Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 01-03-2010

    Oggetto

    Visto di conformitĂ  dichiarazione annuale IVA

    Domanda

    E' necessario il visto di conformitĂ  per una dichiarazione IVA con credito pari a 35.000,00 euro, di cui solo 9.500,00 saranno compensati con altri tributi diversi dall'IVA?

    Risposta

    Il settimo comma dell'articolo 10 D.L. n. 78 del 2009 prevede che il contribuente che abbia intenzione di compensare crediti IVA per un importo annuo maggiore di 15.000 euro, oltre a dover presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge detto credito, deve far apporre sulla stessa il visto di conformità o, alternativamente farla sottoscrivere dal soggetto che esercita il controllo contabile. La circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010 ha chiarito che le nuove disposizioni si riferiscono solo alla compensazione orizzontale di crediti IVA per un importo superiore a 10.000 euro annui mentre, sotto tale importo e per le compensazioni IVA da IVA le regole rimangono invariate. La risposta al quesito è, quindi, negativa; il contribuente che ha intenzione di utilizzare, in compensazione orizzontale, 9.500 euro annui non ha la necessità di far apporre il visto di conformità sulla sua dichiarazione e nemmeno l'obbligo della preventiva presentazione della stessa.

    Pubblicata il: 01-03-2010

    Oggetto

    Compensazione credito iva 2009

    Domanda

    Se il credito iva 2009 e inferiore a € 10.000 posso iniziare a compensare prima dell'invio della dichiarazione Iva? Qualora avessi compensato in data 16 gennaio 2010 Iva 2009 incorro in sanzioni?

    Risposta

    Con l'articolo 10 del D.L. n. 78 del 2009 sono state introdotte nuove regole in merito alle compensazioni orizzontali dei crediti IVA. Nello specifico tale norma introduce l'obbligo, per chi intende compensare crediti IVA per un importo annuo superiore a 10.000 euro, di presentare preventivamente la dichiarazione o l'istanza da cui detto credito emerge e, nel caso l'importo della compensazione annua sia superiore a 15.000 euro, la dichiarazione annuale IVA da cui emerge il credito deve recare il visto di conformità. Per quanto riguarda crediti compensati per importi fino a 10.000 euro non cambia niente dalla disciplina previgente, come espressamente chiarito dalla Circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010; nel caso in oggetto, dunque, la compensazione del credito IVA 2009 risultante inferiore a 10.000 euro può essere iniziata prima della presentazione della dichiarazione IVA e quindi la compensazione effettuata il 16 gennaio risulta regolare. (FONTE TELEFISCO 2010)

    Pubblicata il: 01-03-2010

    Oggetto

    Compensazione credito iva 2009

    Domanda

    Vorrei sapere se è necessario il visto di confermità in caso di utilizzo di un credito iva 2009, superiore a euro 15.000,00 , per pagare con ravvedimento operoso l'iva annuale 2008.

    Risposta

    Le nuove norme sulla compensazione dei crediti IVA riguardano espressamente la compensazione orizzontale, disciplinata dall’articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, la compensazione interna o verticale e cioè la compensazione dei crediti IVA con i debiti IVA derivanti da acconto, saldo o liquidazione periodica, non risulta, dunque, assoggettata alle nuove limitazioni previste con il D.L. n. 78 del 2009. In tal senso si è espressa anche la circolare dell’Amministrazione Finanziaria n. 1/E del 15 gennaio 2009, chiarendo che l’utilizzo del credito IVA in compensazione in F24, con debiti scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al limite dei 10.000 euro né a quello dei 15.000 euro ai fini dell'apposizione del visto di conformità. Nel caso prospettato, dunque, non risulta necessario il visto di conformità poiché l'importo del credito IVA 2009 viene utilizzato per compensare un debito IVA e, come detto, tale compensazione non concorre ai limiti previsti dall'articolo 10 del D.L. n. 78 del 2009; le uniche somme che andranno ad incidere su detti limiti saranno quelle utilizzate per compensare la sanzione e gli interessi del ravvedimento operoso. (FONTE TELEFISCO 2010)

    Pubblicata il: 01-03-2010

    Oggetto

    Credito Iva anno 2008

    Domanda

    Un soggetto ha un credito IVA anno 2008 di 20 mila euro, non chiesti a rimborso ma riportati come eccedenza d'imposta da compensare. Al 31.12.2009 il credito IVA anno 2008 residuo e pari ad euro 16 mila. Si chiede, con decorrenza 01/01/2010, sia possibile compensare il suddetto credito senza dovere apporre un visto di conformità (perchè riferito all'anno 2008), ovvero sommarlo con il credito maturato nell'anno 2009 e sottoporlo con dichiarazione IVA 2010 a visto di conformità?

    Risposta

    L'Amministrazione Finanziaria è intervenuta a chiarire i dubbi circa l'applicazione delle nuove norme sulle compensazioni, dettate dall'articolo 10 del Decreto Legge n. 78 del 2009. Con il comunicato stampa del 2 luglio 2009 era stato già specificato che le nuove norme avrebbero avuto effetto dal 1° gennaio 2010 ma non chiariva se, dopo tale data, qualsiasi compensazione avrebbe dovuto soddisfare le nuove regole a prescindere dal momento di formazione del credito IVA, se avvenuta nel 2009 o in esercizi precedenti. A dare maggiore chiarezza è intervenuta la circolare n. 1/E del 15 gennaio del 2010 in cui, oltre a ribadire che le nuove norme trovano applicazione dal 1° gennaio 2010, viene specificato che, le stesse, riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze che verranno presentate a partire da tale data. Si può quindi affermare che, nel caso prospettato, il contribuente potrà utilizzare il residuo credito maturato nel 2008, pari a 16.000 euro, in compensazione anche dal 1° gennaio 2010 senza doverlo assoggettare alle nuove disposizioni che richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione per poter compensare un credito superiore a 10.000 euro e l'apposizione, sulla stessa dichiarazione, del visto di conformità se il credito compensato è superiore a 15.000 euro. Viene anche specificato che il credito residuo, una volta presentata la dichiarazione, perde la sua stratificazione e si somma con il credito maturato nell'anno 2009, con le relative regole sul modello F24 tramite agenzia e il visto di conformità. (FONTE TELEFISCO 2010)

    Pubblicata il: 01-03-2010

    Oggetto

    Compilazione Quadro RW

    Domanda

    In caso di immobile detenuto all'estero in uno stato che non ne prevede la tassazione ai fini delle imposte dirette, destinato ad uso personale e per il quale vige un usufrutto, l'indicazione nel quadro RW di unico 2010 compete al nudo proprietario o all'usufruttuario ?

    Risposta

    Con la Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009, i contribuenti dovranno indicare nel modulo RW (sempreché il loro ammontare complessivo al termine del periodo d’imposta risulti superiore a 10.000 €) non soltanto tutte le attività estere di natura finanziaria, ma anche tutti gli investimenti all’estero di altra natura (anche gli immobili destinati ad uso personale), indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Tra gli investimenti all’estero da indicare nella sezione II del quadro RW sono compresi anche i diritti reali sugli immobili; ne deriva che sia il nudo proprietario che l’usufruttuario devono indicare nella sezione II del quadro RW il valore del rispettivo diritto reale (nuda proprietà, usufrutto), se singolarmente detengono investimenti all’estero (compreso il rispettivo diritto reale) e attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo al termine del periodo di imposta superiore a 10.000 €. Per individuare il valore dei singoli diritti reali si deve fare riferimento primariamente all’eventuale corrispettivo stabilito nel contratto di costituzione del diritto reale; in mancanza, si può fare riferimento ai metodi di determinazione del valore dei diritti reali utilizzati nell’ambito dell’applicazione dell’imposta di registro (ad esempio, ai sensi degli artt. 47, co. 1, e 46, co. 2, lett. c), TUR, il valore di un diritto di usufrutto costituito per tutta la vita del beneficiario si calcola moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso legale di interesse e moltiplicando ulteriormente il prodotto così ottenuto per il coefficiente corrispondente all’età del titolare del diritto reale).