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Pubblicata il: 03-06-2009
Verifica dei requisiti per il regime dei minimi per fatture emesse in tale regime ma non incassate al 31.12.2008
Un soggetto artigiano dal 2008 ha aderito al regime dei minimi. Per effetto di due fatture emesse a dicembre ha superato il limite di 30.000 euro. Tuttavia l’ammontare effettivamente percepito non supera tale limite (fatture emesse, registrate ma non incassate). Per il 2009 il soggetto deve applicare il regime ordinario?
Per quanto concerne l’accesso al regime dei minimi, come previsto dalla Finanziaria 2008 e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, i ricavi dell’anno precedente devono essere assunti avendo riguardo, per quanto concerne le imprese, al criterio di competenza. Considerato che il regime dei minimi si caratterizza dal fatto che il criterio di cassa (tipico dei lavoratori autonomi) viene esteso alla determinazione del reddito d’impresa, si ritiene che una volta “entrato” nel regime, un imprenditore, ai fini della verifica del superamento del limite di 30.000 euro, dovrà utilizzare il criterio di cassa, in quanto nel regime in esame assumono rilevanza solo i ricavi percepiti. Nel caso prospettato il contribuente non avendo percepito nel 2008 un ammontare di ricavi superiore a 30.000 euro potrà continuare ad applicare il regime dei minimi.
Pubblicata il: 03-06-2009Spese mediche per pagamento ticket per le quali il contribuente non dispone della fotocopia della ricetta medica
Si chiede di conoscere quale sia il comportamento da adottare, ai fini della detraibilitĂ delle spese sostenute per il pagamento del ticket nei modelli 730/2009 e Unico/2009, ma per le quali il contribuente non dispone della copia della ricetta medica.
Qualora il contribuente sia in possesso di regolare scontrino fiscale parlante, completo quindi di tutte le caratteristiche richieste (natura, qualitĂ , quantitĂ e codice fiscale) non si presentano particolari problematiche in merito alla possibilitĂ di poter detrarre la spesa, indipendentemente dalla presenza o meno della fotocopia della ricetta medica.
Pubblicata il: 03-06-2009Detrazione relativa alle spese per abbonamenti al trasporto pubblico modello 730/2009 e Unico 2009
Si chiede di conoscere quale sia il comportamento da adottare in presenza di piĂą abbonamenti che superano il tetto massimo di spesa fissato dalla legge Finanziaria che ammonta ad euro 400. Si chiede di conoscere se tale importo sia riferito ad ogni songolo soggetto oppure se tale importo debba essere riferito cumulativamente a tutti gli abbonamenti.
L’articolo 1, comma 309, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ha introdotto una nuova detrazione IRPEF del 19%, in merito alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. L’importo massimo delle spese detraibili è pari ad € 250,00. La detrazione massima fruibile è, dunque, pari a € 47,50. Come espressamente precisato nella norma, la detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari (ad esempio coniuge, figli, ecc.), purché siano fiscalmente a carico. Inoltre, la Circolare 7 marzo 2008, n. 19/E ha chiarito che il limite massimo detraibile di € 250,00 è riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. ESEMPIO n. 1 Il signor Rossi sostiene nel 2008 spese pari a: - € 150,00 per il proprio abbonamento ferroviario; - € 100,00 per l'abbonamento ferroviario della moglie, fiscalmente a suo carico; - € 150,00 per l'abbonamento annuale alla linea di trasporto urbano della figlia studentessa a suo carico. Il totale delle spese ammonta ad € 400,00; l'importo massimo che il contribuente potrà indicare in dichiarazione dei redditi resta, comunque, pari ad € 250,00. ESEMPIO n. 2 Riprendendo i dati dell'esempio precedente, si supponga che la moglie del signor Rossi non risulti fiscalmente a suo carico. Pertanto: - il signor Rossi sostiene € 150,00 per il proprio abbonamento ferroviario; - la coniuge € 100,00 per il proprio abbonamento ferroviario; - entrambi sostengono al 50% la spesa di € 150,00 per l'abbonamento annuale alla linea di trasporto urbano della loro figlia studentessa a loro carico. In sede di dichiarazione dei redditi: - il signor Rossi potrà portare in detrazione € 150,00 + € 75,00 = € 225,00 - la coniuge potrà beneficiare della detrazione pari a: € 100,00 + € 75,00 = € 175,00. Pertanto l'importo massimo che potrà essere dedtratto dovrà necessariamente essere uguale o minore al limite fissato dalla legge (400 euro) dopo aver determinato il cumulo di tutti gli abbonamenti sottoscritti per se stesso o per i propri familiari a carico.
Pubblicata il: 03-06-2009Versamenti effettuati da soggetti cessati - rateazione e termini di versamento
Un soggetto titolare di partita Iva ha cessato la propria attivitĂ nel corso del 2008. Si chiede di conoscere, in caso di rateizzazione dei versamenti scaturenti da UNICO 2009, se il contribuente deve rispettare le scadenze previste per i titolari di partita IVA (16 di ciascun mese) ovvero quella relativa ai non titolari di partita iva (fine del mese)
Con risoluzione n. 70 del 1998 è stato affermato che, nell’ipotesi sopra descritta, occorre continuare ad effettuare i versamenti con la cadenza tipica dei titolari di partita Iva (entro il 16 di ciascun mese).
Pubblicata il: 25-05-2009Deduzione IRAP 10% ai fini delle imposte dirette
Si chiede di conoscere quali siano le condizioni per poter beneficiare della deduzione, pari al 10% dell'IRAP pagata, ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF) da parte delle imprese oppure da parte di professionisti che siano sottoposti a tale tributo.
La risposta al quesito deve essere ricercata all'interno della circolare n. 16 del 14 aprile 2009. Infatti la circolare al punto "1. Ambito di Applicazione" recita:"La deduzione forfetaria, pari al 10%b dell'IRAP versata, puo' essere fatta valere in sede di determinazione del reddito a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap. La deduzione spetta alla predetta condizione e prescinde, dunque, dall'ammontare complessivamente sostenuto per oneri del personale o interessi passivi. Resta inteso che il sostenimento dei costi relativi al personale dipendente o agli interessi passivi deve rispondere a criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicita' e risultare coerente con gli obiettivi di politica aziendale perseguiti". Risulta evidente che la congiunzione usata dal legislatore "OPPURE" assume valore nel senso che debbano essere presenti una tipologia (costi del personale) o, in alternativa, l'altra tipologia di spesa (interessi passivi) al fine di beneficiare della deduzione in oggetto. Quindi in presenza di una spesa oppure dell'altra, indipendentemente dall'ammontare, è possibile fruire della deduzione. Appare molto più preoccupante l'altra affermazione della circolare in relazione all'"INERENZA" degli interessi passivi che, qualora non inerenti all'attività d'impresa ed in mancanza di costi per il personale dipendente, negerebbero l'accesso alla possibilità della deduzione in oggetto. In relazione alle operazioni che abbiano generato interessi passivi, la circolare citata prevede che saranno attivati opportuni controlli al fine di verificarne le valide ragioni economiche e l'inerenza all'attivita'esercitata.