Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 29-07-2009

    Oggetto

    Cessazione attivitĂ  di ditta individuale e successiva riapertura della partita IVA

    Domanda

    Una ditta individuale in contabilità semplificata ha cessato l’attività in data 28.2. Successivamente, l’1.4 ha aperto una nuova attività con una nuova partita IVA.
    Per tale soggetto, come va compilato il quadro RG del mod. UNICO? Devono essere applicati gli studi di settore considerato che la nuova attivitĂ  rientra in uno studio di settore diverso da quella cessata?

    Risposta

    Il soggetto che nel 2008 ha cessato la propria attività e successivamente ha richiesto una nuova partita IVA è tenuto alla presentazione di un unico quadro RG del mod. UNICO 2009 PF, non essendo prevista la possibilità di “sdoppiare” tale quadro. In merito all’applicazione degli studi di settore, si rammenta che non costituisce una causa di esclusione la cessazione dell’attività con inizio, entro i successivi 6 mesi, di una nuova attività, qualora quest’ultima rientri nel medesimo studio di settore dell’attività precedentemente cessata. Nel caso di specie, poiché la nuova attività non rientra nel medesimo studio di quella cessata, si ritiene possa operare la causa di esclusione identificata dal codice “12” (modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore), con la conseguenza che il contribuente, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2009, n. 29/E: - è tenuto alla compilazione del modello dello studio di settore relativo all’attività per la quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi/compensi durante il 2008, a prescindere dalla circostanza che detta attività sia quella iniziata o cessata; - non deve compilare il mod. INE.

    Pubblicata il: 16-07-2009

    Oggetto

    Studi di settore e imprese multiattivitĂ , modalitĂ  di accertamento.

    Domanda

    Si chiede di sapere quali siano le modalitĂ  di accertamento per i soggetti che svolgono contemporaneamente piĂą attivitĂ  (imprese multiattivitĂ )mediante l'utilizzo degli studi di settore relativamente all'anno d'imposta 2008.

    Risposta

    Dal 2007 i soggetti che esercitano 2 o più attività d’impresa non rientranti nello stesso studio di settore non sono più tenuti all’obbligo dell’annotazione separata. Tali soggetti devono compilare il prospetto “Imprese multiattività”, presente nei modelli degli studi, se l’importo complessivo dei ricavi derivanti dalle attività non prevalenti è superiore ad una determinata percentuale (30% dal 2008) dei ricavi complessivamente dichiarati. Per i soggetti in esame, la citata Circolare n. 29/E ridabisce che, nell’attività di accertamento: - se i ricavi delle attività non prevalenti sono pari o inferiori al 30% dei ricavi complessivi, gli studi di settore possono essere direttamente utilizzati dall’Ufficio; - se i ricavi delle attività non prevalenti sono superiori al 30% dei ricavi complessivi, il risultato di GERICO può essere utilizzato soltanto per selezionare i soggetti da sottoporre a controllo “con le ordinarie metodologie”.

    Pubblicata il: 10-07-2009

    Oggetto

    Deduzioni a fovare degli autotrasportatori per trasoprti effettuati personalmente dall'imprenditore.

    Domanda

    In quale misura vengano applicate le deduzioni spettanti agli autotrasportatori per trasoprti effettuati personalmente dall'imprenditore e dove devono essere collocate ai fini della loro deduzione?

    Risposta

    Come previsto dall’art. 66, comma 5, TUIR, a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, spetta una specifica deduzione forfetaria in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore (ossia dal titolare della ditta individuale), nonché dai singoli soci di società di persone (la deduzione pertanto non spetta per i trasporti eseguiti dai dipendenti e/o collaboratori familiari dell’impresa). La citata deduzione è riconosciuta alle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (non è usufruibile pertanto dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo). Considerato che la Finanziaria 2009 ha previsto anche per il 2008 la possibilità di usufruire, per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, della deduzione in misura pari al 35% della deduzione relativa ai trasporti “regionali”, gli importi a disposizione dei citati soggetti sono i seguenti: € 19,60 nel Comune in cui ha sede l’impresa; € 56,00 oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti; € 92,00 oltre il predetto ambito territoriale. La deduzione in esame spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi. L’importo complessivo spettante va indicato nei seguenti righi del modello UNICO 2009: Imprese in contabilità semplificata: Ditta individuale rigo RG20; Società di persone rigo RG21. Imprese in contabilità ordinaria per opzione: Ditta individuale rigo RF38 codice “99”; Società di persone rigo RF46 codice “99”. Il soggetto interessato è tenuto a predisporre, sottoscrivere e conservare un prospetto riepilogativo, con indicazione: - dei viaggi effettuati, specificandone la durata e la località di destinazione; - degli estremi dei documenti di trasporto utilizzati, le cui copie devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento (31.12.2012). Le deduzioni forfetarie sopra esaminate non hanno rilevanza ai fini IRAP e pertanto quanto usufruito ai fini della determinazione del reddito d'impresa non è deducibile ai fini di tale imposta.

    Pubblicata il: 08-07-2009

    Oggetto

    Contribuenti minimi che tornano al regime normale - versamento acconti

    Domanda

    Un contribuente ha applicato il regime dei minimi per il 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 decide di adottare il regime ordinario di determinazione delle imposte. Si chiede di conoscere se tale soggetto è obbligato e con quali modalità al versamento degli acconti per il 2009. Inoltre quali codici tributo deve utilizzare?

    Risposta

    La normativa sul regime dei minimi, relativamente agli acconti, disciplina unicamente l'ipotesi in cui il soggetto transita dal regime normale a quello dei minimi: in tal caso, il legislatore precisa che non si tiene conto della normativa sui minimi, con la conseguenza che si applica unicamente il criterio storico. Si ritiene che nell'ipotesi inversa, non disciplinata dal legislatore, valgano le regole ordinarie. In pratica si è dell'avviso che il contribuente sia obbligato al versamento dell'acconto per il 2009 e che il medesimo possa calcolare gli acconti secondo il metodo storico o quello previsionale. Nel primo caso (utilizzo del metodo storico), dovrà calcolare l'acconto IRPEF considerando quale base di calcolo l'imposta sostitutiva determinata per il 2008. Si è dell’avviso che, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito, il versamento degli acconti IRPEF, debba avvenire utilizzando i codici tributo (4033 ovvero 4034).

    Pubblicata il: 02-07-2009

    Oggetto

    Imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni

    Domanda

    Si chiede di sapere quali siano i termini di versamento per la seconda rata relativa alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute alla data del 01.01.2008 ( provvedimento introdotto dalla Finanziaria 2008).

    Risposta

    La Finanziaria 2008 ha nuovamente riproposto la possibilità di rivalutare i terrreni e le partecipazioni possedute alla data del 01.01.2008 mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. Tale imposta poteva essere versata in una sola rata oppure, a scelta del contribuente, rateizzata mediante il pagamento di n. 03 rate. Per i contribuenti che hanno scelto di pagare l'imposta sostitutiva in modalità rateizzata, a seguito del D.L. 97/2008 potranno beneficiare dello slittamento delle rate successive alla prima. Pertanto il versamento della seconda rata dovrà avvenire entro e non oltre il 31.10.2009 (che slitta al 02.11.2009 in quanto il 31 è sabato). Per quanto concerne invece il versamento della terza ed ultima rata l'imposta dovrà essere versata entro e non oltre il 31.10.2010. (Fonte: Il SOLE24ORE del 30.06.2009).