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Pubblicata il: 27-01-2010
I.V.A SULLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLA CALDAIA
La manutenzione periodica annuale della caldaia è soggeta all'i.v.a. del 10% o 20% ? Tenendo presente che i centri di assistenza emettono quasi esclusivamente per gli edifici residenziali la ricevuta fiscale.
Chiedo inooltre una delucidazione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.
Grazie
Alle prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, si rende applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi dell'art. 7, co.1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Sulla base della citata disposizione la medesima aliquota si applica, in linea generale, anche ai beni forniti dal prestatore del servizio per la realizzazione dell'intervento di recupero. Immobili interessati all'agevolazione fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Devono ritenersi tali: a) Unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. L'agevolazione si applica ai lavori eseguiti sulle singole unita' abitative indipendentemente dalla tipologia dell'edificio del quale esse sono parte, e quindi anche nel caso in cui risulti prevalente la destinazione non abitativa. b) Interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa i quali assumono rilievo, ai fini dell'agevolazione in esame, per quanto concerne gli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni. A tali interventi l'aliquota del 10 per cento si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unita' non abitative situate nell'edificio. Devono considerarsi "a prevalente destinazione abitativa" i fabbricati aventi piu' del cinquanta per cento della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato; in assenza di un espresso richiamo alla legge n. 408 del 1949 (Legge Tupini) e successive modificazioni, per classificare gli immobili come edifici a prevalente destinazione abitativa non e' richiesta anche l'ulteriore condizione che non possa essere adibito ai negozi piu' del venticinque per cento della superficie non abitativa. c) Edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa, individuata secondo i criteri di cui alle lettere precedenti. Tali edifici, per la cui definizione si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 151/E del 9 luglio 1999, rientrano nella previsione agevolativa in esame, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), in quanto il termine "privato", contenuto nella norma, non e' riferito alla natura pubblica o privata del possessore dell'immobile, ma alla circostanza che questo venga adibito a dimora di soggetti privati. d) Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettivita'. Restano esclusi dall'ambito oggettivo della norma in esame, in quanto, come gia' chiarito con la richiamata circolare n. 151/E, privi del carattere di stabile residenza, gli altri edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della citata legge n. 659 del 1961, quali scuole, caserme, ospedali. e) Pertinenze di immobili abitativi. Gli immobili funzionalmente connessi all'unita' abitativa, tali da costituirne pertinenza ai sensi dell'art. 817 del codice civile, come gia' precisato con la circolare n. 247/E, devono ritenersi compresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione. 2. Tipologia degli interventi agevolati L'art. 7, comma 1, lett. b), prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c), e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, consistenti, rispettivamente, in interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di recupero e restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia. Non vengono tuttavia abrogate le disposizioni che giĂ prevedono, in materia di aliquote IVA, un trattamento agevolato per gli interventi di recupero edilizio, le quali, in quanto piu' favorevoli, vengono espressamente fatte salve. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere comprese, a titolo esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici. Il beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalita', compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui. Resta inteso che, ove in base al contratto di manutenzione vengano rese anche altre prestazioni, che non consistono nella realizzazione degli interventi di recupero, per le quali non sia indicato un distinto corrispettivo (quali ad esempio la copertura assicurativa della responsabilita' civile verso terzi), l'agevolazione in questione non si rende applicabile poiche' l'oggetto del contratto e' costituito da una prestazione complessa a fronte di un corrispettivo unitario. Qualificazione degli interventi Gli interventi edilizi sono, innanzitutto, quelli definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, ma anche altri, che traggono la loro definizione da specifici provvedimenti legislativi. Risulta necessario, pertanto, esaminare le varie definizioni introdotte nel 1978 al fine di specificare la diversa portata di ciascuna categoria di intervento. E' necessario, comunque, integrare la disciplina generale di ogni singola categoria definita nella legge n.457/1978 con le eventuali maggiori specificazioni o limitazioni contenute negli strumenti urbanistici generali o nei regolamenti edilizi. Di seguito si riporta la nozione di ogni categoria di intervento con una elencazione esemplificativa dei lavori: Manutenzione ordinaria (lett. a), art. 31, legge 457/1978: Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Dalla definizione di legge sopra riportata si deduce che gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonche' tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici,con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria e' il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici,attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi: - la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione; - la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); - rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; - rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; - rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; - sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; - riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; - riparazione recinzioni; - sostituzione di elementi di impianti tecnologici; - sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso; -- Manutenzione straordinaria (lett. b), art. 31, legge n.457/1978). Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unita' immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente. A titolo esemplificativo,sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi: - sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso; - realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza,canne fumarie; - realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici; - realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unita' immobiliari e dell'edificio; - consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; - rifacimento vespai e scannafossi; - sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta; - rifacimento di scale e rampe; - realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; - sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; - sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unita'immobiliare; - realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; - interventi finalizzati al risparmio energetico; (riferimento circolare ministeriale n. 71 del 7.04.2000)
Pubblicata il: 26-01-2010Regime dei minimi e partecipazione in societĂ di capitali
Un soggetto che intende iniziare l’attività a decorrere dal mese di febbraio 2010 può adottare il regime dei minimi qualora lo stesso sia anche socio di una srl?
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 9.6.2009 n. 146/E, ha affermato che l’accesso al regime dei minimi è precluso “in tutti i casi in cui il contribuente nello stesso periodo d’imposta ... partecipi a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del t.u.i.r., anche se nel corso di tale periodo d’imposta la partecipazione venga dismessa” ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'art. 116, TUIR. Di conseguenza, nel caso di specie qualora la srl non operi in regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, il soggetto può adottare il regime dei minimi.
Pubblicata il: 26-01-2010Cessione bene ammortizzabile da parte di esportatore abituale
Un soggetto, esportatore abituale, ha acquistato nel 2006 un macchinario senza applicazione dell’IVA per effetto della consegna al fornitore della dichiarazione d’intento.
Ora intende cedere tale bene. Qual è il trattamento ai fini IVA di tale operazione?
Gli esportatori abituali possono, ai sensi dell’art. 8, DPR n. 633/72, effettuare acquisti senza pagamento dell’IVA previa consegna al fornitore della dichiarazione d’intento. La successiva cessione è soggetta ad IVA, non rientrando tale fattispecie nel disposto ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies) che prevede l’esenzione da IVA delle cessioni di beni “acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19- bis1 e 19-bis2”.
Pubblicata il: 26-01-2010Compensazione crediti IVA 2008
In presenza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa al 2008, sono applicabili i nuovi limiti sulle compensazioni effettuate dal 1° gennaio 2010?
Le nuove regole sulle compensazioni del credito IVA, applicabili dal 1° gennaio 2010, non riguardano il credito IVA relativo al periodo d’imposta 2008. Di conseguenza, quest’ultimo può essere liberamente utilizzato per le compensazioni, sia verticali che orizzontali, anche per importi superiori a euro 10.000. Per quanto riguarda le modalità di compensazione di tale credito, non vi è l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate. I contribuenti possono, conseguentemente, continuare ad utilizzare i servizi di home banking o remote banking (CBI) anche per importi superiori ad euro 10.000, purché, come affermato, relativi a compensazioni di credito IVA sorto nel periodo d’imposta 2008.
Pubblicata il: 26-01-2010Credito IVA 2009 superiore a euro 10.000
Il credito IVA relativo all’anno 2009, di importo superiore a euro 10.000, può essere utilizzato in compensazione per importi non superiori a euro 10.000 dopo il 1° gennaio 2010, senza applicare le nuove disposizioni?
In presenza di crediti IVA annuali relativi all’anno 2009, superiori ad euro 10.000, il contribuente può liberamente utilizzare per le compensazioni orizzontali, con altri tributi e contributi, il credito IVA non superiore a euro 10.000 (senza preventiva presentazione della dichiarazione ed anche con modalità diverse dal canale telematico Fisconline o Entratel), già dalla scadenza di gennaio. Nel caso in cui tale importo venga superato (nel conteggio del limite non vanno comunque computate le compensazioni verticali, cioè IVA su IVA), è necessario attenersi alle nuove regole che prevedono la preventiva presentazione della dichiarazione e l’esclusivo utilizzo del canale telematico, nonché l’apposizione del visto di conformità in caso di superamento dell’ulteriore limite di euro 15.000.