Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1019 faq

    Pubblicata il: 03-06-2009

    Oggetto

    Spese mediche per pagamento ticket per le quali il contribuente non dispone della fotocopia della ricetta medica

    Domanda

    Si chiede di conoscere quale sia il comportamento da adottare, ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il pagamento del ticket nei modelli 730/2009 e Unico/2009, ma per le quali il contribuente non dispone della copia della ricetta medica.

    Risposta

    Qualora il contribuente sia in possesso di regolare scontrino fiscale parlante, completo quindi di tutte le caratteristiche richieste (natura, qualità, quantità e codice fiscale) non si presentano particolari problematiche in merito alla possibilità di poter detrarre la spesa, indipendentemente dalla presenza o meno della fotocopia della ricetta medica.

    Pubblicata il: 03-06-2009

    Oggetto

    Detrazione relativa alle spese per abbonamenti al trasporto pubblico modello 730/2009 e Unico 2009

    Domanda

    Si chiede di conoscere quale sia il comportamento da adottare in presenza di più abbonamenti che superano il tetto massimo di spesa fissato dalla legge Finanziaria che ammonta ad euro 400. Si chiede di conoscere se tale importo sia riferito ad ogni songolo soggetto oppure se tale importo debba essere riferito cumulativamente a tutti gli abbonamenti.

    Risposta

    L’articolo 1, comma 309, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ha introdotto una nuova detrazione IRPEF del 19%, in merito alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. L’importo massimo delle spese detraibili è pari ad € 250,00. La detrazione massima fruibile è, dunque, pari a € 47,50. Come espressamente precisato nella norma, la detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari (ad esempio coniuge, figli, ecc.), purché siano fiscalmente a carico. Inoltre, la Circolare 7 marzo 2008, n. 19/E ha chiarito che il limite massimo detraibile di € 250,00 è riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. ESEMPIO n. 1 Il signor Rossi sostiene nel 2008 spese pari a: - € 150,00 per il proprio abbonamento ferroviario; - € 100,00 per l'abbonamento ferroviario della moglie, fiscalmente a suo carico; - € 150,00 per l'abbonamento annuale alla linea di trasporto urbano della figlia studentessa a suo carico. Il totale delle spese ammonta ad € 400,00; l'importo massimo che il contribuente potrà indicare in dichiarazione dei redditi resta, comunque, pari ad € 250,00. ESEMPIO n. 2 Riprendendo i dati dell'esempio precedente, si supponga che la moglie del signor Rossi non risulti fiscalmente a suo carico. Pertanto: - il signor Rossi sostiene € 150,00 per il proprio abbonamento ferroviario; - la coniuge € 100,00 per il proprio abbonamento ferroviario; - entrambi sostengono al 50% la spesa di € 150,00 per l'abbonamento annuale alla linea di trasporto urbano della loro figlia studentessa a loro carico. In sede di dichiarazione dei redditi: - il signor Rossi potrà portare in detrazione € 150,00 + € 75,00 = € 225,00 - la coniuge potrà beneficiare della detrazione pari a: € 100,00 + € 75,00 = € 175,00. Pertanto l'importo massimo che potrà essere dedtratto dovrà necessariamente essere uguale o minore al limite fissato dalla legge (400 euro) dopo aver determinato il cumulo di tutti gli abbonamenti sottoscritti per se stesso o per i propri familiari a carico.

    Pubblicata il: 03-06-2009

    Oggetto

    Versamenti effettuati da soggetti cessati - rateazione e termini di versamento

    Domanda

    Un soggetto titolare di partita Iva ha cessato la propria attività nel corso del 2008. Si chiede di conoscere, in caso di rateizzazione dei versamenti scaturenti da UNICO 2009, se il contribuente deve rispettare le scadenze previste per i titolari di partita IVA (16 di ciascun mese) ovvero quella relativa ai non titolari di partita iva (fine del mese)

    Risposta

    Con risoluzione n. 70 del 1998 è stato affermato che, nell’ipotesi sopra descritta, occorre continuare ad effettuare i versamenti con la cadenza tipica dei titolari di partita Iva (entro il 16 di ciascun mese).

    Pubblicata il: 25-05-2009

    Oggetto

    Deduzione IRAP 10% ai fini delle imposte dirette

    Domanda

    Si chiede di conoscere quali siano le condizioni per poter beneficiare della deduzione, pari al 10% dell'IRAP pagata, ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF) da parte delle imprese oppure da parte di professionisti che siano sottoposti a tale tributo.

    Risposta

    La risposta al quesito deve essere ricercata all'interno della circolare n. 16 del 14 aprile 2009. Infatti la circolare al punto "1. Ambito di Applicazione" recita:"La deduzione forfetaria, pari al 10%b dell'IRAP versata, puo' essere fatta valere in sede di determinazione del reddito a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap. La deduzione spetta alla predetta condizione e prescinde, dunque, dall'ammontare complessivamente sostenuto per oneri del personale o interessi passivi. Resta inteso che il sostenimento dei costi relativi al personale dipendente o agli interessi passivi deve rispondere a criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicita' e risultare coerente con gli obiettivi di politica aziendale perseguiti". Risulta evidente che la congiunzione usata dal legislatore "OPPURE" assume valore nel senso che debbano essere presenti una tipologia (costi del personale) o, in alternativa, l'altra tipologia di spesa (interessi passivi) al fine di beneficiare della deduzione in oggetto. Quindi in presenza di una spesa oppure dell'altra, indipendentemente dall'ammontare, è possibile fruire della deduzione. Appare molto più preoccupante l'altra affermazione della circolare in relazione all'"INERENZA" degli interessi passivi che, qualora non inerenti all'attività d'impresa ed in mancanza di costi per il personale dipendente, negerebbero l'accesso alla possibilità della deduzione in oggetto. In relazione alle operazioni che abbiano generato interessi passivi, la circolare citata prevede che saranno attivati opportuni controlli al fine di verificarne le valide ragioni economiche e l'inerenza all'attivita'esercitata.

    Pubblicata il: 11-05-2009

    Oggetto

    Contribuenti minimi - Imposta di bollo

    Domanda

    L'Agenzia delle entrate ha espressamente previsto che i contribuenti minimi devono assolvere l'imposta di bollo se le fatture, da loro emesse, sono di importo superiore ad Euro 77,47. Si chiede di conoscere quale trattamento, ai fine della suddetta imposta, deve essere riservato a scontrini e ricevute fiscali.

    Risposta

    Per quanto riguarda le fatture emesse dai contribuenti minimi, senza addebito dell’IVA, queste devono essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di euro 1,81 quanto l’importo è superiore a euro 77,47. Per quanto concerne, invece, le ricevute fiscali, tali documenti non sono soggetti all’imposta di bollo in quanto l’articolo 13 del decreto legge n. 660 del 30/12/1979, convertito in legge n. 31/1980, ha espressamente introdotto una specifica esenzione per la ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 legge n. 249/1976. La circostanza che nessuna espressa esclusione dall’imposta di bollo sia stata prevista per lo scontrino fiscale, si ritiene non debba indurre a ritenere che tale certificazione, invece, sia soggetta ad imposta di bollo. Nessuna norma abbia, già in passato(anche prima dell’introduzione del regime dei minimi), previsto espressamente l'esenzione dall'imposta di bollo per il citato documento in quanto, il medesimo, non è soggetto alla menzionata imposta, non costituendo né una ricevuta e né una quietanza. Risulterebbe oltretutto impossibile, da un punto di vista pratico, poter procedere all’assolvimento dell’imposta di bollo mediante l’applicazione del contrassegno.