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Pubblicata il: 12-06-2010
Detrazione d'imposta per le spese relative alla frequenza di corsi di istruzione (Università )
L'attuale sistema di determinazione delle tasse previste dalla maggior
parte delle universita' pubbliche offre la possibilita' per gli studenti di
ottenere delle condizioni di riduzione della rata in relazione al valore
ISEEU del proprio nucleo familiare prevedendo, in assenza di presentazione
di detta certificazione, l'applicazione della tariffa piu' elevata.
La presentazione della certificazione ISEEU non e' obbligatoria ma rappresenta una opportunita' per lo studente finalizzata ad ottenere condizioni agevolate.
L'articolo 15 del Tuir prevede la detrazione per le spese per la frequenza
di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi per gli istituti statali.
Si chiede di conoscere se la misura delle spese per la frequenza di corsi
presso le universita' private debba essere determinata nell'importo massimo
previsto per ogni singolo corso di studio.
L'articolo 15 del Tuir prevede la detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi per gli istituti statali. In base alla circolare 11 del 1987, le spese per la frequenza presso istituti o universita' private danno diritto alla detrazione in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Si conferma, che la misura massima delle tasse stabilita dall'universita' pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente, costituisce il limite entro il quale e' possibile calcolare la detrazione del 19%. (Fonte: circolare n.18/2009)
Pubblicata il: 10-05-2010Servizio di montaggio porte e finestre in Stati UE ed extraUE
Un nostro cliente effettua servizi di montaggio di porte e finestre per conto di una ditta italiana in Stati UE ed extraUE. Qual è il trattamento IVA applicabile dal 2010? Tali servizi non vanno comunque inseriti nei modd. Intra?
I servizi oggetto del quesito possono essere ricompresi nell’ambito della previsione contenuta nel nuovo art. 7-quater, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72, ossia tra “le prestazioni di servizi relativi a beni immobiliâ€. Tali prestazioni sono assoggettate ad IVA in Italia soltanto se l’immobile è ivi situato. Nel caso prospettato quindi la ditta italiana fatturerà il servizio senza applicazione dell’IVA ai sensi della citata lett. a). Si conferma che per tali servizi non è richiesta la presentazione dei modelli Intra.
Pubblicata il: 10-05-2010Detrazione interessi mutuo ipotecario per abitazione di un familiare
Un soggetto ha acquistato un immobile adibito ad abitazione principale soltanto della propria madre. Per far fronte a tale acquisto, il figlio ha stipulato un mutuo ipotecario. Quest’ultimo può detrarre gli interessi passivi relativi a tale mutuo?
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR sono detraibili gli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari. Nel caso in esame, quindi, ancorché l’immobile costituisca l’abitazione principale soltanto della madre, il figlio (proprietario e intestatario del mutuo) può detrarre gli interessi passivi derivanti dal mutuo contratto per l’acquisto di tale immobile. In merito va tuttavia evidenziato che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.6.2002, n. 50/E, se il soggetto beneficia già della detrazione degli interessi passivi derivanti dal mutuo contratto per la propria abitazione principale, lo stesso non può detrarre anche gli interessi derivanti dal mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale di un suo familiare.
Pubblicata il: 04-05-2010Aliquota IVA lavori ristrutturazione albergo
Una società intende ristrutturare l’albergo di proprietà . È possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% ai lavori di ristrutturazione?
Come previsto dal n. 127-quaterdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, sono assoggettate all’aliquota IVA ridotta del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), escluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Poiché gli interventi in esame rientrano nella lett. d) del citato art. 31, alla ristrutturazione edilizia dell’albergo sarà applicabile l’aliquota IVA del 10%. Si evidenzia, per completezza, che alle manutenzioni ordinarie e straordinarie è applicabile “a regime†dal 2010 l’aliquota ridotta del 10% per effetto di quanto disposto dall’art. 2, comma 11, Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010).
Pubblicata il: 04-05-2010Regime dei contribuenti minimi e spese per lavoro occasionale
Un soggetto che adotta il regime dei contribuenti minimi, per l’organizzazione di alcuni eventi, si è avvalso della prestazione occasionale di alcune hostess. L’erogazione dei relativi compensi è
causa di decadenza dal regime dei minimi in considerazione del fatto che i soggetti che applicano tale regime non possono sostenere spese per lavoratori dipendenti e collaboratori?
L’art. 1, comma 96, Legge n. 244/2007 dispone che per aderire al regime dei minimi il soggetto interessato non deve aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, l’erogazione di compensi per prestazioni occasionali non preclude l’applicazione del regime dei minimi in quanto tali spese non sono inquadrabili tra quelle di lavoro dipendente e per rapporti di collaborazione citate dalla norma.