Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 31-01-2023

    Oggetto

    Nuova soglia regime forfetario e impresa semplificata “per cassa” nel 2022

    Domanda

    Una ditta individuale nel 2022 ha tenuto la contabilità semplificata “per cassa” optando per il metodo della c.d. “registrazione IVA”. Nel 2022 ha emesso e registrato fatture per un importo di € 80.000. Quanto incassato nel 2022 risulta pari a € 88.000 (considerando anche 2 fatture datate 2021 incassate nel 2022). Può accedere al regime forfetario in quanto i ricavi incassati in base alla presunzione “registrato = incassato” sono inferiori al nuovo limite di € 85.000?

    Risposta

    La Finanziaria 2023, ha aumentato da € 65.000 a € 85.000 il limite dei ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario. Considerato che il limite va verificato per l’anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall’1.1.2023.
    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E la contabilità semplificata “per cassa” è il regime naturale dei soggetti esercenti un’attività d’impresa in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 18, DPR n. 600/73. Possono applicare il regime semplificato “per cassa” anche i soggetti naturalmente forfetari (esercitando la specifica opzione di cui al comma 70 del citato art. 1, Legge n. 190/2014).
    In linea generale l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola per un triennio, trascorso il quale si rinnova (tacitamente) annualmente, fino alla concreta applicazione del regime scelto. Tuttavia, come precisato dall’Agenzia nella Risoluzione 14.9.2018, n. 64/E, il soggetto,
    che pur possedendo i requisiti per applicare il regime forfetario, abbia tenuto la contabilità semplificata, può transitare al regime forfetario senza dover attendere il decorso del triennio, anche qualora abbia scelto di applicare la modalità di cui al comma 5 del citato art. 18 (c.d.
    registrato = incassato / pagato”), poiché trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.
    Nell’ambito della Circolare 9.4.2019, n. 9/E la stessa Agenzia con riferimento ad un soggetto che nel 2018 ha tenuto la contabilità semplificata, optando per il metodo del c.d. “registrato”, e che dall’1.1.2019 intende(va) applicare il regime forfetario, ha specificato che deve registrare entro il 31.12.2018 tutti i componenti positivi e negativi di reddito per i quali, al 31.12.2018, non è ancora intervenuta la registrazione, affinché gli stessi concorrano alla tassazione nel 2018.
    Ai fini del calcolo del limite di ricavi per l’adozione del regime forfetario rilevano i soli componenti positivi effettivamente incassati nel 2018, mentre quelli non ancora percepiti concorrono nel periodo d’imposta in cui si realizza l’effettiva percezione.
    Di conseguenza, nel caso di specie il contribuente per il 2023 non può applicare il regime forfetario poichè nel 2022 ha incassato un ammontare di ricavi (€ 88.000) superiori alla nuova soglia (€ 85.000) introdotta dalla Finanziaria 2023.

    Pubblicata il: 17-01-2023

    Oggetto

    Immobile in comodato e detrazione spese di ristrutturazione

    Domanda

    Un soggetto (figlio) utilizza quale “abitazione principale” un appartamento di proprietà del genitore (padre). Nel mese di dicembre 2022 ha iniziato un intervento di ristrutturazione dell’immobile, prevedendo di sostenere una spesa di circa € 40.000, IVA compresa. È stato rilevato che il contratto di comodato tra padre e figlio non è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
    È possibile provvedere alla registrazione del comodato entro il pagamento della prima fattura che sarà emessa dall’impresa, al fine di non perdere la detrazione del 50%?

    Risposta

    La detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio può essere usufruita anche dal detentore dell’immobile oggetto dei lavori, a condizione che il proprietario dia il consenso all’esecuzione degli stessi e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione
    o di comodato) registrato presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
    Confermando quanto già specificato in passato, nella Circolare 25.7.2022, n. 28/E l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la registrazione del contratto di locazione / comodato deve risultare “al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione
    se antecedente il predetto avvio”. In merito la stessa Agenzia specifica altresì che la detrazione non spetta se il detentore è sprovvisto del titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al predetto momento, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
    Nel caso in esame, pertanto, il figlio non ha la possibilità di usufruire della detrazione in quanto alla data di inizio lavori il contratto di comodato dell’appartamento non risulta registrato.

    Pubblicata il: 17-01-2023

    Oggetto

    Omesso versamento acconto IVA 2022 e “ravvedimento speciale

    Domanda

    Un professionista non ha versato l’acconto IVA 2022 in scadenza il 27.12.2022. É possibile regolarizzare l’omesso versamento entro il 31.3.2023 con la riduzione della sanzione a 1/18, come previsto dal “ravvedimento speciale” introdotto dalla Finanziaria 2023?

    Risposta

    Il “ravvedimento speciale” introdotto dalla Finanziaria 2023, ossia la regolarizzazione tramite il versamento, entro il 31.3.2023 (unica soluzione /
    prima rata di 8 rate trimestrali), dell’imposta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/18 del minimo nonché la rimozione, entro la stessa data, dell’irregolarità / omissione, è applicabile alle violazioni, diverse da quelle risultanti dalle comunicazioni di irregolarità / violazioni formali, riferite
    alle dichiarazioni “validamente presentate” relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (in generale, 2021) e periodi d’imposta precedenti.
    Nel caso di specie, poiché l’omissione si riferisce al 2022 non rientra nella regolarizzazione in esame. L’omesso versamento dell’acconto IVA 2022 è quindi regolarizzabile tramite il ravvedimento “ordinario” ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, con applicazione della sanzione ridotta modulata a seconda del momento di effettuazione dello stesso (1/10 entro 30 giorni, 1/9 dal 31° al 90° giorno, ecc.).

    Pubblicata il: 17-01-2023

    Oggetto

    Regime forfetario “start up” e mera prosecuzione di attività

    Domanda

    Una persona fisica, collaboratrice familiare fino al 2022 nell’impresa artigiana del padre (elettricista), intende aprire partita IVA l’1.1.2023 per esercitare l’attività di estetista aderendo al regime forfetario. Può accedere al regime forfetario “start up” oppure l’attività configura mera prosecuzione di attività precedentemente svolta?

    Risposta

    Per poter applicare il regime forfetariostart up”, in base al quale l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 5% per i primi 5 anni, l’art. 1, comma 65, Legge n. 190/2014 prevede le seguenti condizioni:
    non aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E la causa ostativa all’accesso al regime forfetario “start up” non opera qualora i redditi
    percepiti dal contribuente nel triennio siano riconducibili ad un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, né in caso di partecipazione ad una società inattiva;
    l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non superi il limite di ricavi previsti per il regime forfetario, qualora venga proseguita un’attività svolta da un altro soggetto;
    l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività
    di lavoro dipendente / autonomo precedentemente svolta (con esclusione del caso di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione). Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 10/E, il requisito della “mera prosecuzione” sussiste quando la “nuova” attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente e pertanto, nei confronti della stessa clientela e con le stesse competenze lavorative. La continuità sussiste pertanto se il contribuente esercita la medesima attività svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.
    Nel caso di specie, quindi, l’ex collaboratrice non potrà applicare il regime forfetariostart up” (imposta sostitutiva del 5%) poiché nel triennio precedente haesercitato” l’attività nell’impresa familiare del padre.

    Pubblicata il: 10-01-2023

    Oggetto

    Immobile uso promiscuo e detrazione 110%

    Domanda

    Una ditta artigiana (imbianchino) ha la sede dell’attività presso l’abitazione di residenza. L’immobile, facente parte di un mini condominio, è in comproprietà al 50% con il padre.
    Nel mese di novembre 2022 sono iniziati dei lavori, che saranno ultimati a fine febbraio 2023, per i quali è possibile beneficiare della detrazione del 110%. Le spese saranno sostenute in parte dal padre e in parte dal figlio (titolare della ditta individuale). La detrazione spettante è ridotta del 50% a causa dell’uso promiscuo dell’abitazione?

    Risposta

    In caso di interventi effettuati su immobili utilizzati promiscuamente, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.6.2022, n. 23/E ha specificato che anche ai fini della detrazione del 110% è applicabile quanto disposto dall’art. 16-bis, comma 5, TUIR con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e pertanto “per gli interventi agevolabili realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte e della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale (abituale o occasionale) la detrazione è ridotta al 50 per cento”.
    Ai fini in esame va tuttavia considerato che, contestualmente, la stessa Agenzia ha precisato che “l’abitazione nella quale è stabilita la sede amministrativa dell’imprenditore individuale che svolge un’attività tipicamente «in cantieri» (impiantisti, imbianchini, etc.) non può definirsi «strumentale per l’esercizio dell’attività» e neppure utilizzata promiscuamente ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del TUIR nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professione”. Tale assunto, conclude l’Agenzia, comporta che, al ricorrere della fattispecie descritta, per gli interventi agevolabili non opera la riduzione del 50%.