Hai cercato: - trovate: 1019 faq
-
Pubblicata il: 26-01-2010
Regime dei minimi e partecipazione in societĂ di capitali
Un soggetto che intende iniziare l’attività a decorrere dal mese di febbraio 2010 può adottare il regime dei minimi qualora lo stesso sia anche socio di una srl?
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 9.6.2009 n. 146/E, ha affermato che l’accesso al regime dei minimi è precluso “in tutti i casi in cui il contribuente nello stesso periodo d’imposta ... partecipi a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del t.u.i.r., anche se nel corso di tale periodo d’imposta la partecipazione venga dismessa” ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'art. 116, TUIR. Di conseguenza, nel caso di specie qualora la srl non operi in regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, il soggetto può adottare il regime dei minimi.
Pubblicata il: 26-01-2010Cessione bene ammortizzabile da parte di esportatore abituale
Un soggetto, esportatore abituale, ha acquistato nel 2006 un macchinario senza applicazione dell’IVA per effetto della consegna al fornitore della dichiarazione d’intento.
Ora intende cedere tale bene. Qual è il trattamento ai fini IVA di tale operazione?
Gli esportatori abituali possono, ai sensi dell’art. 8, DPR n. 633/72, effettuare acquisti senza pagamento dell’IVA previa consegna al fornitore della dichiarazione d’intento. La successiva cessione è soggetta ad IVA, non rientrando tale fattispecie nel disposto ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies) che prevede l’esenzione da IVA delle cessioni di beni “acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19- bis1 e 19-bis2”.
Pubblicata il: 26-01-2010Compensazione crediti IVA 2008
In presenza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa al 2008, sono applicabili i nuovi limiti sulle compensazioni effettuate dal 1° gennaio 2010?
Le nuove regole sulle compensazioni del credito IVA, applicabili dal 1° gennaio 2010, non riguardano il credito IVA relativo al periodo d’imposta 2008. Di conseguenza, quest’ultimo può essere liberamente utilizzato per le compensazioni, sia verticali che orizzontali, anche per importi superiori a euro 10.000. Per quanto riguarda le modalità di compensazione di tale credito, non vi è l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate. I contribuenti possono, conseguentemente, continuare ad utilizzare i servizi di home banking o remote banking (CBI) anche per importi superiori ad euro 10.000, purché, come affermato, relativi a compensazioni di credito IVA sorto nel periodo d’imposta 2008.
Pubblicata il: 26-01-2010Credito IVA 2009 superiore a euro 10.000
Il credito IVA relativo all’anno 2009, di importo superiore a euro 10.000, può essere utilizzato in compensazione per importi non superiori a euro 10.000 dopo il 1° gennaio 2010, senza applicare le nuove disposizioni?
In presenza di crediti IVA annuali relativi all’anno 2009, superiori ad euro 10.000, il contribuente può liberamente utilizzare per le compensazioni orizzontali, con altri tributi e contributi, il credito IVA non superiore a euro 10.000 (senza preventiva presentazione della dichiarazione ed anche con modalità diverse dal canale telematico Fisconline o Entratel), già dalla scadenza di gennaio. Nel caso in cui tale importo venga superato (nel conteggio del limite non vanno comunque computate le compensazioni verticali, cioè IVA su IVA), è necessario attenersi alle nuove regole che prevedono la preventiva presentazione della dichiarazione e l’esclusivo utilizzo del canale telematico, nonché l’apposizione del visto di conformità in caso di superamento dell’ulteriore limite di euro 15.000.
Pubblicata il: 26-01-2010Compensazione credito IVA terzo trimestre 2009
Il residuo importo a disposizione relativo al credito IVA del terzo trimestre 2009, risultante dal modello TR presentato nel mese di ottobre 2009, può essere utilizzato in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2010, senza alcuna limitazione?
Le nuove disposizioni si applicano alla compensazione dei crediti trimestrali maturati dal 2010. Di conseguenza, il contribuente può liberamente utilizzare il credito IVA relativo al terzo trimestre 2009, per importi superiori a euro 10.000, a fronte del quale aveva già presentato la relativa istanza infrannuale.Si ritiene che in tal caso potrà essere utilizzata anche una modalità diversa dal canale telematico Fisconline o Entratel.