Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 11-05-2009

    Oggetto

    Contribuenti minimi

    Domanda

    Un contribuente nel 2008 è entrato nel regime dei minimi, dal 2009 fuoriesce dal citato regime ed entra nel regime di contabilità semplificata. Nel 2009 registra una fattura di competenza dell'anno 2008 che ha avuto manifestazione finanziaria solo nel 2009. Nel 2008 il costo non è stato dedotto in quanto non materialmente pagato. Si chiede se è possibile dedurre il citato costo nel 2009 anche se di competenza del 2008.

    Risposta

    La legge Finanziaria 2008 ha fornito alcuni principi per le ipotesi di passaggio di regime al fine "di evitare salti o duplicazioni di imposta". In particolare, il citato comma, fornisce specifici chiarimenti per le ipotesi di passaggio dal regime dei minimi a quello di determinazione ordinaria. Per tale ipotesi si afferma che i costi di "competenza" del periodo in cui si applica il regime dei minimi che però non hanno concorso in quel periodo alla determinazione del reddito assumono rilevanza nei periodi successivi nei quali si verificano i presupposti stabiliti dal regime dei minimi. In pratica, il legislatore ha stabilito che se un determinato costo non viene pagato il medesimo diviene deducibile quando si verifica tale evento anche se il soggetto è già fuoriuscito dal regime dei minimi e il citato onere non sarebbe più deducibile in quanto non di competenza economica. I medesimi criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di determinazione del reddito a quello dei minimi.

    Pubblicata il: 11-05-2009

    Oggetto

    Società a responsabilità limitata artigiana e compilazione quadro RR modello UNICO 2009

    Domanda

    Una persona fisica è socia di una società a responsabilità limitata artigiana ed in quanto tale è iscritta all'Inps gestione artigiani. Nel 2008 la società non ha distribuito dividendi e il socio non aveva altri redditi da dichiarare. Il contribuente non sarebbe quindi tenuto a presentare il modello Unico. Il socio della srl è obbligato a presentare il modello Unico 2009 solo per il quadro RR, considerato anche che la quota parte di utile della SRL a lui attribuibile non supera il minimale INPS?

    Risposta

    Le istruzioni al quadro RR prevedono l'indicazione della quota di partecipazione agli utili, ancorchè non distribuiti. Se inferiore, va indicato il reddito minimale. Si ritiene quindi obbligatoria la compilazione del quadro RR e la presentazione del modello Unico.

    Pubblicata il: 27-04-2009

    Oggetto

    collacazione di alcuni costi

    Domanda

    al fine di unificare per tutti gli uffici la collacazione nel conto esatto di alcuni costi vorrei sapere in che conto inserire queste spese: vestiario ( scarpe, ginocchiere, giubetti ecc..) dime (il cui uso viene fatto anche solo una volta,alcune sono fatte in legno che dopo un po' di tempo vengono bruciate) cacciviti, punte di trapani o pantografi, lame, e utensileria minuta carta vetrata, e attrezzatura minuta. ciao Mauro

    Risposta

    Resto al quanto sorpreso nell'apprendere che non vi sia uniformità nei comportamenti dei singoli uffici nell'identificazione e nella collocazione delle singole voci di costo malgrado l'utilizzo di una procedura software (Zucchetti)che dovrebbe limitare al massimo tali difformità. Infatti ogni singolo sottoconto del piano dei conti utilizzato per la gestione della contabilità dei nostri clienti sia automaticamente abbinato alle singole procedure (bilancio riclassificato, Irap, studi di settore, parametri ecc..). Pertando qualora vi sia una difformità rispetto alla classificazione imposta dai singoli trasferimenti, ciò è dovuto esclusivamente alla gestione manuale dei singoli importi trasferiti. In riferimento ai costi, di natura eterogenea, da te indicati nella domanda, è chiaro che ciò che risulta rilevante non è la singola connotazione che tali costi assumono nei sottoconti del piano dei conti, ma bensì dove tali sottoconti andranno a finire in sede di importazione dei dati nelle singole procedure fiscali. Tale confluenza è stabilita a monte quando si decidono i conti di abbinamento del piano dei conti con i fiscali ed il bilancio riclassificato. Quindi, al fine di una corretta collocazione di dette spese, è indispensabile un corretto abbinamento. Fatta questa premessa, ti ricordo che le regole per definire la collocazione di tali spese sono così identificate: 1- AI FINI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO (direttiva CEE) E DELL'IRAP: per la corretta collocazione è necessario fare riferimento ai principi contabili nazionali in particolare al principio contabile n. 12 (riclassificazione costi e ricavi) 2- AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL QUADRO "G" MODELLO UNICO valgono le specifiche riportate nelle istruzioni alla compilazione di detto quadro 3- AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE E PARAMETRI valgono le specifiche riportate nelle istruzioni alla compilazione di detti quadri

    Pubblicata il: 20-04-2009

    Oggetto

    Acquisti da San Marino

    Domanda

    Nel caso di acquisti da San Marino senza applicazione dell'Iva, è giusto emettere un'autofattura e registrarla sia negli acquisti che nelle vendite? Inoltre ho letto che va data comunicazuione all'Ufficio Iva competente degli estremi della registrazione; come avviene questa comunicazione? Grazie e buon lavoro

    Risposta

    Per gli acquisti da San Marino è possibile adottare una delle due seguenti procedure a seconda che l'operatore sanmarinense indichi l'IVA in fattura o meno. INDICAZIONE DELL'IVA IN FATTURA 1- Cedente sanmarinese: - emette fattura in 4 copie indicando il proprio numero di identificazione, la partita IVA dell'acquirente italiano e l'IVA dovuta; - presenta all'Ufficio Tributario di San Marino la fattura e un elenco riepilogativo in 4 esemplari; - versa l'IVA risultante dall'elenco; - trasmette l'originale della fattura vistata all'acquirente italiano; 2- l'acquirente italiano - annota l'originale della fattura ricevuta sul registro degli acquisti opera la detrazione dell'imposta. FATTURA SENZA INDICAZIONE DELL'IVA 1- Cedente sanmarinese: - emette fattura in 3 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione, la partita IVA dell'acquirente italiano, la fa vistare all'ufficio tributario di San Marino e la spedisce al cliente italiano; 2- l'acquirente italiano: - determina il debito d'imposta indicandone l'ammontare sull'originale della fattura rilasciatogli dal cedente; - procede ad annotare la stessa sui registri IVA vendite e acquisti (così come avviene per le autofatture); - comunica l'avvenuta annotazione all'Ufficio IVA della propria circoscrizione, indicando i numeri progressivi attribuiti nei rispettivi registri. La legge non stabilisce un termine entro cui fornire la comunicazione; esiste solo una circolare che lo fissa in 5 giorni dall'annotazione (Cir. Min. 20.04.1973 n. 30/510542).

    Pubblicata il: 01-04-2009

    Oggetto

    SVIZZERA

    Domanda