Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 26-01-2010

    Oggetto

    Compensazione credito IVA terzo trimestre 2009

    Domanda

    Il residuo importo a disposizione relativo al credito IVA del terzo trimestre 2009, risultante dal modello TR presentato nel mese di ottobre 2009, può essere utilizzato in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2010, senza alcuna limitazione?

    Risposta

    Le nuove disposizioni si applicano alla compensazione dei crediti trimestrali maturati dal 2010. Di conseguenza, il contribuente può liberamente utilizzare il credito IVA relativo al terzo trimestre 2009, per importi superiori a euro 10.000, a fronte del quale aveva già presentato la relativa istanza infrannuale.Si ritiene che in tal caso potrà essere utilizzata anche una modalità diversa dal canale telematico Fisconline o Entratel.

    Pubblicata il: 13-01-2010

    Oggetto

    Contributi in conto impianti alle imprese per l'installazione dei filtri antiparticolato

    Domanda

    La Regione Lombardia, con propri provvedimenti, ha assegnato contributi alle imprese per l'installazione su veicoli commerciali di particolari dispositivi che abbattono le emissioni di particolato; il contributo è pari al 75% della spesa sostenuta.
    La procedura prevista è la seguente:
    ·Il beneficiario presenta domanda ed ottiene un voucher per l'importo spettante;
    ·l'autofficina installa il dispositivo ed emette regolare fattura (Imponibile più Iva) decurtando il voucher dal totale dovuto.

    Da una analisi della delibera di stanziamento emerge che il contributo è soggetto al Regolamento De Minimis ma non viene precisato il trattamento fiscale dello stesso; peraltro si pone lo stesso problema per il contributo concesso per la rottamazione dei veicoli in quanto sempre Regione Lombardia concede un analogo contributo cumulabile con quello dello Stato ma le cui procedure di richiesta sono analoghe a quelle descritte sopra.
    Si chiede con la presente:
    · se il contributo del 75% debba essere assoggettato a tassazione come sopravvenienza attiva oppure può essere decurtato direttamente dal costo sostenuto per l'adeguamento del veicolo;
    · se il contributo (€ 2.000) per la rottamazione del veicolo deve essere decurtato dal costo ammortizzabile o anch'esso considerato come sopravvenienza.

    Risposta

    I contributi erogati oggetto del quesito, come indicato dalla R.M. n. 175/E del 1° agosto 1997 possono essere inquadrati come contributi in conto impianti. In particolare si considerano in conto impianti quei contributi la cui erogazione è subordinata all'acquisizione o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili. Da un punto di vista fiscale, in genere gli stessi si distinguono in contributi spettanti in base a contratto e quelli spettanti a norma di legge. Con la Legge Finanziaria per il 1998 i contributi in conto impianti sono stati considerati come categoria a se stante, dopo essere stati per lungo tempo parificati ai contributi in conto capitale e pertanto classificati come sopravvenienze attive. Alla luce delle modifiche normative di cui sopra, per effetto delle quali sono esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lett. e) ed f) dell’art. 85 del TUIR (contributi in conto esercizio) ma anche i contributi “per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato” (contributi in conto impianti), la tassazione di questi ultimi non avviene più in base al principio di cassa secondo la modalità indicata nell'art. 88, comma 3 del TUIR, bensì per competenza economica in base alla delibera di assegnazione. Il contributo è tassato, per competenza, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap. La contabilizzazione del contributo può avvenire tramite le due seguenti modalità (si vedano al riguardo l’appendice alle istruzioni al Modello UNICO 2009 – voce: Contributi o liberalità [art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir]: - il primo criterio, il contributo è contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce. Pertanto, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d’imposta di durata del processo di ammortamento; - con il secondo criterio, invece, il bene è iscritto nell’attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d’impresa del contributo avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. Entrambi i comportamenti, fiscalmente ammessi, portano sull'utile il medesimo effetto, come si può evincere dai seguenti esempi numerici. Esempio 1: Costo del bene: 100 Contributo: 40 Valore su cui calcolare l'ammortamento: 100 - 40 = 60 Ammortamento con aliquota 10%: 6 Esempio 2: Costo del bene: 100 Contributo: 40 Valore su cui calcolare l'ammortamento: 100 Ammortamento con aliquota 10%: 10 Quota di contributo dell'esercizio (ricavo): 4

    Pubblicata il: 12-01-2010

    Oggetto

    Perdite su crediti

    Domanda

    Nel mese di settembre 2009 un cliente di un’impresa è stato dichiarato fallito.
    L’impresa può emettere la nota di variazione IVA considerato che non sussiste alcuna possibilità di incassare alcunché in relazione al credito?
    Inoltre, la perdita su crediti può essere rilevata e dedotta già nel 2009?

    Risposta

    Le note di variazione ex art. 26, comma 2, DPR n. 633/72 possono essere emesse “in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”. Con riguardo alle procedure concorsuali, tra cui rientra il fallimento, il momento di certezza giuridica del “mancato pagamento” del credito, che costituisce il presupposto per l’emissione della nota di variazione, è identificato, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.4.2000, n. 77/E e ribadito nella Risoluzione 16.5.2008, n. 195/E: - con la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con Decreto dal giudice delegato; ovvero - in assenza del piano di riparto, con la scadenza del termine per il reclamo al Decreto di chiusura del fallimento stesso. Di conseguenza ai fini IVA è necessario attendere, di fatto, la chiusura della procedura concorsuale. Ai fini delle imposte sui redditi ed in particolare ai fini della determinazione del reddito d’impresa, invece il momento a decorrere dal quale è possibile rilevare una perdita su crediti deducibile, secondo quanto disposto dall’art. 101, TUIR, coincide con quello in cui il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. A tal fine infatti rileva la “data della sentenza dichiarativa del fallimento”.

    Pubblicata il: 11-01-2010

    Oggetto

    BONUS PER LA SICUREZZA

    Domanda

    e' ancora in vigore per l'anno 2009-2010 il bonus fiscale per chi installa impianti di allarme e se si, vale anche per le aziende commerciali?
    come ci si deve comportare?

    Risposta

    Le disposizioni del bonus in oggetto sono contenute nella Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 228 a 237). Possono beneficiare dell'agevolazione coloro che svolgono, in base a concessione amministrativa, attività di rivendita di generi di monopolio e le Pmi commerciali che esercitano attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande. Entrambe le categorie potranno usufruire, per il triennio 2008-2010, di un credito d'imposta pari all'80% delle spese sostenute per la prima installazione, sul luogo dell'attività, di sistemi di pagamento con moneta elettronica e di impianti di sicurezza per prevenire furti e rapine. L'importo non potrà essere complessivamente superiore ai tremila euro; per i tabaccai, inoltre, c'è il limite di mille euro per ciascun periodo d'imposta. Il credito d'imposta andrà utilizzato esclusivamente in compensazione e indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene riconosciuto sia in quelle relative ai periodi in cui avviene l'utilizzo. L'agevolazione non può essere cumulata con altri sostegni de minimis se viene superato il tetto di 200mila euro nell'arco di tre esercizi, né con altri aiuti di stato per gli stessi costi se il cumulo comporta il superamento del limite massimo previsto per questi altri aiuti da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione europea. L’istanza per l’ammissione al credito d’imposta deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello cartaceo, a partire: nell’anno 2008, dal 28 aprile 2008, ore 10.00; negli anni 2009 e 2010, dal 2 febbraio, ore 10.00, di ciascuno anno. La trasmissione dei dati contenuti nell’istanza può essere effettuata: • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate; • tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario; • tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti. L'Agenzia verificherà, in ordine cronologico di presentazione, le domande pervenute e la sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al beneficio fiscale. Successivamente comunicherà, per via telematica, all'interessato, l'ammissione al godimento del bonus, nei limiti dello stanziamento annuo di fondi. Le domande non accolte per esaurimento dei fondi avranno la precedenza per gli anni successivi. Se a seguito di controlli dovesse essere accertata l'indebita fruizione del credito per mancato rispetto delle condizioni richieste o per inammissibilità dei costi sostenuti, l'agenzia delle Entrate provvederà a recuperare le somme non spettanti, maggiorate di interessi e sanzioni.

    Pubblicata il: 08-01-2010

    Oggetto

    contributo voucer regione Lombardia per acquisto FAP

    Domanda

    una ditta di autotrasporti ha installato il filtro antiparticolato usufuendo del voucer regione lombardia di € 3.000. La fattura emessa dalla carrozzeria non è indicato il contributo: (costo 6.000 + IVA 1.200 totale 7.200)- ma pagato 4.200-. Come si registra la fattura? Cioè l'IVA si deduce interamente(1.200) o avrebbe dovuto togliere dall'imponibile(6.000)il contributo(3.000)e sulla differenza calcolare l'IVA?

    Risposta

    L'impresa che ha installato il filtro antiparticolato avrebbe dovuto evidenziare la propria prestazione al lordo del contributo, il quale costituisce esclusivamente un fatto finanziario che si manifesta nel pagamento di un minor prezzo della prestazione. Pertanto la fattura andrĂ  registrata come se non vi fosse alcun contributo. E' del tutto evidente che la spese dovrĂ  essere dedotta in funzione del costo effettivamente sostenuto e pertando al netto del contributo.