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Pubblicata il: 18-01-2011
Regime dei minimi e soggetto esonerato dallo scontrino fiscale
Un soggetto esercente l’attività di calzolaio dal 2011 entra nel regime dei minimi avendo conseguito nel 2010 un ammontare di ricavi inferiore a € 30.000. Può continuare a non emettere lo scontrino fiscale?
La risposta è affermativa. Va tenuto presente che, fatti salvi gli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24, DPR n. 633/72, le prestazioni dei calzolai, che non si avvalgono di collaboratori o dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. u), DPR n. 696/96, non sono soggette all’obbligo di rilascio dello scontrino / ricevuta fiscale. Inoltre, i soggetti che adottano il regime dei minimi, ancorché esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e dagli altri obblighi di cui al DPR n. 633/72, sono comunque obbligati alla certificazione dei corrispettivi ex art. 24, DPR n. 633/72, ovvero sono tenuti a documentare le operazioni mediante il rilascio dello scontrino / ricevuta fiscale. Il caso proposto è stato esaminato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.4.2009, n. 108/E, nella quale, dopo aver specificato che “il regime dei minimi è stato introdotto per semplificare al massimo gli adempimenti a carico dei contribuenti interessati”, ha aggiunto che “sarebbe paradossale” che gli stessi “debbano rinunciare ai particolari esoneri documentali, ossia a semplificazioni di cui già fruiscono in ragione della particolare attività esercitata”. Conseguentemente, l’Agenzia precisa che i soggetti esonerati dall’obbligo di certificazione, elencati nel citato art. 2, DPR n. 696/96, possono: – accedere al regime dei minimi, qualora ne sussistano i requisiti; – continuare a beneficiare dell’esonero del rilascio dello scontrino / ricevuta fiscale. Tuttavia, l’accesso al regime dei minimi comporta l’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite l’annotazione dell’ammontare complessivo giornaliero nel registro dei corrispettivi entro il giorno,non festivo, successivo.
Pubblicata il: 18-01-2011Cessione auto usata a soggetto UE
Una srl deve vendere ad un operatore comunitario un’autovettura usata. All’atto dell’acquisto ha detratto il 10% dell’IVA a credito. Può applicare il regime del margine e, quindi, non avendo margine positivo non assoggettare ad IVA la cessione? Oppure deve emettere una fattura non
imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, DL n. 331/93?
Il regime del margine disciplinato dagli artt. 36 e seguenti, DL n. 41/95, è applicabile alle cessioni di “beni usati” acquistati, in linea generale, da privati. Lo stesso è applicabile anche in relazione agli acquisti da soggetti passivi per i quali l’IVA a credito all’acquisto non è stata detratta, ovvero che hanno applicato, in sede di cessione, tale regime. In base all’art. 30, comma 6, Legge n. 388/2000 il regime in esame è applicabile altresì alle cessioni di beni acquistati con applicazione dell’IVA sul 10% - 15%. Di conseguenza alla cessione sopra prospettata non è possibile applicare il regime del margine; la stessa, essendo realizzata tra due soggetti UE, rappresenta una cessione intracomunitaria e pertanto sarà fatturata in regime di non imponibilità ex art. 41, DL n. 331/93. Si rammenta che per la stessa sussiste l’obbligo di presentare gli appositi modd. Intra.
Pubblicata il: 18-01-2011Vendita di una lampada funeraria da parte di un’impresa di pompe funebri
Un’impresa di pompe funebri vende ad un privato una lampada funeraria da installare su un loculo di proprietà dello stesso. Tale cessione può usufruire dell’esenzione ai fini IVA?
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 27), DPR n. 633/72 “le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri” sono, ai fini IVA, operazioni esenti. In merito alle prestazioni rese da imprese di pompe funebri, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 29.11.2002, n. 376/E, ha precisato che sono “esenti da Iva, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 27) del D.P.R. n. 633 del 1972 così come chiarito nella risoluzione n. 551603 del 5 luglio 1989, le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri quali il disbrigo di pratiche, l'allestimento della camera ardente, il trasporto feretro, le cessioni del feretro e delle corone mortuarie, prestazioni che sono esenti a prescindere dal soggetto che le effettua, stante il carattere oggettivo dell'esenzione”. La vendita di articoli funerari da parte di un’impresa di pompe funebri, come nel caso di specie, non configurando una prestazione propria dei servizi di pompe funebri, ai sensi del citato art. 10, comma 1, n. 27), va assoggettata ad IVA con l’aliquota ordinaria del 20%.
Pubblicata il: 10-12-2010Contribuente minimo e superamento limite dei compensi incassati
Un contribuente sta adottando il regime dei minimi con emissione delle fatture senza applicazione dell’IVA. Considerando le fatture che dovrà incassare a dicembre si verificherà il superamento del limite di € 30.000 di oltre il 50%.
Quali adempimenti dovrĂ effettuare visto che giĂ dal 2010 dovrĂ uscire da tale regime?
A seguito del superamento del limite dei compensi di oltre il 50% (€ 45.000) si verifica già dal 2010 la fuoriuscita dal regime dei minimi. Relativamente ai compensi conseguiti dopo tale momento il contribuente dovrà provvedere ad addebitare l’IVA in fattura al proprio cliente. Per i compensi in relazione ai quali non è stata addebitata l’IVA in fattura, in applicazione delle regole previste per il regime dei minimi, si dovrà procedere con lo scorporo dell’imposta dal corrispettivo indicato in fattura. Il contribuente dovrà quindi: - istituire i registri IVA entro il termine per l’effettuazione della liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è stato superato il limite; - adempiere agli ordinari obblighi in relazione alle operazioni che determinano il superamento del limite e per quelle effettuate successivamente; - annotare nei registri IVA i corrispettivi delle prestazioni di servizi e degli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale. L’IVA a debito delle predette operazioni, al netto dell’IVA detraibile riferita agli acquisti,va computata ai fini della determinazione del saldo annuale, da versare entro il 16.3.2011, senza applicazione di sanzioni o interessi. Non è necessario pertanto effettuare le liquidazioni dei mesi o trimestri precedenti a quello di superamento del limite dei compensi; - effettuare l’eventuale rettifica della detrazione (a favore) ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, DPR n. 633/72, con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti alla data del 31.12.2009. Va sottolineato, infine, che il contribuente in esame è obbligato, come previsto dall’art. 1, comma 111, Finanziaria 2008, all’applicazione del regime ordinario per i successivi 3 anni. Considerata l’applicazione del principio di cassa, è comunque possibile evitare il superamento del limite di € 45.000 “rinviando” alcuni incassi al 2011, in modo tale da poter ancora applicare il regime dei minimi per il 2010.
Pubblicata il: 24-11-2010SocietĂ di persone cessata nel 2010 e obblighi dichiarativi
Una società di persone ha cessato l’attività ed è stata sciolta con atto notarile in data 5.10.2010.
Entro quale termine deve essere versato il saldo IRAP e vanno presentate le dichiarazioni fiscali?
Tenendo presenti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.6.2002, n. 48/E, la dichiarazione dei redditi di una società di persone cessata nel corso del 2010 va presentata entro il 30.9.2011, ossia entro il medesimo termine previsto per le società in normale attività che chiudono il periodo d’imposta al 31.12.2010. Analogamente la dichiarazione IRAP e la dichiarazione IVA annuale vanno presentate, in forma autonoma, entro il 30.9.2011. Il versamento dell’IRAP dovuta a saldo per il 2010 va effettuato entro il 16.6 o 16.7.2011 + 0,40%,mentre l’IVA risultante dalla dichiarazione annuale va versata entro il 16.3.2011.