Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 10-06-2009

    Oggetto

    Istanza di rimborso 10% IRAP relativa alle annualitĂ  precedenti al 2008 - Termini di presentazione dell'istanza

    Domanda

    Si chiede di conoscere quali siano i termini di presentazione dell'istanza di rimborso del 10% dell'IRAP riferita alle annualitĂ  precedenti al 2008.

    Risposta

    Con Provvedimento del 4 giugno u.s. è stato approvato il modello per l'istanza di rimborso dell'IRAP relativa ai periodi d'imposta antecedenti al 2008 previsto dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 185 del 2008. Nel citato provvedimento è previsto che il termine iniziale di presentazione dell'istanza telematica decorre dalle ore 12,00 del 12 giugno 2009 e, relativamente ai versamenti per i quali il termine dei 48 mesi cade nel periodo che va dal 29 novembre 2008 al 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio, entro 60 giorni alla predetta data di attivazione. Per i contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'istanza per il rimborso dell'IRAP pagata a titolo di acconto per il 2004, con le limitazioni previste dalla circolare n. 16 del 2009, dovrà essere presentata, pertanto, a partire dalla citata data del 12 giugno ed entro i 60 giorni successivi ossia entro il 20.6.2009 al fine di evitare la prescrizione (versamenti del saldo IRPEF 2004 effettuati il 20.6.2005 e degli acconti 2004). Per i versamenti IRES / IRPEF per i quali il termine di 48 mesi cade dopo l’11.8.2009 (ossia dopo il 60° giorno successivo all’attivazione della procedura telematica), il modello va presentato entro la scadenza dei 48 mesi. Così, ad esempio, per i versamenti del saldo IRPEF 2005 effettuati il 20.6.2006 e degli acconti 2005, per i quali i 48 mesi scadono il 20.6.2010. I rimborsi spettanti in base alle istanze sono eseguiti dall’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto dei limiti di spesa indicati fissati in € 100 milioni per il 2009. Il modello va presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Il software dovrebbe essere rilasciato in prossimità della scadenza del 12.06.2009. Per tale motivo è stata richiesta una proroga anche in considerazione della concomitanza di tale scadenza con i dichiarativi fiscali.

    Pubblicata il: 04-06-2009

    Oggetto

    ModalitĂ  di versamento dell'imposta sostitutiva da parte dei contribuenti minimi

    Domanda

    Si chiede se sia possibile rateizzare l'imposta sostitutiva dei contribuenti amessi al regime fiscale dei "contribuenti minimi"

    Risposta

    I contribuenti minimi applicano un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20% sul reddito determinato secondo regole proprie. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.127/E del 25 maggio 2009, al fine di consentire il versamento dell’imposta sostitutiva, o la compensazione delle eccedenze, ha istituito il seguente codice tributo: “1800” denominato “imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007”. Sono emerse alcune problematiche in sede di compilazione del modello F24, sia per il fatto che il codice tributo istituito non consente di distinguere tra versamento a saldo ed in acconto, sia per il fatto che non viene resa possibile la rateazione del tributo (negli esempi di compilazione del modello F24, elaborati dall’Agenzia in corrispondenza al codice tributo “1800”, è espressamente indicato che il campo “rateazione” non deve essere compilato). Al riguardo, poiché la Finanziaria 2008, espressamente stabilisce che “si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche”, si ritiene che l’imposta sostitutiva in argomento debba essere versata con le modalità e secondo le regole stabilite per le imposte dirette. Di conseguenza, si esprime l’avviso che tali soggetti, in presenza delle relative condizioni, siano tenuti ai versamenti d’acconto dell’imposta sostitutiva e, altresì, che sussista il diritto alla rateazione secondo le regole ordinarie. La problematica è stata segnalata alle competenti Direzioni dell’Agenzia delle entrate e dovrebbe essere risolta, nel senso sopra esposto ossia permettendo il versamento dell'imposta sostitutiva in forma rateizzata. Non appena saranno disponibili ulteriori informazioni in merito alla questione sopra esposta verranno fornite ulteriori comunicazioni. Con la risoluzione 143/E dell'8.06.2009, come già anticipato, sono stati emanati i nuovi codici tributo per i "contribuenti minini" al fine di distinguere i relativi versamenti in acconto. I codici sono i seguenti: “1798” denominato “Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi – Acconto prima rata – Art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007”; “1799” denominato “Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi – Acconto seconda rata o in unica soluzione - Art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007”. In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Esclusivamente per il codice tributo “1798”, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

    Pubblicata il: 03-06-2009

    Oggetto

    Minusvalenza derivante dalla chiusura del rapporto “risparmio gestito”

    Domanda

    Un contribuente ha ricevuto dalla propria banca una certificazione ai sensi dell’art. 7, comma 13 del D.Lgs. nr. 461/97, in quanto a chiusura del rapporto in regime di “risparmio gestito” risultano accantonate delle minusvalenze.
    Si chiede se debbano essere indicati nel Modello 730/2009 o modello 740/2009 e in quale quadro.

    Risposta

    Gli importi certificati dall’istituto di credito quali minusvalenze derivanti dalla chiusura del rapporto in regime di “risparmio gestito” possono essere compensate con plusvalenze della stessa natura , nei periodi di imposta successivi la sua realizzazione, ma non oltre il quarto (art. 67, comma 4 TUIR). NON devono essere indicate nel Modello 730/09 o modello 74/2009 in quanto disponendo di tale certificazione, le minusvalenze possono essere riportare nel quadro RT del Modello UNICO al fine di compensare le eventuali plusvalenze derivanti da rapporti in regime dichiarativo. In alternativa le perdite certificate di un rapporto amministrato o gestito si possono trasferire in un altro rapporto amministrato e compensarle con eventuali plusvalenze successive (in sostanza occorre consegnare la certificazione al nuovo gestore del patrimonio).

    Pubblicata il: 03-06-2009

    Oggetto

    Contribuenti minimi e modello Indicatori NormalitĂ  Economica

    Domanda

    Un contribuente che ha applicato dal 2008 il regime dei minimi per il quale è prevista l’esclusione dagli studi di settore deve compilare il mod. INE?

    Risposta

    Per espressa previsione della Finanziaria 2008, i contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e non devono pertanto compilare il relativo modello. Le istruzioni al modello INE precisano che “tali soggetti sono, altresì, esonerati dall’obbligo di invio del presente modello.” Ciò costituisce una deroga alla regola secondo la quale ai contribuenti per i quali non risultano applicabili gli studi di settore è richiesta la compilazione del mod. INE.

    Pubblicata il: 03-06-2009

    Oggetto

    Verifica dei requisiti per il regime dei minimi per fatture emesse in tale regime ma non incassate al 31.12.2008

    Domanda

    Un soggetto artigiano dal 2008 ha aderito al regime dei minimi. Per effetto di due fatture emesse a dicembre ha superato il limite di 30.000 euro. Tuttavia l’ammontare effettivamente percepito non supera tale limite (fatture emesse, registrate ma non incassate). Per il 2009 il soggetto deve applicare il regime ordinario?

    Risposta

    Per quanto concerne l’accesso al regime dei minimi, come previsto dalla Finanziaria 2008 e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, i ricavi dell’anno precedente devono essere assunti avendo riguardo, per quanto concerne le imprese, al criterio di competenza. Considerato che il regime dei minimi si caratterizza dal fatto che il criterio di cassa (tipico dei lavoratori autonomi) viene esteso alla determinazione del reddito d’impresa, si ritiene che una volta “entrato” nel regime, un imprenditore, ai fini della verifica del superamento del limite di 30.000 euro, dovrà utilizzare il criterio di cassa, in quanto nel regime in esame assumono rilevanza solo i ricavi percepiti. Nel caso prospettato il contribuente non avendo percepito nel 2008 un ammontare di ricavi superiore a 30.000 euro potrà continuare ad applicare il regime dei minimi.