Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 30-01-2009

    Oggetto

    cessione auto usate nella cee

    Domanda

    Avendo venduto un'autovettura usata ad una ditta Bulgara emetto una fattura non imponibile art 41 come se fosse una normale cessione intracomunitaria, oppure ,essendo una cessione occasionale di beni usati, devo fatturarla con il regime del margine ? grazie Norma Banfi

    Risposta

    Nel caso in cui il mezzo sia stato acquistato usato e sussistendo le condizioni per l'applicazione del regime iva dei beni usati (regime del margine), l'operazione, ancorchè effettuata fra soggetti passivi appartenenti a due Stati menbri diversi, sarà assoggettata al regime del margine e non sarà considerata una cessione intracomunitaria ma una cessione interna allo Stato membro del cedente che applica il predetto regime.

    Pubblicata il: 23-01-2009

    Oggetto

    fatturazione

    Domanda

    Se un taxista deve emettere una fattura a un'azienda svizzera per la pubblicità esposta sull'auto deve assoggettarla ad iva 20% o è eseclusa iva art.7 ? E se il destinatario della fattura è un'azienda di Campione d'Italia? grazie mille Anna

    Risposta

    In merito al presente quesito resto in attesa di ulteriori informazioni circa le modalitĂ  di espletamento del servizio, se trattasi di attivitĂ  oggetto dell'impresa stessa oltre che alla nazionalitĂ  ed alla resdienza del committente. Si resta anche in attesa di copia del contratto di pubblicitĂ .

    Pubblicata il: 13-11-2008

    Oggetto

    carburante

    Domanda

    Le imprese che registrano la fattura per il rifornimento di carburante (anche non autotrasportatori) hanno comunque l'obbligo di compilare la scheda carburante da allegare con i dati dei chilometri, oppure è sufficiente la fattura? Grazie e ciao

    Risposta

    Dopo varie ricerche relative alla normativa in oggetto,che si basa fondamentalmente su due documenti,(D.P.R. 444/1997 e circolare n. 205 del 12.08.1998), sembrerebbe poco chiaro il trattamento da riservare alle annotazioni relative ai chilometri se non addirittura in contrato da ciò che viene affemato dalla legge da quanto riferito nella circolare. Per questo motivo in data 14.11.2008 ho sottoposto il tuo quesito alla Confartigianato Direzione Politiche Fiscali di Roma. Ad oggi non ho ancora ricevuto alcuna risposta sulla queatione. Resta inteso che sarà mia cura divulgare la relativa risposta non appena ne sarò informato. Integro la domanda con la risposta ricevuta dalla Confartigianato Direzione Politiche Fiscali che ha risposto nel seguente modo:"Il D.P.R. n. 444 del 10 novembre 1997 (Regolamento scheda carburante), all'articolo 1, comma 1, prevede l'annotazione degli acquisti di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione nella scheda carburante, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli del citato DPR. L'articolo 4, comma 1, del citato D.P.R. prevede che prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto deve annotare sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile alla fine del mese o trimestre dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo. La compilazione della scheda carburante, con tutti i dati richiesti (anche dei chilometri), è sostitutiva della fattura (come previsto dall'articolo 1,comma 2, DPR 444). Se, al contrario, viene richiesta l'emissione della fattura in sede di acquisto del carburante, questa ai fini IVA deve contenere i dati indicati nell'art. 21, comma 2, DPR 633/72. I chilometri percorsi, risultanti per ciascun veicolo dal contachilometri alla fine dell'anno, dovranno essere indicati nella dichiarazione per il credito d'imposta spettante agli autotrasportatori per il gasolio, così come risulta da tale modello di dichiarazione. In conclusione, si ritiene che sulla fattura non deve essere fatta alcuna indicazione dei chilometri. Tale indicazione dovrà invece essere effettuata, unicamente, sulla dichiarazione per il credito spettante agli autotrasportatori."

    Pubblicata il: 29-10-2008

    Oggetto

    acconti contribuenti minimi

    Domanda

    volevo sapere per le ditte che nel 2008 sono in regime dei minimi, per il versamento dell'acconto irpef, inps,irap del 30.11.2008 e' comunque da versare tutte e tre le imposte o l'irap non e' da versare? ciao Mauro

    Risposta

    Per i titolari d'impresa che adottano il regime dei minimi dal 2008 il versamento dell’acconto IRPEF/INPS deve avvenire esclusivamente con il METODO STORICO in quanto a tali soggetti è precluso, per l’anno di accesso al nuovo regime, il metodo previsionale. Nel caso di un IMPRESA FAMILIARE modalità di versamento dell'acconto IRPEF: A)il titolare deve sommare al proprio acconto determinato con il METODO STORICO, il 99% dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dei collaboratori, per la quota parte riferibile al reddito di partecipazione all’impresa familiare. Tale quota è determinata in proporzione all’incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore; B)i collaboratori familiari determinano il proprio acconto commisurandolo alla quota di imposta riferibile ai redditi diversi da quello di partecipazione. Gli stessi possono utilizzare comunque il METODO PREVISIONALE con riferimento agli altri redditi posseduti. In merito all'IRAP si ricorda che i soggetti in questione, per espressa previsione normativa (comma 104 art. 1 finanziaria 2008), sono esenti dall'IRAP e quindi anche dal versamento del relativo acconto. Inoltre i contribuenti minimi sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione della dichiarazione IRAP. I contribuenti minimi sono tenuti al versamento telematico.

    Pubblicata il: 22-10-2008

    Oggetto

    Donazioni

    Domanda

    Un artigiano vuole donare ai propri figli gli immobili di sua proprietà e gli è stato detto che deve pagare un'imposta di donazione pari al 4% del valore degli stessi; è vero?

    Risposta

    L'imposta sulle donazioni nella misura del 4% è dovuta solo qualora l'importo della donazione superi la cifra di 1 milione di euro elevata a 1 milione e mezzo nel caso di soggetti portatori di handicap (franchigia che spetta per le donazioni effettuate nei confronti di coniuge e parenti in linea retta). Resta inteso che trattandosi di immobili restano dovute le imposte ipotecarie e catastali per il trasferimento dell'immobile.