Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 14-03-2023

    Oggetto

    Lettere di compliance e ravvedimento speciale

    Domanda

    È possibile utilizzare il “ravvedimento speciale” previsto dalla Finanziaria 2023 anche per le violazioni segnalate dall’Agenzia delle Entrate con una comunicazione di anomalia (c.d. lettera di compliance)?

    Risposta

    La Finanziaria 2023 esclude l’operatività del c.d. “ravvedimento speciale” per le violazioni già contestate, alla data di versamento della prima rata di quanto dovuto per la regolarizzazione, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione e irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.
    La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta a 1/18 è pertanto possibile in caso di ricevimento, da parte del contribuente, di una comunicazione di anomalia, posto che la stessa non rientra tra i predetti atti preclusivi.
    Ciò è stato recentemente confermato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle "comunicazioni di anomalia" inviate a seguito del riscontro di fatture elettroniche / corrispettivi giornalieri trasmessi tardivamente rispetto ai termini previsti.

    Pubblicata il: 14-03-2023

    Oggetto

    CU e conferimento ditta individuale in società

    Domanda

    Una ditta individuale ha corrisposto ad aprile 2022 un compenso ad un professionista. Posto che l’1.1.2023 è intervenuto il conferimento della ditta individuale in una società, in merito a tale compenso quale soggetto deve presentare la CU 2023? Con quale modalità vanno esposti i relativi dati?

    Risposta

    In presenza di un’operazione straordinaria che ha comportato l’estinzione del sostituto d’imposta, con prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto, come evidenziato nelle istruzioni della CU 2023, la certificazione deve essere presentata dal soggetto che “succede nei precedenti
    rapporti”, comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato. In particolare, se l’operazione straordinaria è intervenuta nel 2022 o 2023, prima dell’invio della CU 2023, il dichiarante deve inviare le certificazioni di lavoro dipendente ed assimilato nonché
    le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
    Con specifico riferimento alle certificazioni di lavoro autonomo va considerato che:
    se la certificazione è rilasciata dal soggetto estinto (nel caso di specie, ditta individuale), il dichiarante, ossia il soggetto che prosegue l’attività (nel caso di specie, società conferitaria),
    deve:
    indicare i propri dati anagrafici nella sezione “Dati relativi al sostituto” presente nel Frontespizio nonché nelle singole certificazioni;
    riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel campo 71 della Sezione “Casi particolari Operazioni straordinarie”;
    – se la certificazione è rilasciata dal soggetto che prosegue l’attività (nel caso di specie, società conferitaria), lo stesso

    deve:
    riportare i propri dati anagrafici nella Sezione “Dati relativi al sostituto” presente nel Frontespizio nonché nelle singole certificazioni;
    evidenziare nei punti da 52 a 62 della Sezione “Redditi erogati da altri soggetti”, le somme ed i valori corrisposti dal precedente sostituto (nel caso di specie, ditta individuale).
    Si rammenta che la CU 2023 va inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2023 (le certificazioni relative al lavoro autonomo professionale possono comunque essere inviate entro il 31.10.2023).

    Pubblicata il: 14-02-2023

    Oggetto

    Definizione agevolata avvisi bonari e controllo formale ex art. 36-ter

    Domanda

    Un contribuente ha ricevuto, tramite avviso telematico messo a disposizione dell’intermediario nel mese di dicembre 2022, un avviso di irregolarità connesso al controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 del mod. REDDITI 2020 relativo al 2019. Per tale avviso il contribuente può avvalersi della definizione agevolata prevista dalla Finanziaria 2023, con il pagamento della sanzione ridotta del 3%?

    Risposta

    La Finanziaria 2023 prevede la definizione agevolata, con la sanzione ridotta al 3%, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle
    dichiarazioni e, in particolare, relative alle comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”):
    – riferite al 2019, 2020 e 2021:
    – per le quali il termine di pagamento (30 / 90 giorni in caso di avviso telematico) non è ancora scaduto all’1.1.2023 (trattasi delle comunicazioni recapitate al contribuente dall’1.12.2022 / messe a disposizione dell’intermediario dal 2.10.2022);
    ovvero
    – recapitate successivamente all’1.1.2023;
    – riferite a qualunque periodo d’imposta per le quali all’1.1.2023 è ancora “regolarmente” in corso il pagamento rateale.
    La definizione, per espressa previsione di legge, riguarda esclusivamente gli avvisi bonari relativi al controllo automatizzato delle dichiarazioni disciplinato dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e non è pertanto applicabile agli avvisi relativi al controllo formale
    delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.
    In caso di rateazione di quanto dovuto è comunque possibile usufruire, a prescindere dall’importo da pagare, dell’estensione da 8 a 20 del numero massimo di rate, come disposto (a regime) applicabile, oltre alle somme dovute a seguito dei controlli di cui ai citati artt. 36-bis e 54-bis anche a quelle
    dovute a seguito dei controlli ex art. 36-ter.

    Pubblicata il: 14-02-2023

    Oggetto

    Definizione agevolata avvisi bonari e rata pagata nel 2023

    Domanda

    Un contribuente ha ricevuto, nel 2022, un avviso bonario relativo al controllo automatizzato del modello REDDITI 2019 relativo al 2018, scegliendo il pagamento delle somme dovute in 8 rate trimestrali. Qualora il contribuente abbia versato la rata in scadenza a gennaio 2023 con la sanzione
    ordinariamente prevista, al fine di individuare l’importo residuo sul quale rideterminare la sanzione del 3% tale rata deve essere considerata quale versamento effettuato o anche sulla stessa è possibile rideterminare la sanzione e recuperare l’eccedenza corrisposta?

    Risposta

    La definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 riguarda anche le somme, riferite a qualunque periodo d’imposta, il cui pagamento rateale è ancora regolarmente in corso all’1.1.2023. In tal caso la
    rideterminazione della sanzione nella misura del 3% dell’imposta, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.1.2023, n. 1/E riguarda l’importo residuo individuato tenendo conto dei versamenti rateali effettuati entro il 31.12.2022.
    Nel caso di specie, la rata scadente nel mese di gennaio 2023 è stata versata senza considerare la sanzione ridotta del 3%. Poiché, come disposto dalla normativa (comma 157 articolo 1), “le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ... anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”, quanto dovuto va rideterminato considerando tra i pagamenti già effettuati anche la rata pagata a gennaio 2023. Di fatto sulla stessa la sanzione “ordinaria” corrisposta è divenuta definitiva e non può essere oggetto di rideterminazione.

    Pubblicata il: 14-02-2023

    Oggetto

    Cessione credito da detrazione 110%

    Domanda

    Una srl operante nel settore edile ha effettuato nel 2022 dei lavori per i quali i clienti potevano beneficiare della detrazione del 110%. Ad alcuni clienti la società ha concesso lo sconto in fattura, acquisendo il relativo credito d’imposta.
    Può la società cedere uno o più di detti crediti al proprio amministratore unico al fine di poterli utilizzare nella dichiarazione dei redditi 2022 (modello REDDITI 2023)?

    Risposta

    Con riferimento ai fornitori che riconoscono il c.d. “sconto in fattura” la normativa dispone che gli stessi recuperano l’importo scontato “sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”. Pertanto, quando il soggetto che esegue gli interventi agevolati riconosce il c.d. “sconto in fattura”, il credito d’imposta pari alla detrazione spettante derivante da tale operazione “nasce” in capo al fornitore (non si tratta di un “acquisto” del credito).
    Ciò comporta che se il fornitore sceglie di cedere tale credito, per lo stesso si tratta diprima cessioneche, come tale, è libera, ossia può essere effettuata a favore di qualsiasi soggetto.
    Nel caso di specie, pertanto, la srl può scegliere di cedere uno o più dei crediti maturati al proprio amministratore unico. A tal fine la cessione va effettuata, entro il 16.3.2023, tramite l’apposita Piattaforma gestita dall’Agenzia delle Entrate. Completata la procedura della cessione, l’amministratore unico (cessionario) potrà utilizzare la prima quota del credito d’imposta tramite il modello F24 a compensazione dei debiti risultanti dal modello REDDITI 2023, relativo ai redditi 2022.