Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 01-07-2009

    Oggetto

    Cessione contratto di leasing relativo ad autovettura con detraibilitĂ  al 40%

    Domanda

    In caso di cessione verso corrispettivo di un contratto di leasing di un’autovettura, i cui canoni hanno dato diritto alla detrazione dell’Iva nella misura del 40%, si chiede di sapere:
    - se la base imponibile sia costituita dall’intero corrispettivo oppure dal 40%;
    - in quale misura il cessionario del contratto potrà detrarre l’Iva addebitatagli dal cedente.

    Risposta

    Con decisione n. 2007/441/CE del 18 giugno 2007, il Consiglio dell’Unione Europea ha autorizzato l’Italia “a limitare al 40% il diritto a detrarre l’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali”. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa”. L’acquisto di veicoli stradali a motore mediante contratti di leasing è equiparato, ai fini della detrazione, all’acquisizione tramite compravendita. Poiché attraverso la cessione del contratto di leasing (che ai fini IVA costituisce una prestazione di servizi) si consente al cessionario di acquisire il bene interessato dalle limitazioni della detrazione, si ritiene che la predetta cessione di contratto debba essere trattata, ai fini in discorso, alla stregua di una cessione di beni. Ne consegue che, qualora la cessione riguardi veicoli ad uso promiscuo, per i quali è prevista la possibilità di portare in detrazione solo il 40% dell’imposta relativa all’acquisto, la base imponibile sarà ridotta al 40% ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, ancorché tale norma faccia letteralmente riferimento alle cessioni di beni per i quali la detrazione è stata ridotta in forza di previsioni normative di indetraibilità oggettiva. Ne consegue, altresì, che il cessionario (acquirente) del contratto di leasing potrà detrarre solo nella misura del 40% l’imposta a lui addebitata dal cedente (venditore) e quella relativa ai canoni che pagherà successivamente all’acquisto (rif. circolare 8 marzo del 13 marzo 2009).

    Pubblicata il: 23-06-2009

    Oggetto

    Adeguamento studi di settore: correttivi anticrisi e maggiorazione del 3%

    Domanda

    Si chiede se, in conseguenza all'adeguamento ai valori derivanti da Gerico 2009, integrato dai correttivi anti-crisi, sia dovuta la maggiorazione del 3% della differenza fra ricavi contabili e ricavi da studi di settore.

    Risposta

    Ai fini dell’adeguamento ai risultati degli studi di settore è previsto che debba essere versata, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, una maggiorazione pari al 3% della differenza tra i ricavi/compensi risultanti dall’applicazione degli studi di settore e i ricavi/compensi annotati nelle scritture contabili, qualora detta differenza sia superiore al 10% dei ricavi/compensi annotati. Tale maggiorazione non è dovuta per i periodi d’imposta in cui lo studio trova applicazione per la prima volta, anche a seguito di evoluzione. Come in precedenza evidenziato, il decreto legge n. 185 del 2008 ha previsto che gli studi di settore, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, “…possono essere integrati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze…”. L’introduzione dei correttivi “anticrisi”, effettuata con il decreto del 19 maggio 2009, configura quindi non una “evoluzione” degli studi di settore ma, stante il disposto normativo, una integrazione degli stessi. Pertanto, alle condizioni citate, ai fini dell’adeguamento ai risultati degli studi E' CONFERMATO L'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE, con riguardo agli studi non evoluti per il 2008.

    Pubblicata il: 18-06-2009

    Oggetto

    Versamenti Unico 2009 e rateizzo per i soggetti che beneficiano della proroga

    Domanda

    Si chiede di sapere quando dovrĂ  essere versata la seconda rata delle imposte derivanti da Unico 2009 per i soggetti con partita IVA che abbiano beneficiato della proroga.

    Risposta

    Per i titolari di P. IVA che possono beneficiare della proroga dei versamenti a seguito dell'elaborazione degli studi di settore per l'attivitĂ  esercitata, la proroga costituisce un semplice differimento dell'originale termine in scadenza il 16.06. Pertanto a seguito del differimento al 6.07 il contribuente in oggetto sarĂ  costretto a versare due rate nello stesso mese ossia la prima in data 06.07.2009 (proroga) e la seconda entro il 16.07.2009 (scadenza naturale). Lo stesso discorso vale per i soggetti che intendono differire il pagamento al 5.08.2009 mediante l'applicazione della relativa maggiorazione. Tali contribuenti saranno chiamati ad effettuare due versamenti nel mese di agosto di cui il primo in data 05.08.2009 (termine differito con maggiorazione) ed il secondo entro il 17.08.2009 (scadenza naturale fatta salva la proroga di Ferragosto che da qualche anno a questa parte viene concessa con apposito decreto).

    Pubblicata il: 16-06-2009

    Oggetto

    Contribuenti minimi e versamenti in acconti IRAP 2008

    Domanda

    Un contribuente che nel 2008 è passato al regime dei minimi ed ha provveduto a versare gli acconto nel mese di giugno e novembre 2008 relativamente all'IRAP. Quale comportamento deve adottare in sede di UNICO 2009 per poter recuperare gli acconto versati non essendo più soggetto all'IRAP?

    Risposta

    Al fine di evitare la presentazione di apposita istanza di rimborso ovvero di valutare l'ipotesi di presentare la dichiarazione IRAP unicamente per richiedere a rimborso gli acconti 2008 versati, si suggerisce di intervenire presso l'Agenzia delle entrate per far attribuire i versamenti ad acconti IRPEF in modo che possano essere recuperati in sede di UNICO 2009.

    Pubblicata il: 16-06-2009

    Oggetto

    Prorogadei versamenti - Soggetti interessati

    Domanda

    Si chiede di conoscere quali siano i contribuenti che potranno beneficiare della proroga dei versamenti al 6 luglio senza la maggiorazione dello 0,40%?

    Risposta

    Il differimento al 6 luglio 2009 senza la maggiorazione dello 0,40% potrĂ  essere utilizzato dai soggetti che esercitano attivitĂ  economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore. Potranno utilizzare il differimento dei termini anche quei soggetti che, pur avendo gli studi di sottere elaborati, presentano cause di esclusione oppure di inapplicabilitĂ . Lo slittamento riguarda anche tutti i contribuenti persone fisiche partecipanti ad enti associativi quali societĂ  in nome collettivo, societĂ  in accomandita semplice, collaboratori dell'impresa familiare. Il differimento dei termini riguarda tutte le imposte risultanti da Unico 2009 compresi i contributi previdenziali eccedenti il "minimale". Si ricorda che i versamenti eseguiti dai soggetti sopra citati effettuati dal 7 luglio al 5 agosto dovranno essere maggiorati dello 0,4%.