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Pubblicata il: 28-04-2010
DETRAZIONE DâIMPOSTA DEL 36% PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO - Comunicazione di fine lavori
Ă stato chiesto se la comunicazione di fine lavori prevista, ai fini della detrazione del 36%, per gli interventi che comportino una spesa superiore a 51.645,69 euro sia ancora un adempimento obbligatorio nonostante il limite di spesa su cui calcolare la detrazione sia stato ridotto, a partire dal periodo dâimposta 2003, da 77.000 a 48.000 euro, e sia quindi al di sotto del tetto stabilito per tale adempimento.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione, originariamente fissato in 150 milioni di Lire (pari a 77.468,53 euro), a partire dal 2003, è di 48.000. La possibilitĂ di usufruire della detrazione dâimposta è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41. In particolare è necessario, tra lâaltro, âtrasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato allâesecuzione degli stessiâ. La detrazione non è riconosciuta in caso di violazione. Il mancato invio della comunicazione comporta, al pari del mancato rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti per fruire del beneficio, la revoca dellâagevolazione. Considerato tuttavia che dal 2003 il plafond di spesa detraibile (48.000 euro) è al di sotto della soglia a partire dalla quale detto adempimento diventa obbligatorio (51.645,69 euro), si ritiene che la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione, debba considerarsi superata a partire dalla detrazione richiesta per il suddetto periodo dâimposta. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010DETRAZIONE DâIMPOSTA DEL 20% PER LâACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - Mobili acquistati prima di aver sostenuto le spese di ristrutturazione
Ă possibile fruire dellâagevolazione per elettrodomestici e mobili acquistati prima di aver iniziato a pagare le spese di ristrutturazione dellâabitazione?
Per usufruire della detrazione in relazione allâacquisto di mobili ed elettrodomestici il contribuente deve: - fruire della detrazione del 36% per interventi di recupero edilizio effettuati sullâabitazione alla quale i mobili e gli elettrodomestici sono destinati; - aver iniziato gli interventi di recupero edilizio a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data; - sostenere le spese per lâarredo mediante bonifico bancario o postale - da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento â tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009. Il legislatore nel riconoscere il nuovo beneficio alle âulteriori spese documentateâ, sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel contesto dei lavori di ristrutturazione dellâabitazione, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono stati avviati. Deve ritenersi quindi sufficiente che la data di inizio lavori - risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36% - sia anteriore allâacquisto dellâarredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per lâarredo dellâabitazione. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010Vendita dellâabitazione ristrutturata: effetti ai fini della detrazione relativa allâacquisto dei mobili
Il contribuente che si è avvalso della detrazione per lâacquisto di mobili ed elettrodomestici, può continuare a detrarre le residue rate, anche in caso di vendita dellâimmobile ristrutturato?
La detrazione per lâacquisto di mobili ed elettrodomestici, riconosciuta fino ad un ammontare massimo di spesa detraibile di 10.000 euro, deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se, prima che sia trascorso lâintero periodo per usufruire del beneficio, lâabitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si è fruito della detrazione del 36% - condizione necessaria per poter fruire della ulteriore detrazione per lâacquisto dellâarredo - è ceduta. (FONTE circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010Spese di trasporto e montaggio relative a mobili ed elettrodomestici agevolati
Nellâusufruire della detrazione per lâacquisto di mobili ed elettrodomestici, è possibile tener conto anche delle spese di trasporto e montaggio?
à possibile calcolare la detrazione del 20% anche sulle spese sostenute per il trasporto e montaggio di mobili ed elettrodomestici per i quali si fa valere la detrazione semprechè le spese siano state sostenute mediante bonifico bancario o postale. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010Diversa intestazione della fattura e del bonifico e diversa titolaritĂ della detrazione del 36% e della detrazione per i mobili
Se le fatture dâacquisto dei mobili sono intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dallâaltro coniuge, chi può avvalersi della detrazione del 20%?
Inoltre, se un coniuge ha sostenuto le spese per la ristrutturazione dellâabitazione e lâaltro le spese per lâarredo, la detrazione del 20% prevista per questâultime spese a chi spetta?
La detrazione per lâacquisto dei mobili ed elettrodomestici, segue le medesime regole della detrazione del 36% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto nel caso in cui non ci sia coincidenza tra lâintestazione della fattura e lâordinante il bonifico, la detrazione per lâacquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dellâobbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione. Nellâipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per lâarredo della medesima abitazione dallâaltro, si ritiene che questâultima detrazione NON POSSA essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)