Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 01-03-2010

    Oggetto

    Possessori di immobili in Francia e compilazione modello RW

    Domanda

    Sono possessore di un immobile in Francia e si chiede se vada sempre compilato il quadro RW,(sia che l'immobile sia affittano oppure qualora sia tenuto a disposizione).

    Risposta

    Con la Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 l’Agenzia delle entrate ha modificato l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 4, DL n. 167/1990 (disciplina del monitoraggio fiscale), estendendo l’obbligo di indicare nel modulo RW non solo gli investimenti all’estero per i quali si verifica l’effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, ma anche quelli per i quali la produzione dei predetti redditi è solamente astratta o potenziale. Secondo l’Amministrazione finanziaria, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009, i contribuenti dovranno quindi indicare nel modulo RW, tutti gli investimenti all’estero (compresi gli immobili detenuti in Francia), indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Dal periodo d’imposta 2009 gli immobili detenuti in Francia devono essere quindi sempre indicati nel modulo RW, sezione II (sempreché il valore complessivo degli investimenti all’estero, compresi gli immobili, e delle attività estere di natura finanziaria al termine del periodo d’imposta risulti superiore a 10.000 €), siano essi locati o tenuti a disposizione; si ricorda che precedentemente al periodo d’imposta 2009 gli immobili detenuti in Francia dovevano, invece, essere indicati nel modulo RW solamente se oggetto di locazione.

    Pubblicata il: 01-03-2010

    Oggetto

    Obblighi quadro Rw e conto corrente bancario estero

    Domanda

    Vanno dichiarate le movimentazioni e la giacenza (superiori a 10.000 euro) di un conto corrente presso banca francese contrattualmente infruttifero. Il Conto viene tenuto al solo scopo di pagare le utenze di un villa posseduta in Francia.

    Risposta

    La circolare 48/E del 2009 precisa che per evitare la compilazione del modulo RW in relazione ai conto correnti esteri, il contribuente può dare disposizione all’istituto bancario estero di trasferire su un conto corrente italiano gli interessi maturati sul conto estero, consentendo in tal modo alla banca italiana di operare la ritenuta d’ingresso ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. Circ. 19 giugno 2002, n. 54/E). In questo caso, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 167 del 1990, non sussiste l’obbligo di compilazione del modulo RW ed inoltre è assolto in via definitiva l’onere dichiarativo dei relativi redditi. La circolare, inoltre, precisa che qualora i conti non siano produttivi di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dalla banche estere documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza. Si ritiene, quindi, che l'interessato debba in ogni caso dare mandato alla banca estera di effettuare il trasferimento automatico degli interessi. Nel caso in cui il conto sia infruttifero, il trasferimento automatico, ovviamente, non avrà luogo, e il cliente dovrà, quindi, dimostrare, evidentemente attraverso l'esibizione dei fogli informativi della banca, che, nel periodo considerato, il conto è stato infruttifero.

    Pubblicata il: 24-02-2010

    Oggetto

    Locazioni di posti barca

    Domanda

    Una ditta svolge l’attività di gestione di una banchina nell’ambito di un porto italiano.
    Prevalentemente i clienti sono soggetti privati sia italiani che comunitari. Qual è il trattamento IVA da applicare ai servizi di ormeggio a decorrere dal 2010 effettuati nei confronti di ditte comunitarie?

    Risposta

    Innanzitutto va individuata la qualificazione dell’operazione in esame. Sul punto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 19.1.2010, n. 1/E “in tema di posti barca occorre richiamare, invece, la sentenza della Corte di Giustizia del 3 marzo 2005 (causa 428/02), con la quale la Corte di Giustizia, pronunciandosi in relazione al trattamento IVA di operazioni di locazione in un porto per imbarcazioni da diporto – sia di posti barca in acqua sia di posti a terra per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni –, ha affermato che dette operazioni vanno ricondotte alla nozione comunitaria di «locazione di beni immobili» ma, più in particolare, sono ricomprese nelle «locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli»â€. Di conseguenza, stante la suddetta qualificazione, il trattamento IVA applicabile dal 2010 è contenuto nel nuovo art. 7-quater, DPR n. 633/72. In particolare in base alla lett. a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si considerano effettuate in Italia quando l’immobile è ivi situato. Quindi le operazioni in esame sono da assoggettare ad IVA in Italia anche se rese nei confronti di soggetti passivi comunitari. Per completezza, ancorché i servizi siano effettuati a soggetti passivi comunitari, per gli stessi non sussiste l’obbligo di presentare i modd. INTRA.

    Pubblicata il: 24-02-2010

    Oggetto

    Esonero presentazione comunicazione dati IVA

    Domanda

    Una società chiude la dichiarazione IVA relativa al 2009 con un credito pari a circa € 9.000. È possibile presentare la dichiarazione in forma autonoma nel mese di febbraio in modo da non dover presentare la comunicazione dati IVA?

    Risposta

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E “… i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale IVA, possono anticipare tale dichiarazione presentandola in forma autonoma, anziché unificata (all’interno del modello UNICO), dal 1º febbraio al 30 settembre di ciascun anno. Si evidenzia che in base al tenore letterale della norma, tale nuova ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO riguarda tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito IVA annuale, anche se di importo inferiore o pari a 10.000 euro … In conclusione, gli unici soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO restano i contribuenti che determinano un saldo IVA a debitoâ€. La stessa Agenzia specifica altresì che “coloro che presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento (anche al fine di utilizzare in compensazione il credito di importo superiore a 10.000 euro a decorrere dal giorno 16 del mese di marzo) sono esonerati dal presentare la «comunicazione dati IVA», che normalmente, ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 1, deve essere presentata entro il mese di febbraio di ciascun annoâ€. Di conseguenza la società in esame può presentare il mod. IVA 2010, relativo al 2009, nel mese di febbraio ed usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa a tale anno, ancorché il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione sia inferiore a € 10.000.

    Pubblicata il: 27-01-2010

    Oggetto

    I.V.A SULLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLA CALDAIA

    Domanda

    La manutenzione periodica annuale della caldaia è soggeta all'i.v.a. del 10% o 20% ? Tenendo presente che i centri di assistenza emettono quasi esclusivamente per gli edifici residenziali la ricevuta fiscale.
    Chiedo inooltre una delucidazione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.
    Grazie

    Risposta

    Alle prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, si rende applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi dell'art. 7, co.1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Sulla base della citata disposizione la medesima aliquota si applica, in linea generale, anche ai beni forniti dal prestatore del servizio per la realizzazione dell'intervento di recupero. Immobili interessati all'agevolazione fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Devono ritenersi tali: a) Unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. L'agevolazione si applica ai lavori eseguiti sulle singole unita' abitative indipendentemente dalla tipologia dell'edificio del quale esse sono parte, e quindi anche nel caso in cui risulti prevalente la destinazione non abitativa. b) Interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa i quali assumono rilievo, ai fini dell'agevolazione in esame, per quanto concerne gli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni. A tali interventi l'aliquota del 10 per cento si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unita' non abitative situate nell'edificio. Devono considerarsi "a prevalente destinazione abitativa" i fabbricati aventi piu' del cinquanta per cento della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato; in assenza di un espresso richiamo alla legge n. 408 del 1949 (Legge Tupini) e successive modificazioni, per classificare gli immobili come edifici a prevalente destinazione abitativa non e' richiesta anche l'ulteriore condizione che non possa essere adibito ai negozi piu' del venticinque per cento della superficie non abitativa. c) Edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa, individuata secondo i criteri di cui alle lettere precedenti. Tali edifici, per la cui definizione si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 151/E del 9 luglio 1999, rientrano nella previsione agevolativa in esame, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), in quanto il termine "privato", contenuto nella norma, non e' riferito alla natura pubblica o privata del possessore dell'immobile, ma alla circostanza che questo venga adibito a dimora di soggetti privati. d) Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettivita'. Restano esclusi dall'ambito oggettivo della norma in esame, in quanto, come gia' chiarito con la richiamata circolare n. 151/E, privi del carattere di stabile residenza, gli altri edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della citata legge n. 659 del 1961, quali scuole, caserme, ospedali. e) Pertinenze di immobili abitativi. Gli immobili funzionalmente connessi all'unita' abitativa, tali da costituirne pertinenza ai sensi dell'art. 817 del codice civile, come gia' precisato con la circolare n. 247/E, devono ritenersi compresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione. 2. Tipologia degli interventi agevolati L'art. 7, comma 1, lett. b), prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c), e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, consistenti, rispettivamente, in interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di recupero e restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia. Non vengono tuttavia abrogate le disposizioni che già prevedono, in materia di aliquote IVA, un trattamento agevolato per gli interventi di recupero edilizio, le quali, in quanto piu' favorevoli, vengono espressamente fatte salve. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere comprese, a titolo esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici. Il beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalita', compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui. Resta inteso che, ove in base al contratto di manutenzione vengano rese anche altre prestazioni, che non consistono nella realizzazione degli interventi di recupero, per le quali non sia indicato un distinto corrispettivo (quali ad esempio la copertura assicurativa della responsabilita' civile verso terzi), l'agevolazione in questione non si rende applicabile poiche' l'oggetto del contratto e' costituito da una prestazione complessa a fronte di un corrispettivo unitario. Qualificazione degli interventi Gli interventi edilizi sono, innanzitutto, quelli definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, ma anche altri, che traggono la loro definizione da specifici provvedimenti legislativi. Risulta necessario, pertanto, esaminare le varie definizioni introdotte nel 1978 al fine di specificare la diversa portata di ciascuna categoria di intervento. E' necessario, comunque, integrare la disciplina generale di ogni singola categoria definita nella legge n.457/1978 con le eventuali maggiori specificazioni o limitazioni contenute negli strumenti urbanistici generali o nei regolamenti edilizi. Di seguito si riporta la nozione di ogni categoria di intervento con una elencazione esemplificativa dei lavori: Manutenzione ordinaria (lett. a), art. 31, legge 457/1978: Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Dalla definizione di legge sopra riportata si deduce che gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonche' tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici,con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria e' il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici,attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi: - la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione; - la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); - rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; - rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; - rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; - sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; - riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; - riparazione recinzioni; - sostituzione di elementi di impianti tecnologici; - sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso; -- Manutenzione straordinaria (lett. b), art. 31, legge n.457/1978). Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unita' immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente. A titolo esemplificativo,sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi: - sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso; - realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza,canne fumarie; - realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici; - realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unita' immobiliari e dell'edificio; - consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; - rifacimento vespai e scannafossi; - sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta; - rifacimento di scale e rampe; - realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; - sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; - sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unita'immobiliare; - realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; - interventi finalizzati al risparmio energetico; (riferimento circolare ministeriale n. 71 del 7.04.2000)