Nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E con riferimento alle fatture d’acquisto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “in caso di ricezione di fatture elettroniche non sussiste l’obbligo di conservazione digitale delle stesse, anche qualora abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori
    il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita IVA mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle entrate. Resta, in tale evenienza, l’obbligo di conservazione del documento cartaceo”.
    Ora, l’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, ha disposto dall’1.7.2022 l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti dei seguenti soggetti:
    – contribuenti minimi / forfetari;
    – soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
    con ricavi conseguiti / compensi percepiti 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000. La soppressione dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica in capo ai contribuenti forfetari si riflette anche sull’obbligo di procedere alla conservazione elettronica non solo delle fatture emesse, ma anche di quelle ricevute.

    Pubblicata il: 04-05-2022

    Oggetto

    Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi.

    Domanda

    Un ristorante provvede al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove viene svolta l’attività, riferiti ai mesi degli anni 2020 e 2021, tutti nell’anno 2022 in corso. Ha diritto al credito d’imposta locazioni per i mesi previsti dalla normativa per gli anni 2020 e 2021? Il credito matura al momento dell’effettivo pagamento o tali crediti sono stati persi in quanto pagati nel 2022?

    Pubblicata il: 04-05-2022

    Oggetto

    Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi.

    Domanda

    Un ristorante provvede al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove viene svolta l’attività, riferiti ai mesi degli anni 2020 e 2021, tutti nell’anno 2022 in corso. Ha diritto al credito d’imposta locazioni per i mesi previsti dalla normativa per gli anni 2020 e 2021? Il credito matura al momento dell’effettivo pagamento o tali crediti sono stati persi in quanto pagati nel 2022?

    Pubblicata il: 04-05-2022

    Oggetto

    Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi.

    Domanda

    Un ristorante provvede al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove viene svolta l’attività, riferiti ai mesi degli anni 2020 e 2021, tutti nell’anno 2022 in corso. Ha diritto al credito d’imposta locazioni per i mesi previsti dalla normativa per gli anni 2020 e 2021? Il credito matura al momento dell’effettivo pagamento o tali crediti sono stati persi in quanto pagati nel 2022?