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Pubblicata il: 28-04-2010
DETRAZIONE DâIMPOSTA DEL 55% INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - Data fine lavori per interventi che non richiedono collaudo
Entro 90 giorni dalla data di fine lavori deve essere inviata allâENEA la
documentazione prevista dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate la data di fine lavori coincide con la data del âcollaudoâ ovvero dellâattestazione della funzionalitĂ dellâimpianto.
Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come, ad
esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per lâinvio della documentazione allâEnea, la data di fine lavori può essere autocertificata dal contribuente?
Con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per lâinvio della documentazione allâENEA, coincide con il giorno del cosiddetto âcollaudoâ, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Nellâipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre NON PUO' ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010.)
Pubblicata il: 28-04-2010Applicazione della detrazione del 55% in presenza di contributi comunitari, regionali o locali
Dal 1° gennaio 2009, e salve specifiche eccezioni, gli strumenti di incentivazione di ogni natura, attivati dallo Stato per la promozione dellâefficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. Alla luce di detta disposizione è possibile usufruire della detrazione fiscale del 55% per le spese finalizzate al risparmio energetico e NON RIMBORSATE dal contributo?
A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dellâefficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. Con risoluzione n. 3 del 26 gennaio 2010 l'Agenzia delle Entrate - sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla portata applicativa del disposizione richiamata - ha chiarito che la detrazione dâimposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e,di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalla ComunitĂ Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Il medesimo dicastero ha, inoltre, precisato che lâespressione âulteriori contributi comunitari, regionali o localiâ, contenuta nel richiamato art. 6, comma 3, comprende le erogazioni, da parte della ComunitĂ Europea, delle Regioni o degli enti locali, di somme di ogni natura, in forma diretta o a copertura di una quota del capitale e/o degli interessi. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nellâoggetto dellâagevolazione fiscale, è necessario scegliere se applicare la detrazione o, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Il contribuente può avvalersi della detrazione del 55% pur avendo richiesto per il medesimo intervento lâassegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla ComunitĂ Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrĂ restituire la detrazione giĂ utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo. A tal fine, il contribuente dovrĂ presentare una dichiarazione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio sfavore. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010Comunicazione allâAgenzia delle Entrate per lavori che proseguono per piĂš periodi di imposta
Per le spese sostenute nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico debbono inviare
allâAgenzia delle Entrate apposita comunicazione.
Ă possibile beneficiare della detrazione in caso di mancato o irregolare assolvimento di tale adempimento?
Il provvedimento dellâAgenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate allâAgenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi dâimposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato allâAgenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dellâanno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute. Lâadempimento, previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo dâimposta, è stato introdotto al fine di consentire il monitoraggio dellâonere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione dâimposta del 55%. Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dellâadempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e lâomesso invio del modello NON POSSANO comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) per lâomesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Il provvedimento dellâAgenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate allâAgenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi dâimposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato allâAgenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dellâanno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute. Lâadempimento, previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo dâimposta, è stato introdotto al fine di consentire il monitoraggio dellâonere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione dâimposta del 55%. Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dellâadempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e lâomesso invio del modello NON POSSANO comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) per lâomesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere allâENEA
Ă possibile rettificare, anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa che deve essere inoltrata allâENEA, in via telematica, al fine di usufruire della detrazione del 55% sugli interventi di risparmio energetico?
La scheda informativa deve essere inviata allâENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tuttavia, si ritiene che il contribuente possa correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per lâinvio. In particolare, la correzione potrĂ avvenire mediante lâinvio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. PiĂš precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche lâattestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento. La comunicazione in rettifica della precedente dovrĂ , comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nellâanno al quale la dichiarazione si riferisce. Resta inteso che in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente allâinvio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute; pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è giĂ fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata. Si ritiene, peraltro, che non sia necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nellâipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dellâintestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione piĂš contribuenti. In questi casi, secondo quanto chiarito con la circolare n. 34 del 2008, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dellâonere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010).
Pubblicata il: 28-04-2010DEDUZIONI E DETRAZIONI PER ONERI - Importo di spesa detraibile per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico
I genitori che hanno sostenuto una spesa di 400 euro per lâacquisto di un
abbonamento al trasporto pubblico per il figlio a carico possono portare in
detrazione lâintera spesa suddividendola tra di loro, senza superare il limite dei 250 euro ciascuno?
Per i periodi dâimposta 2008 e 2009, è prevista una detrazione del 19% per le spese di abbonamento al trasporto pubblico, fino ad un importo massimo di 250 euro. La circolare 7 marzo 2008, n. 19, ha precisato che il limite massimo di importo detraibile di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per lâabbonamento proprio e dei familiari a carico. Lâimporto di 250 euro costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dellâabbonamento è suddiviso tra piĂš soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per lâabbonamento del figlio a carico, lâammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250 euro. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)