Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 13-01-2010

    Oggetto

    Contributi in conto impianti alle imprese per l'installazione dei filtri antiparticolato

    Domanda

    La Regione Lombardia, con propri provvedimenti, ha assegnato contributi alle imprese per l'installazione su veicoli commerciali di particolari dispositivi che abbattono le emissioni di particolato; il contributo è pari al 75% della spesa sostenuta.
    La procedura prevista è la seguente:
    ·Il beneficiario presenta domanda ed ottiene un voucher per l'importo spettante;
    ·l'autofficina installa il dispositivo ed emette regolare fattura (Imponibile più Iva) decurtando il voucher dal totale dovuto.

    Da una analisi della delibera di stanziamento emerge che il contributo è soggetto al Regolamento De Minimis ma non viene precisato il trattamento fiscale dello stesso; peraltro si pone lo stesso problema per il contributo concesso per la rottamazione dei veicoli in quanto sempre Regione Lombardia concede un analogo contributo cumulabile con quello dello Stato ma le cui procedure di richiesta sono analoghe a quelle descritte sopra.
    Si chiede con la presente:
    · se il contributo del 75% debba essere assoggettato a tassazione come sopravvenienza attiva oppure può essere decurtato direttamente dal costo sostenuto per l'adeguamento del veicolo;
    · se il contributo (€ 2.000) per la rottamazione del veicolo deve essere decurtato dal costo ammortizzabile o anch'esso considerato come sopravvenienza.

    Risposta

    I contributi erogati oggetto del quesito, come indicato dalla R.M. n. 175/E del 1° agosto 1997 possono essere inquadrati come contributi in conto impianti. In particolare si considerano in conto impianti quei contributi la cui erogazione è subordinata all'acquisizione o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili. Da un punto di vista fiscale, in genere gli stessi si distinguono in contributi spettanti in base a contratto e quelli spettanti a norma di legge. Con la Legge Finanziaria per il 1998 i contributi in conto impianti sono stati considerati come categoria a se stante, dopo essere stati per lungo tempo parificati ai contributi in conto capitale e pertanto classificati come sopravvenienze attive. Alla luce delle modifiche normative di cui sopra, per effetto delle quali sono esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lett. e) ed f) dell’art. 85 del TUIR (contributi in conto esercizio) ma anche i contributi “per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato” (contributi in conto impianti), la tassazione di questi ultimi non avviene più in base al principio di cassa secondo la modalità indicata nell'art. 88, comma 3 del TUIR, bensì per competenza economica in base alla delibera di assegnazione. Il contributo è tassato, per competenza, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap. La contabilizzazione del contributo può avvenire tramite le due seguenti modalità (si vedano al riguardo l’appendice alle istruzioni al Modello UNICO 2009 – voce: Contributi o liberalità [art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir]: - il primo criterio, il contributo è contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce. Pertanto, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d’imposta di durata del processo di ammortamento; - con il secondo criterio, invece, il bene è iscritto nell’attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d’impresa del contributo avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. Entrambi i comportamenti, fiscalmente ammessi, portano sull'utile il medesimo effetto, come si può evincere dai seguenti esempi numerici. Esempio 1: Costo del bene: 100 Contributo: 40 Valore su cui calcolare l'ammortamento: 100 - 40 = 60 Ammortamento con aliquota 10%: 6 Esempio 2: Costo del bene: 100 Contributo: 40 Valore su cui calcolare l'ammortamento: 100 Ammortamento con aliquota 10%: 10 Quota di contributo dell'esercizio (ricavo): 4

    Pubblicata il: 12-01-2010

    Oggetto

    Perdite su crediti

    Domanda

    Nel mese di settembre 2009 un cliente di un’impresa è stato dichiarato fallito.
    L’impresa può emettere la nota di variazione IVA considerato che non sussiste alcuna possibilità di incassare alcunché in relazione al credito?
    Inoltre, la perdita su crediti può essere rilevata e dedotta già nel 2009?

    Risposta

    Le note di variazione ex art. 26, comma 2, DPR n. 633/72 possono essere emesse “in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”. Con riguardo alle procedure concorsuali, tra cui rientra il fallimento, il momento di certezza giuridica del “mancato pagamento” del credito, che costituisce il presupposto per l’emissione della nota di variazione, è identificato, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.4.2000, n. 77/E e ribadito nella Risoluzione 16.5.2008, n. 195/E: - con la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con Decreto dal giudice delegato; ovvero - in assenza del piano di riparto, con la scadenza del termine per il reclamo al Decreto di chiusura del fallimento stesso. Di conseguenza ai fini IVA è necessario attendere, di fatto, la chiusura della procedura concorsuale. Ai fini delle imposte sui redditi ed in particolare ai fini della determinazione del reddito d’impresa, invece il momento a decorrere dal quale è possibile rilevare una perdita su crediti deducibile, secondo quanto disposto dall’art. 101, TUIR, coincide con quello in cui il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. A tal fine infatti rileva la “data della sentenza dichiarativa del fallimento”.

    Pubblicata il: 11-01-2010

    Oggetto

    BONUS PER LA SICUREZZA

    Domanda

    e' ancora in vigore per l'anno 2009-2010 il bonus fiscale per chi installa impianti di allarme e se si, vale anche per le aziende commerciali?
    come ci si deve comportare?

    Risposta

    Le disposizioni del bonus in oggetto sono contenute nella Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 228 a 237). Possono beneficiare dell'agevolazione coloro che svolgono, in base a concessione amministrativa, attività di rivendita di generi di monopolio e le Pmi commerciali che esercitano attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande. Entrambe le categorie potranno usufruire, per il triennio 2008-2010, di un credito d'imposta pari all'80% delle spese sostenute per la prima installazione, sul luogo dell'attività, di sistemi di pagamento con moneta elettronica e di impianti di sicurezza per prevenire furti e rapine. L'importo non potrà essere complessivamente superiore ai tremila euro; per i tabaccai, inoltre, c'è il limite di mille euro per ciascun periodo d'imposta. Il credito d'imposta andrà utilizzato esclusivamente in compensazione e indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene riconosciuto sia in quelle relative ai periodi in cui avviene l'utilizzo. L'agevolazione non può essere cumulata con altri sostegni de minimis se viene superato il tetto di 200mila euro nell'arco di tre esercizi, né con altri aiuti di stato per gli stessi costi se il cumulo comporta il superamento del limite massimo previsto per questi altri aiuti da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione europea. L’istanza per l’ammissione al credito d’imposta deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello cartaceo, a partire: nell’anno 2008, dal 28 aprile 2008, ore 10.00; negli anni 2009 e 2010, dal 2 febbraio, ore 10.00, di ciascuno anno. La trasmissione dei dati contenuti nell’istanza può essere effettuata: • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate; • tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario; • tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti. L'Agenzia verificherà, in ordine cronologico di presentazione, le domande pervenute e la sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al beneficio fiscale. Successivamente comunicherà, per via telematica, all'interessato, l'ammissione al godimento del bonus, nei limiti dello stanziamento annuo di fondi. Le domande non accolte per esaurimento dei fondi avranno la precedenza per gli anni successivi. Se a seguito di controlli dovesse essere accertata l'indebita fruizione del credito per mancato rispetto delle condizioni richieste o per inammissibilità dei costi sostenuti, l'agenzia delle Entrate provvederà a recuperare le somme non spettanti, maggiorate di interessi e sanzioni.

    Pubblicata il: 08-01-2010

    Oggetto

    contributo voucer regione Lombardia per acquisto FAP

    Domanda

    una ditta di autotrasporti ha installato il filtro antiparticolato usufuendo del voucer regione lombardia di € 3.000. La fattura emessa dalla carrozzeria non è indicato il contributo: (costo 6.000 + IVA 1.200 totale 7.200)- ma pagato 4.200-. Come si registra la fattura? Cioè l'IVA si deduce interamente(1.200) o avrebbe dovuto togliere dall'imponibile(6.000)il contributo(3.000)e sulla differenza calcolare l'IVA?

    Risposta

    L'impresa che ha installato il filtro antiparticolato avrebbe dovuto evidenziare la propria prestazione al lordo del contributo, il quale costituisce esclusivamente un fatto finanziario che si manifesta nel pagamento di un minor prezzo della prestazione. Pertanto la fattura andrĂ  registrata come se non vi fosse alcun contributo. E' del tutto evidente che la spese dovrĂ  essere dedotta in funzione del costo effettivamente sostenuto e pertando al netto del contributo.

    Pubblicata il: 08-01-2010

    Oggetto

    noleggio lungo termine

    Domanda

    ci sono vantaggi per una azienda, anzichè acquistare o leeasing una automobile, usare la formula del noleggio a lungo termine ( dove tutto è compreso, dall'assicurazione alle manutenzioni)?
    percentuale di detrezione acquisto o noleggio- studio di settore- ecc..

    Risposta

    Si forniscono le principale indicazioni in riferimento alle diverse forme di noleggio che potrebbe essere presenti sul mercato: Noleggio a lungo termine (renting) Una particolare forma di noleggio è costituita dal noleggio a lungo termine (detto anche renting). Si tratta di una formula contrattuale che prevede il noleggio della flotta auto necessaria per un certo periodo di tempo che oscilla da un numero minimo a un numero massimo di mesi. Il renting si rivela idoneo per la gestione del parco auto, anche e soprattutto se di dimensioni contenute, in quanto si eliminano le incombenze connesse alla proprietà dei veicoli. Il canone mensile fisso viene generalmente determinato sulla base del modello di auto, del chilometraggio annuale e del periodo di durata del contratto. Noleggio a lungo termine omnicopmpresivo (renting full service) Una ulteriore formula di noleggio a lungo termine è quello omnicomprensivo (detto renting full service) che ha, in più, una serie di servizi aggiuntivi. Nel canone, infatti, è compresa una serie di costi, che vanno dal bollo all'assicurazione dalla manutenzione ordinaria al servizio di soccorso stradale, che incidono sul portafoglio. In genere, alcuni tra i servizi più comuni che le aziende del settore propongono sono: - gestione dell'ordine dell'autoveicolo, anche presso un concessionario scelto dal cliente; - copertura e gestione assicurativa; - bollo auto, tagliandi periodici, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambi gomme, eccetera - auto sostitutiva ed assistenza stradale - gestione multe. Disciplina ai fini delle imposte sui redditi Noleggio "classico" Anche per il noleggio, dal punto di vista fiscale, trova applicazione l'articolo 164 del Tuir. In particolare, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 164, dispone che non si tiene conto dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede: - 3.615,20 euro, per le autovetture e gli autocaravan - 774,69 euro, per i motocicli - 413,17 euro, per i ciclomotori. Tali importi potranno essere dedotti nella misura del 40% Pertanto, in caso di locazione o noleggio del veicolo, i relativi canoni sono riconosciuti ai fini fiscali in misura non superiore ai limiti sopra indicati. Si fa presente, inoltre, che analogamente ai contratti di locazione finanziaria, anche nelle ipotesi di stipula di contratti di locazione o di noleggio, il costo fiscalmente rilevante deve essere ragguagliato al periodo di utilizzazione del bene durante l'anno. Full renting service Con la circolare 10 febbraio 1998, n. 48/E l'Amministrazione finanziaria si è espressa sul trattamento tributario da riservare ai canoni corrisposti nelle ipotesi di stipula dei cosiddetti contratti di noleggio full service. I contratti di noleggio full service sono dei contratti misti, nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula. Tali accordi contrattuali prevedono, infatti, oltre la locazione, la fornitura di una serie di servizi che vengono prestati con riferimento alla gestione del veicolo locato. Pertanto, la corresponsione del canone periodico è comprensiva anche delle prestazioni accessorie, quali, ad esempio, manutenzione ordinaria, assicurazione, tassa di proprietà, sostituzione dell'autovettura in caso di guasto, oltre che dell'ammortamento dell'autovettura data in noleggio. Secondo l'Amministrazione finanziaria, al fine di assicurare un equo trattamento per i costi sostenuti per l'utilizzo dei veicoli a motore, indipendentemente dalla natura del contratto a tal fine stipulato, il limite stabilito dal legislatore (3.615,20, 774,69 o 413,17 euro) nelle ipotesi di stipula di contratti di noleggio full service, deve essere considerato al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie. La predetta circolare chiarisce che "a tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto un unico limite di deducibilità delle spese per la locazione e per il noleggio. Pertanto, la ratio della norma è di consentire identiche deduzioni a fronte di identiche prestazioni derivanti dai due tipi di contratti. E' di tutta evidenza, pertanto, che qualora da uno dei due contratti (nel caso di specie il noleggio) scaturiscono prestazioni aggiuntive rispetto a quelle proprie della locazione, ne conseguirà, se le stesse sono inerenti all'attività esercitata, la loro deduzione secondo le regole previste dalle diverse disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi". A tal fine, nell'ipotesi di noleggio full service di un'autovettura deve essere specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di siffatta indicazione, la tariffa corrisposta deve essere considerata unitariamente e rileva per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore. E' del tutto evidente che il valore dell'autovettura debba essere considerato ogni qual volta richiesto (studi di settore,parametri) facendo riferimento al valore normale del bene stesso al fine di evitare trattamenti differenziati fra soggetti che acquisisco (ma con strumenti finanziari diversi) lo stesso bene (autovettura).