Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 17-06-2022

    Oggetto

    La fattura con sconto del professionista entra nel reddito dell’anno anche se ha incassato solo il 10%

    Domanda

    Un professionista ha emesso una fattura a dicembre 2021 con l’indicazione dello sconto in fattura pari al 90% e potrà disporre del credito d’imposta a partire dal 2022. Ai fini della determinazione del reddito 2021, si dovrà considerare l’intero importo della fattura o solo il 10% incassato nel 2021, mentre il restante 90% sarà determinante per il reddito 2022?

    Risposta

    Nel caso in esame, appare necessario dare rilievo all’intero valore della prestazione come fatturata, nell’anno 2021, ai fini reddituali. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo; momento a cui si connette l’obbligo di fatturazione da parte del professionista. È dunque alla data della fatturazione con sconto in fattura e del relativo pagamento (se lo sconto non è integrale), che si colloca sia l’adempimento del committente alla sua obbligazione verso il professionista, di pagargli il dovuto. Il Codice civile dispone che il debitore è liberato anche eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, se col consenso del suo creditore, allora non può esservi dubbio sul fatto che la fatturascontataemessa nel 2021, sia stata interamente pagata nello stesso 2021 e qui “incassata” dal professionista creditore, nei termini da questi accettati: in parte a mezzo bonifico, e in parte a mezzo cessione del un credito fiscale spettante al debitore.
    A conferma che è l’anno rilevante ai fini della tassazione del reddito in capo al professionista è il 2021, si consideri pure che, per l’articolo 1197 citato, l’obbligazione del debitore si estingue quando la prestazione “diversa”, accettata dal suo creditore, è eseguita: e questo avviene sicuramente nel 2021, con la messa a disposizione del pagamento integrale della prestazione, nei termini rispettivamente della corresponsione del 10% e della cessione del credito per il 90%. Il professionista dunque incassa, nel 2021, l’intero quantum dovuto a prescindere dal fatto di non poter fruire dell’intero credito fiscale immediatamente, ma solo in quote annuali. Per il professionista, infatti, la “monetizzazione” del credito in più anni non deriva da accordi tra le parti, come nel caso del pagamento rateale; ma dall’applicazione di regole legali tributarie note, riguardanti la fruizione delle detrazioni per quote annuali. Ne viene che l’esercizio dell’opzione di sconto in fattura, concordemente effettuato “in sostituzione” del pagamento integrale, non equivalendo a un pagamento rateale, non è idoneo per il professionista a “traslocare” reddito imponibile dall’annualità dell’adempimento e dell’incasso, il 2021, ad annualità successive.

    Pubblicata il: 14-06-2022

    Oggetto

    Vendita di beni a clienti privati UE / extraUE e regime OSS

    Domanda

    Un artigiano produttore di viole e violini vende soprattutto a clienti privati esteri, UE ed extraUE. Le vendite sono effettuate direttamente senza l’appoggio a piattaforme di e-commerce. Il trasporto generalmente è effettuato direttamente dall’artigiano o il bene è ritirato in Italia dal cliente stesso. Avendo superato nel 2021 il limite di € 10.000 di vendite a clienti esteri, l’artigiano doveva iscriversi al regime OSS?

    Risposta

    Merita evidenziare innanzitutto che, in base all’art. 38-bis, DL n. 331/93 costituiscono vendite a distanza “le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 72 [DPR n. 633/72] ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa”.
    Da tale definizione sono quindi esclusi i beni consegnati / ritirati direttamente al / dal cliente in Italia. Per le vendite a distanza, come sopra definite, l’IVA è dovuta nello Stato UE di destinazione dei beni al superamento della soglia di € 10.000 (per determinare tale soglia non devono essere
    considerate le vendite effettuate in italia).
    A tal fine è necessario aprire una identificazione IVA nello Stato UE di destinazione. In alternativa è possibile utilizzare il regime OSS e quindi assolvere / versare la relativa IVA con l’apposita dichiarazione trimestrale.

    Pubblicata il: 14-06-2022

    Oggetto

    Fabbricazione infissi e reverse charge in edilizia

    Domanda

    Una ditta individuale esercita attività di fabbricazione infissi (codice 25.12.10). Nel mese di maggio 2022 ha effettuato ad una ditta edile (per la quale lavora in subappalto) la fornitura di cerchiatura in ferro con IPE 240 antisismica. La fattura va emessa in reverse charge?

    Risposta

    L’attività di fabbricazione infissi, codice 25.12.10, non è interessata dall’applicazione del reverse charge previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72. Infatti, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.2.2007, n. 11/E tale attività non è riconducibile al settore edile.

    Pubblicata il: 31-05-2022

    Oggetto

    Esclusione ISA soggetto che ha aperto la partita IVA nel 2020

    Domanda

    Una ditta individuale in contabilità semplificata che ha aperto la partita IVA nel corso del 2020 (ad esempio, in data 1.2.2020) è tenuta ad applicare gli ISA 2020 - 2022?

    Risposta

    Come precisato dall’art. 8, DM 29.4.2022, recepito nelle Istruzioni parte generale dei mod. ISA, sono, tra l’altro, esclusi dall’applicazione degli Indici i soggetti che “hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019”. Per un soggetto che ha aperto la partita l’1.2.2020:
    – il periodo 1.2 – 31.12.2020 è considerato periodo di “inizio” dell’attività e di conseguenza nel mod. REDDITI 2021 ha beneficiato della relativa causa di esclusione (“ordinaria”);
    il periodo 1.1 – 31.12.2021 è escluso in quanto opera la nuova causa di esclusione legata all’inizio dell’attività dal 2019. A tal fine a rigo RG1 del mod. REDDITI 2022 PF va riportato il codice16”.

    Pubblicata il: 31-05-2022

    Oggetto

    Iper ammortamento e cessazione dell’attività

    Domanda

    Una società di persone ha acquistato, nel mese di aprile 2018, un macchinario (coefficiente di ammortamento del 15%) per il quale usufruisce dell’iper ammortamento ex art. 1, Legge n. 205/2017. Considerato che entro il 2022 la società cesserà l’attività e che il bene, non ancora completamente
    ammortizzato, sarà autoconsumato, è richiesto il recupero del maggior ammortamento dedotto?

    Risposta

    Con riferimento ai beni per i quali si usufruisce dell’iper ammortamento, ossia della maggiorazione del 150% - 170% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, individuati nella Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), con l’art. 7, comma 2, DL n. 87/2018 il Legislatore ha stabilito
    che “se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iperammortamento”, senza sanzioni ed interessi.
    Il recupero va effettuato operando una variazione in aumento, corrispondente ai maggiori ammortamenti dedotti, nel mod. REDDITI del periodo d’imposta in cui è intervenuta la cessione / delocalizzazione. Con riguardo al mod. REDDITI 2022 la stessa va riportata a rigo RF31, codice “62”.
    Va considerato che:
    - ancorché la citata disposizione si riferisca alla cessione del bene, si ritiene che il recupero sia necessario anche in caso di autoconsumo / destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
    il recupero non scatta se:
    – il bene ceduto è sostituito da un altro bene avente caratteristiche uguali o superiori;
    – il bene è ceduto nell’ambito di una cessione d’azienda / ramo d’azienda posto che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 8/E, non viene vanificata la finalità sottesa alle disposizioni agevolative.

    In tal caso la fruizione dell’iper ammortamento “continuerà, in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa”. Il recupero dell’agevolazione è richiesto, in caso di cessione / destinazione a strutture produttive all’estero, per gli investimenti effettuati dal 14.7.2018 (entrata in vigore del citato DL n. 87/2018).
    Nel caso di specie, pertanto, ancorché il bene sia ceduto / autoconsumato, non è richiesto il recupero dell’agevolazione fruita posto che l’investimento è stato effettuato nel mese di aprile 2018.