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Pubblicata il: 01-03-2010
Esonero Comunicazione dati IVA
In caso di saldo iva 2009 a debito, è possibile evitare di inviare la comuniczione dati iva se entro il 28 febbraio invio la dichiaraione annuale IVA?
Il secondo comma dell’articolo 10 del D.L. n. 78 del 2009 ha disposto diverse modifiche al DPR n. 322 del 1998 per armonizzarlo con le novità introdotte in merito all’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA. Il punto 2.1 del suddetto comma 2 ha modificato l’articolo 3, comma 1 del DPR n. 322 del 1998 introducendo un ulteriore periodo che consente ai contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione annuale, anche se di importo inferiore o pari a 10.000 euro, di presentare la dichiarazione in forma autonoma. Dalla lettura di tale disposizione si evince che, nel caso in cui dalla dichiarazione non emerga un credito, il contribuente non potrà optare per la dichiarazione in forma autonoma ma dovrà presentare la dichiarazione unificata. Il successivo punto 2.4 del comma 2 dell’articolo 10, introduce una semplificazione agli adempimenti per quei soggetti che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma entro l’ultimo giorno di febbraio; infatti, viene aggiunto un periodo all’articolo 8-bis, comma 2 del DPR n. 322 del 1998 con cui si concede, a tali soggetti, l’esonero dalla comunicazione annuale dati IVA. Dalla lettura combinata delle due modifiche al DPR n. 322 del 1998 si comprende come la risposta al quesito proposto debba essere negativa poiché il soggetto, trovandosi con un saldo IVA 2009 a debito, non può optare per la dichiarazione IVA autonoma ma dovrà presentare la dichiarazione unificata entro i termini normali, così facendo non rientra tra i soggetti esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA. (FONTE TELEFISCO 2010)
Pubblicata il: 01-03-2010Visto di conformitĂ dichiarazione annuale IVA
E' necessario il visto di conformitĂ per una dichiarazione IVA con credito pari a 35.000,00 euro, di cui solo 9.500,00 saranno compensati con altri tributi diversi dall'IVA?
Il settimo comma dell'articolo 10 D.L. n. 78 del 2009 prevede che il contribuente che abbia intenzione di compensare crediti IVA per un importo annuo maggiore di 15.000 euro, oltre a dover presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge detto credito, deve far apporre sulla stessa il visto di conformità o, alternativamente farla sottoscrivere dal soggetto che esercita il controllo contabile. La circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010 ha chiarito che le nuove disposizioni si riferiscono solo alla compensazione orizzontale di crediti IVA per un importo superiore a 10.000 euro annui mentre, sotto tale importo e per le compensazioni IVA da IVA le regole rimangono invariate. La risposta al quesito è, quindi, negativa; il contribuente che ha intenzione di utilizzare, in compensazione orizzontale, 9.500 euro annui non ha la necessità di far apporre il visto di conformità sulla sua dichiarazione e nemmeno l'obbligo della preventiva presentazione della stessa.
Pubblicata il: 01-03-2010Compensazione credito iva 2009
Se il credito iva 2009 e inferiore a € 10.000 posso iniziare a compensare prima dell'invio della dichiarazione Iva? Qualora avessi compensato in data 16 gennaio 2010 Iva 2009 incorro in sanzioni?
Con l'articolo 10 del D.L. n. 78 del 2009 sono state introdotte nuove regole in merito alle compensazioni orizzontali dei crediti IVA. Nello specifico tale norma introduce l'obbligo, per chi intende compensare crediti IVA per un importo annuo superiore a 10.000 euro, di presentare preventivamente la dichiarazione o l'istanza da cui detto credito emerge e, nel caso l'importo della compensazione annua sia superiore a 15.000 euro, la dichiarazione annuale IVA da cui emerge il credito deve recare il visto di conformità . Per quanto riguarda crediti compensati per importi fino a 10.000 euro non cambia niente dalla disciplina previgente, come espressamente chiarito dalla Circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010; nel caso in oggetto, dunque, la compensazione del credito IVA 2009 risultante inferiore a 10.000 euro può essere iniziata prima della presentazione della dichiarazione IVA e quindi la compensazione effettuata il 16 gennaio risulta regolare. (FONTE TELEFISCO 2010)
Pubblicata il: 01-03-2010Compensazione credito iva 2009
Vorrei sapere se è necessario il visto di confermità in caso di utilizzo di un credito iva 2009, superiore a euro 15.000,00 , per pagare con ravvedimento operoso l'iva annuale 2008.
Le nuove norme sulla compensazione dei crediti IVA riguardano espressamente la compensazione orizzontale, disciplinata dall’articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, la compensazione interna o verticale e cioè la compensazione dei crediti IVA con i debiti IVA derivanti da acconto, saldo o liquidazione periodica, non risulta, dunque, assoggettata alle nuove limitazioni previste con il D.L. n. 78 del 2009. In tal senso si è espressa anche la circolare dell’Amministrazione Finanziaria n. 1/E del 15 gennaio 2009, chiarendo che l’utilizzo del credito IVA in compensazione in F24, con debiti scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al limite dei 10.000 euro né a quello dei 15.000 euro ai fini dell'apposizione del visto di conformità . Nel caso prospettato, dunque, non risulta necessario il visto di conformità poiché l'importo del credito IVA 2009 viene utilizzato per compensare un debito IVA e, come detto, tale compensazione non concorre ai limiti previsti dall'articolo 10 del D.L. n. 78 del 2009; le uniche somme che andranno ad incidere su detti limiti saranno quelle utilizzate per compensare la sanzione e gli interessi del ravvedimento operoso. (FONTE TELEFISCO 2010)
Pubblicata il: 01-03-2010Credito Iva anno 2008
Un soggetto ha un credito IVA anno 2008 di 20 mila euro, non chiesti a rimborso ma riportati come eccedenza d'imposta da compensare. Al 31.12.2009 il credito IVA anno 2008 residuo e pari ad euro 16 mila. Si chiede, con decorrenza 01/01/2010, sia possibile compensare il suddetto credito senza dovere apporre un visto di conformità (perchè riferito all'anno 2008), ovvero sommarlo con il credito maturato nell'anno 2009 e sottoporlo con dichiarazione IVA 2010 a visto di conformità ?
L'Amministrazione Finanziaria è intervenuta a chiarire i dubbi circa l'applicazione delle nuove norme sulle compensazioni, dettate dall'articolo 10 del Decreto Legge n. 78 del 2009. Con il comunicato stampa del 2 luglio 2009 era stato già specificato che le nuove norme avrebbero avuto effetto dal 1° gennaio 2010 ma non chiariva se, dopo tale data, qualsiasi compensazione avrebbe dovuto soddisfare le nuove regole a prescindere dal momento di formazione del credito IVA, se avvenuta nel 2009 o in esercizi precedenti. A dare maggiore chiarezza è intervenuta la circolare n. 1/E del 15 gennaio del 2010 in cui, oltre a ribadire che le nuove norme trovano applicazione dal 1° gennaio 2010, viene specificato che, le stesse, riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze che verranno presentate a partire da tale data. Si può quindi affermare che, nel caso prospettato, il contribuente potrà utilizzare il residuo credito maturato nel 2008, pari a 16.000 euro, in compensazione anche dal 1° gennaio 2010 senza doverlo assoggettare alle nuove disposizioni che richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione per poter compensare un credito superiore a 10.000 euro e l'apposizione, sulla stessa dichiarazione, del visto di conformità se il credito compensato è superiore a 15.000 euro. Viene anche specificato che il credito residuo, una volta presentata la dichiarazione, perde la sua stratificazione e si somma con il credito maturato nell'anno 2009, con le relative regole sul modello F24 tramite agenzia e il visto di conformità . (FONTE TELEFISCO 2010)