Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 23-09-2009

    Oggetto

    Cessione auto usata a un soggetto comunitario

    Domanda

    Un commerciante d’auto ha acquistato un’autovettura usata da un privato rientrante nel regime del margine. Deve cederla ad un cliente rumeno che la porterà in Romania. Resta applicabile il regime del margine o essendo il cliente un privato comunitario la cessione va interamente assoggettata ad IVA?

    Risposta

    Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti privati comunitari devono essere assoggettate ad IVA nello Stato del cedente. Nel caso di specie, pertanto, la cessione sarà assoggettata ad IVA con le regole previste per il regime del margine, ancorché il bene sia destinato ad essere trasportato in un altro Stato UE. Il Ministero delle Finanze nella Circolare 22.6.95, n. 177/E, ha infatti precisato che, le cessioni di beni usati “effettuate nei confronti di soggetti privati residenti in altro Stato membro, restano in ogni caso soggette alla particolare disciplina del margine in quanto, nella attispecie, non tornano applicabili né le disposizioni concernenti il regime delle cessioni intracomunitarie, di cui all'articolo 41 del Dl n. 331 del 1993”. Analogo trattamento va riservato anche nel caso in cui l’acquirente comunitario è un soggetto passivo d’imposta in quanto le cessioni con applicazione del regime del margine sono considerate operazioni interne. In merito, nella citata Circolare n. 177/E, è infatti confermato che “le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri Stati comunitari, non costituiscono cessioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 41 dello stesso decreto legge n. 331/93”.

    Pubblicata il: 23-09-2009

    Oggetto

    Regime dei minimi e cessione bene strumentale

    Domanda

    Un soggetto che adotta dal 2008 il regime dei minimi deve a breve cedere un bene strumentale acquistato anteriormente all’accesso in tale regime.
    L’importo va assoggettato ad IVA? Come va trattato ai fini della determinazione del reddito nel quadro CM del mod. UNICO 2010?

    Risposta

    La cessione di un bene strumentale da parte di un soggetto che adotta il regime dei minimi non va assoggettato ad IVA così come le ordinarie operazioni effettuate dallo stesso. Poiché il bene è stato acquistato anteriormente all’ingresso nel regime dei minimi concorrerà alla formazione del reddito la plusvalenza conseguita, determinata, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E, quale “differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime”. Si ritiene tuttavia che detta modalità, per i lavoratori autonomi, interessi i beni strumentali acquistati a decorrere dal 5.7.2006, data dalla quale hanno rilevanza fiscale le plusvalenze generate dalla cessione dei beni strumentali.

    Pubblicata il: 02-09-2009

    Oggetto

    Conferimento ditta individuale in societĂ  di persone

    Domanda

    Il 22.9.2008 una ditta individuale è stata conferita in una società di persone costituita in tale data.
    Si chiede di riepilogare gli adempimenti dichiarativi in capo alla società nonché di specificare se la società può essere esclusa dall’applicazione degli studi di settore in quanto il 2008 risulta l’anno di inizio dell’attività.

    Risposta

    La società di persone risultante dal conferimento di una ditta individuale con effetto 22.9.2008 deve porre in essere i seguenti adempimenti dichiarativi: - presentare entro il 30.9.2009 la dichiarazione IRAP relativa al periodo 22.9 – 31.12.2008, in forma autonoma; - presentare entro il 30.9.2009 il mod. UNICO comprendente la dichiarazione IVA del 2008 composta da 2 intercalari (il primo riferito alle operazioni effettuate dalla società nonché quelle poste in essere dalla ditta individuale dall’ultima liquidazione periodica effettuata, il secondo riferito alle operazioni effettuate dalla ditta individuale fino all’ultima liquidazione periodica effettuata) nonché la dichiarazione dei redditi del periodo 22.9 – 31.12.2008. In merito alla possibilità di escludere la società dagli studi di settore per il 2008 la causa di esclusione prevista in caso di inizio dell’attività non può trovare applicazione per un soggetto che non inizia “ex novo” la propria attività in quanto prosegue l’attività esercitata in precedenza da un altro soggetto. Le fattispecie per le quali è operativa la condizione di “mera prosecuzione dell’attività”, come desumibile dalle istruzioni dei modelli studi di settore, riguardano l’acquisto o affitto d’azienda, la successione o donazione d’azienda, la trasformazione e la scissione o fusione di società. Ancorché non sia richiamato il conferimento dell’unica azienda si ritiene che per la società conferitaria tale operazione configuri una situazione di “mera prosecuzione dell’attività”. Pertanto la società nel mod. UNICO 2009 SP non potrà indicare alcuna causa di esclusione dagli studi di settore. In particolare nel frontespizio del modello studi di settore si dovrà indicare il codice “3” riferito a “Inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti” nonché il numero “3” nel campo “Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta”.

    Pubblicata il: 07-08-2009

    Oggetto

    Credito d'imposta per gli autotrasportatori decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

    Domanda

    Occorre effettuare adempimenti particolare, oltre al pagamento della tassa automobilistica, per usufruire del credito d'imposta?

    Risposta

    Il credito d’imposta di cui all’articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è riconosciuto in misura corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate. Per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella misura del 38,50% dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo. Per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella misura del 77% dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo. I soggetti interessati, prima della fruizione del credito d’imposta, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta utilizzando l'apposito modello(il link per il modello è: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+istanza_richiesta_domanda/Crediti+imposta/Credito+imposta+per+gli+autotrasportatori/). La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21, c.a.p. 65129, Pescara. E'prevista, con finalità di monitoraggio della spesa, l’indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi dell’impresa di autotrasporto che ne fruisce.

    Pubblicata il: 07-08-2009

    Oggetto

    Rivalutazione immobili per soggetti in contabilitĂ  semplificata - Ulteriori adempimenti

    Domanda

    Si chiede di sapere se, oltre all'indicazione nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi UNICO 2009 ed al pagamento della relativa imposta di rivalutazione, sia necessario effettuare ulteriori adempimenti al fine di rendere valida la rivalutazione dei beni immobili.

    Risposta

    Sono ammesse alla rivalutazione le imprese individuali e le societa' di persone in contabilita' semplificata. Il comma 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 fa rinvio all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 che, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione individuato dall'articolo 10 della medesima legge, estende la facolta' della rivalutazione anche alle imprese individuali e alle societa' di persone in contabilita' semplificata. In tal caso, l'articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che la rivalutazione e' consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta da presentarsi entro il termine di presentazione della dichirazione dei redditi presso l'Agenzia delle Entrate(rif. circolare 11/E del 19 marzo 2009).