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Pubblicata il: 08-01-2010
noleggio lungo termine
ci sono vantaggi per una azienda, anzichè acquistare o leeasing una automobile, usare la formula del noleggio a lungo termine ( dove tutto è compreso, dall'assicurazione alle manutenzioni)?
percentuale di detrezione acquisto o noleggio- studio di settore- ecc..
Si forniscono le principale indicazioni in riferimento alle diverse forme di noleggio che potrebbe essere presenti sul mercato: Noleggio a lungo termine (renting) Una particolare forma di noleggio è costituita dal noleggio a lungo termine (detto anche renting). Si tratta di una formula contrattuale che prevede il noleggio della flotta auto necessaria per un certo periodo di tempo che oscilla da un numero minimo a un numero massimo di mesi. Il renting si rivela idoneo per la gestione del parco auto, anche e soprattutto se di dimensioni contenute, in quanto si eliminano le incombenze connesse alla proprietà dei veicoli. Il canone mensile fisso viene generalmente determinato sulla base del modello di auto, del chilometraggio annuale e del periodo di durata del contratto. Noleggio a lungo termine omnicopmpresivo (renting full service) Una ulteriore formula di noleggio a lungo termine è quello omnicomprensivo (detto renting full service) che ha, in più, una serie di servizi aggiuntivi. Nel canone, infatti, è compresa una serie di costi, che vanno dal bollo all'assicurazione dalla manutenzione ordinaria al servizio di soccorso stradale, che incidono sul portafoglio. In genere, alcuni tra i servizi più comuni che le aziende del settore propongono sono: - gestione dell'ordine dell'autoveicolo, anche presso un concessionario scelto dal cliente; - copertura e gestione assicurativa; - bollo auto, tagliandi periodici, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambi gomme, eccetera - auto sostitutiva ed assistenza stradale - gestione multe. Disciplina ai fini delle imposte sui redditi Noleggio "classico" Anche per il noleggio, dal punto di vista fiscale, trova applicazione l'articolo 164 del Tuir. In particolare, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 164, dispone che non si tiene conto dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede: - 3.615,20 euro, per le autovetture e gli autocaravan - 774,69 euro, per i motocicli - 413,17 euro, per i ciclomotori. Tali importi potranno essere dedotti nella misura del 40% Pertanto, in caso di locazione o noleggio del veicolo, i relativi canoni sono riconosciuti ai fini fiscali in misura non superiore ai limiti sopra indicati. Si fa presente, inoltre, che analogamente ai contratti di locazione finanziaria, anche nelle ipotesi di stipula di contratti di locazione o di noleggio, il costo fiscalmente rilevante deve essere ragguagliato al periodo di utilizzazione del bene durante l'anno. Full renting service Con la circolare 10 febbraio 1998, n. 48/E l'Amministrazione finanziaria si è espressa sul trattamento tributario da riservare ai canoni corrisposti nelle ipotesi di stipula dei cosiddetti contratti di noleggio full service. I contratti di noleggio full service sono dei contratti misti, nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula. Tali accordi contrattuali prevedono, infatti, oltre la locazione, la fornitura di una serie di servizi che vengono prestati con riferimento alla gestione del veicolo locato. Pertanto, la corresponsione del canone periodico è comprensiva anche delle prestazioni accessorie, quali, ad esempio, manutenzione ordinaria, assicurazione, tassa di proprietà , sostituzione dell'autovettura in caso di guasto, oltre che dell'ammortamento dell'autovettura data in noleggio. Secondo l'Amministrazione finanziaria, al fine di assicurare un equo trattamento per i costi sostenuti per l'utilizzo dei veicoli a motore, indipendentemente dalla natura del contratto a tal fine stipulato, il limite stabilito dal legislatore (3.615,20, 774,69 o 413,17 euro) nelle ipotesi di stipula di contratti di noleggio full service, deve essere considerato al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie. La predetta circolare chiarisce che "a tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto un unico limite di deducibilità delle spese per la locazione e per il noleggio. Pertanto, la ratio della norma è di consentire identiche deduzioni a fronte di identiche prestazioni derivanti dai due tipi di contratti. E' di tutta evidenza, pertanto, che qualora da uno dei due contratti (nel caso di specie il noleggio) scaturiscono prestazioni aggiuntive rispetto a quelle proprie della locazione, ne conseguirà , se le stesse sono inerenti all'attività esercitata, la loro deduzione secondo le regole previste dalle diverse disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi". A tal fine, nell'ipotesi di noleggio full service di un'autovettura deve essere specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di siffatta indicazione, la tariffa corrisposta deve essere considerata unitariamente e rileva per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore. E' del tutto evidente che il valore dell'autovettura debba essere considerato ogni qual volta richiesto (studi di settore,parametri) facendo riferimento al valore normale del bene stesso al fine di evitare trattamenti differenziati fra soggetti che acquisisco (ma con strumenti finanziari diversi) lo stesso bene (autovettura).
Pubblicata il: 21-12-2009Acconto IVA
I contribuenti che nel 2008 applicavano il `forfettino` oppure erano contribuenti minimi e che nel 2009 sono transitati nel regime iva ordinario sono tenuti al versamento dell'acconto IVA in scadenza il 28.12.2009 (il 27 è domenica)?
No, in quanto utilizzando il metodo `storico` non esiste una base per commisurare l'acconto.
Pubblicata il: 19-12-2009Interessi legali
Quale sarà il tasso riferito agli interessi legali a partire dal 1° geenaio 2010?
La misura degli interessi legali sarà ridotta, a partire dal 1° gennaio 2010, dal 3% all'1%. Pertanto diventerà meno onero anche il ravvedimento delle somme non versata all'Erario. Quindi fino al 31.12.2009 il tasso legale di riferimento continua ad essere il 3%; dal 1° gennaio 2010 l'1%. (articolo 1 decreto ministero dellì'Economia del 4 dicembre 2009 pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 291 del 15 dicembre 2009)
Pubblicata il: 19-12-2009Acconto IIVA contribuenti ex "nuove iniziative" o ex "minimi"
I contribuenti che nel 2008 applicavano il "forfettino" oppure erano contribuenti minimi e che nel 2009 sono transitati nel regime iva ordinario sono tenuti al versamento dell'acconto IVA in scadenza il 28.12.2009 (il 27 è domenica)?
Pubblicata il: 12-12-2009Termine di annotazione della fattura d’acquisto per l'esercizio del diritto alla detrazione
Qual è il termine entro il quale bisogna annotare una fattura di acquisto per effettuare la detrazione?
Per stabilire entro quale termine bisogna annotare la fattura d’acquisto occorre considerare che, ai sensi del primo comma, secondo periodo, dell’articolo 19 del Dpr n. 633/1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile. Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.