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Pubblicata il: 07-08-2009
Rivalutazione immobili per soggetti in contabilitĂ semplificata - Ulteriori adempimenti
Si chiede di sapere se, oltre all'indicazione nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi UNICO 2009 ed al pagamento della relativa imposta di rivalutazione, sia necessario effettuare ulteriori adempimenti al fine di rendere valida la rivalutazione dei beni immobili.
Sono ammesse alla rivalutazione le imprese individuali e le societa' di persone in contabilita' semplificata. Il comma 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 fa rinvio all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 che, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione individuato dall'articolo 10 della medesima legge, estende la facolta' della rivalutazione anche alle imprese individuali e alle societa' di persone in contabilita' semplificata. In tal caso, l'articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che la rivalutazione e' consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta da presentarsi entro il termine di presentazione della dichirazione dei redditi presso l'Agenzia delle Entrate(rif. circolare 11/E del 19 marzo 2009).
Pubblicata il: 07-08-2009Rivalutazione immobili e tipologia di contabilitĂ adottata nelle annualitĂ 2007 e 2008 - Saldo attivo di rivalutazione
Una società (SNC o SAS) , in contabilità ordinaria nel periodo d’imposta 2007, ha nel bilancio al 31 dicembre 2007 taluni fabbricati strumentali quasi completamente ammortizzati.
Nel 2008 la Società “passa in contabilità semplificata e intende procedere alla rivalutazione degli immobili.
Si chiede di sapere se è possibile rivalutare i beni immobili strumentali iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2007 senza la necessità di iscrivere e
affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione, in quanto si trova in contabilità semplificata nel periodo d’imposta 2008.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2008 con riferimento ai beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. In contropartita della rivalutazione “il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva (…) che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione d’imposta”. “Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l’applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società , dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali (…)”. Come precisato nella circolare n. 11/E del 19 marzo 2009, la rivalutazione in esame può essere effettuata anche dai soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità . In particolare, le imprese individuali e le società di persone: · redigono un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultano i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta; · non sono assoggettate alla disciplina sul saldo attivo di rivalutazione, considerato che lo stesso, in assenza di un bilancio formale, non risulta esposto nella contabilità (cfr. circolare n. 11/E del 2009 e circolare n. 22 del 6 maggio 2009). Tali disposizioni si applicano anche al caso in esame, considerato che la Società , alla data in cui deve essere eseguita la rivalutazione (esercizio in corso al 31 dicembre 2008), è in regime di contabilità semplificata. Ne deriva che la società può, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori attribuiti ai beni, rivalutare gli immobili risultanti nel bilancio al 31 dicembre 2007 e ancora iscritti alla data del 31 dicembre 2008 nel registro dei beni ammortizzabili senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione e, conseguentemente, applicare la relativa disciplina (rif. risoluzione ministeriale 202/e del 05.08.2009).
Pubblicata il: 30-07-2009IndennitĂ corrisposta al titolare di impresa individuale e/o al collaboratore familiare e/o al socio
Quale trattamento fiscale deve essere attribuito alle indennitĂ di maternitĂ o infortunio corrisposta al titolare di impresa individuale e/o al collaboratore familiare e/o al socio?
Con la circolare ministeriale n. 189/E del 21 settembre 1999, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’indennità di maternità o di infortunio percepita, a carico dell’INPS, da parte di imprenditrici iscritte alle gestioni IVS artigiani o commercianti, come pure l’indennità INAIL erogata a seguito di in infortunio sul lavoro deve essere dichiarata nel quadro RF, in caso di contabilità ordinaria, e nel quadro RG, nel caso di contabilità semplificata, del modello UNICO trattandosi di indennità sostitutiva del reddito d’impresa. Le indennità spettanti a soggetti che non producono singolarmente reddito di impresa ma che dichiarano un reddito di partecipazione in società personali, sono disciplinate dall’articolo 6, comma 2 del Tuir. Seppure manchi una sua presa di posizione specifica sul punto, il pensiero dell’Amministrazione dovrebbe essere sempre quello espresso nel seguente passo delle istruzioni al modello Unico 2009 - PF, quadro RH: “vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all’articolo 6, comma 2, del T.U.I.R.”. La D.R.E. del Veneto, con risposta del 16 gennaio 2003 ha specificato che un socio di una società di persone che ha percepito individualmente un assegno per invalidità temporanea assoluta a titolo di indennità non è tenuto alla restituzione della stessa alla società . Pertanto, si ritiene che l'indennità debba essere dichiarata soltanto dal socio che l'incassa, mediante la collocazione nel quadro RH, ma separatamente dalla quota di utile della società scomputando, conseguentemente, le eventuali ritenute subite.
Pubblicata il: 30-07-2009Calcolo del plafond per le spese di manutenzione e rivalutazione.
L'effetto fiscale della rivalutazione, quanto agli ammortamenti, avviene dal quinto periodo d’imposta successivo e quanto alla cessione del bene dal sesto periodo successivo. Alla luce di ciò, per il calcolo del plafond per le spese di manutenzione, il maggior valore rivalutato può essere considerato già dal quinto esercizio (come per gli ammortamenti) o dal sesto esercizio (come per le cessioni)?
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, il maggior valore si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dall’esercizio che inizia il primo gennaio 2013. Coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 18/E del 2006, in commento alla precedente legge di rivalutazione, si evidenzia che i benefici fiscali previsti in termini di quote di ammortamento deducibili e di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione sono rinviati all’esercizio che inizia il primo gennaio 2013. (rif. circolare 8/e 13.03.2009)
Pubblicata il: 30-07-2009Base imponibile per cessione di autovetture per cui è stata operata la detrazione nella misura del 40%
In caso di cessione dell’autovettura per il cui acquisto l’imposta è stata detratta per il 40%, la base imponibile è assunta in misura corrispondente. Quale trattamento si applica sulle rivendite successive?
Per effetto del nuovo testo dell’articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, devono intendersi superate le previsioni contenute nell’articolo 30, commi da 4 a 6, della legge n. 388 del 2000, che consentivano l’applicazione del regime speciale del margine anche alle cessioni dei veicoli usati in relazione al cui acquisto il cedente avesse ricevuto una fattura recante l’esposizione dell’IVA addebitata per rivalsa, calcolata su una base imponibile ridotta al 10 per cento (15 per cento in virtù della legge n. 266 del 2005). Ai sensi dei commi 4 e 5 del richiamato articolo 30 della legge n. 388 del 2000, per l’acquisizione dei veicoli l’IVA era ammessa in detrazione nei limiti del 10 per cento (divenuto 15 per cento dal 1° gennaio 2006), e l’applicazione del regime del margine previsto dal successivo comma 6 poteva ritenersi conforme alle disposizioni comunitarie proprio in considerazione del fatto che la percentuale di imposta ammessa in detrazione era di ammontare molto ridotto. In tale contesto normativo, infatti, poteva ritenersi sostanzialmente rispettata la condizione che presiede all’applicazione del regime del margine, per cui, in un certo stadio della commercializzazione del bene, l’imposta non è stata detratta neppure in parte. Pertanto si fa presente che, ai fini della determinazione della base imponibile, il quarto comma dell’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dalla legge n. 244 del 2007, prevede che per le cessioni che hanno ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detraibilità . Tale criterio di determinazione della base imponibile si applica in relazione a tutte le rivendite poste in essere da soggetti che abbiano esercitato la detrazione nella misura del 40 per cento dell’imposta addebitata in fattura dal cedente. (rif. circolare 8/e 13.03.2009)