Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1019 faq

    Pubblicata il: 22-04-2010

    Oggetto

    Acquisto di servizi effettuati da soggetti residenti in Inghilterrra non dotati di partita IVA

    Domanda

    Un nostro associato, che produce mobili, si avvale di un soggetto Inglese per la commercializzazione dei propri mobili in Inghilterra. Da tale soggetto riceve due tipi di fatture: una fattura per provvigioni quando il nostro artigiano vende dei mobili grazie al'intervento del soggetto Inglese; una fattura relativa a consulenze generiche effettuate in Inghilterra a potenziali clienti. Facendo presente che il prestatore del servizio inglese, con lettera su carta intestata, ha comunicato che sebbene detenga un numero d'iscirzione (non si capisce bene dove) dichiara esplicitamente che il regime da loro applicato in Inghilterra non richiede alcuna registrazione ai fini IVA (Value Added Tax - VAT). Pertanto si chiede di conoscere come ci si debba comportare per la registrazione delle fatture ricevute e quale modalità adottare per la compilazione dei modelli INTRASTAT non essendo in possesso del numero di partita IVA del fornitore inglese.

    Risposta

    L'operazione, pur qualificabile come prestazione di servizi posta in essere tra due soggetti passivi (business to business) potrebbe non assumere rilevanza ai fini dell'assolvimento dell'IVA nel paese del committente in quanto l'operatore inglese applica un regime di esonero dal tributo privo, quindi, di soggettività IVA (elemento riscontrabile è nel fatto che il contribuente non è identificato ai fini IVA). Il contribuente inglese, come peraltro avviene per il nostro regime dei minimi, non dovrebbe avere diritto alla detrazione dell'imposta sui propri acquisti conseguentemente i suoi corrispettivi dovrebbero incorporare l'Iva assolta a monte. Si ritiene, quindi, che le operazioni poste in essere non siano qualificabili come operazioni intracomunitarie similmente a quanto avviene per i soggetti operanti nel regime dei minimi. La circolare dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E fornisce elementi riguardo ai contribuenti minimi, in particolare, al paragrafo 3.1.3 - Esclusione del diritto di rivalsa e di detrazione - in cui chiarisce che: "I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l'Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta. (..omissis.) Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di soggetti appartenenti ad altro stato membro dell'Unione Europea non sono considerate, ai sensi del comma 116, cessioni intracomunitarie ma cessioni interne senza il diritto alla rivalsa. In tale ipotesi, il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, soggetta al regime in esame, "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331". Le medesime considerazioni dovrebbero valere, per analogia, anche per le prestazioni di servizi rese dall'operatore inglese a favore dell'impresa italiana. Si segnala che la questione è stata rappresentata all'Agenzia delle entrate con la richiesta di affrontare detta specifica problematica nella circolare esplicativa della nuova disciplina Iva sulle prestazioni di servizi, di cui si attende la sua pubblicazione. Si ritiene, da ultimo, che l'impresa italiana non sia tenuta ad integrare la fattura né ad assolvere l'Iva in Italia né infine a compilare il modello INSTRASTAT, salvo diverso orientamento dell'Agenzia delle entrate.

    Pubblicata il: 23-03-2010

    Oggetto

    Trasporto di beni nazionale per conto di ditta svizzera

    Domanda

    Una ditta di autotrasporti italiana ha effettuato un trasporto di beni interamente nel territorio italiano per conto di una ditta svizzera. È corretto fatturare senza IVA tale servizio?

    Risposta

    La risposta è affermativa. Alla prestazione di servizi in esame infatti è applicabile il nuovo regime di tassazione dei servizi introdotto dal D.Lgs. n. 18/2010. Di conseguenza la ditta italiana emette nei confronti del proprio cliente svizzero (soggetto passivo) una fattura senza IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72. Si rammenta che per tale prestazione non sussiste l’obbligo di presentare i modd. Intra.

    Pubblicata il: 11-03-2010

    Oggetto

    Spese incrementative fabbricato e scorporo valore terreno

    Domanda

    Una società è proprietaria di un fabbricato iscritto in contabilità al lordo del valore del terreno. Fiscalmente è stato comunque scorporato il 20% riferito al terreno con conseguente indeducibilità del relativo ammortamento.
    Nel 2009 sono stati effettuati degli interventi sul fabbricato (spese di ammodernamento) per un valore di circa € 250.000 contabilizzati in aumento del valore dello stesso.
    Sul maggior valore contabile del fabbricato derivante dalla capitalizzazione delle spese deve essere operato lo scorporo del 20% riferibile al terreno?

    Risposta

    Ai fini fiscali l’ammortamento del terreno è indeducibile. Se l’area non è stata autonomamente acquistata, al fine di determinare il relativo costo è necessario assumere il maggior valore tra il costo complessivo iscritto in bilancio nell’anno di acquisto e quello determinato applicando il 20% (30% per i fabbricati industriali) al costo complessivo stesso. In particolare l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 16.2.2007, n. 11/E, richiamando il comma 8, dell’art. 36, DL n. 223/2006 ha affermato che “il costo complessivo (area più fabbricato) su cui applicare le percentuali del 20% o 30% deve essere assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati nonché delle rivalutazioni effettuate, le quali, pertanto, sono riferibili esclusivamente al valore del fabbricato e non anche a quello dell'areaâ€. Di conseguenza, una volta quantificato il valore riferito all’area, da scorporare dal costo complessivo, lo stesso, ancorché sul bene siano successivamente sostenute spese incrementative, non subisce ulteriori modifiche.

    Pubblicata il: 01-03-2010

    Oggetto

    Rimborso IRAP anni pregressi

    Domanda

    Il rimborso IRAP riferito ad annualità pregresse oggetto di apposita istanza nel mese di dicembre 2009, deve essere contabilizzato obbligatoriamente nel bilancio 2009?

    Risposta

    Il rimborso IRAP per gli anni pregressi deve essere rilevato secondo il principio di competenza econimica, oltre che in base al principio di prudenza. Pertando, qualora non sussistano dubbi circa l'importo ed il diritto allo stesso, il rimborso dovrà essere evidenziato nel bilancio dell'esercizio 2009. Si ricorda inoltre che tale componente positivo dovrà essere oggetto di una variazione fiscale in diminuzione in sede di compilazione del modello UNICO in quanto non dovrà partecipare alla formazione del reddito dell'esercizio.

    Pubblicata il: 01-03-2010

    Oggetto

    Esonero Comunicazione dati IVA

    Domanda

    In caso di saldo iva 2009 a debito, è possibile evitare di inviare la comuniczione dati iva se entro il 28 febbraio invio la dichiaraione annuale IVA?

    Risposta

    Il secondo comma dell’articolo 10 del D.L. n. 78 del 2009 ha disposto diverse modifiche al DPR n. 322 del 1998 per armonizzarlo con le novità introdotte in merito all’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA. Il punto 2.1 del suddetto comma 2 ha modificato l’articolo 3, comma 1 del DPR n. 322 del 1998 introducendo un ulteriore periodo che consente ai contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione annuale, anche se di importo inferiore o pari a 10.000 euro, di presentare la dichiarazione in forma autonoma. Dalla lettura di tale disposizione si evince che, nel caso in cui dalla dichiarazione non emerga un credito, il contribuente non potrà optare per la dichiarazione in forma autonoma ma dovrà presentare la dichiarazione unificata. Il successivo punto 2.4 del comma 2 dell’articolo 10, introduce una semplificazione agli adempimenti per quei soggetti che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma entro l’ultimo giorno di febbraio; infatti, viene aggiunto un periodo all’articolo 8-bis, comma 2 del DPR n. 322 del 1998 con cui si concede, a tali soggetti, l’esonero dalla comunicazione annuale dati IVA. Dalla lettura combinata delle due modifiche al DPR n. 322 del 1998 si comprende come la risposta al quesito proposto debba essere negativa poiché il soggetto, trovandosi con un saldo IVA 2009 a debito, non può optare per la dichiarazione IVA autonoma ma dovrà presentare la dichiarazione unificata entro i termini normali, così facendo non rientra tra i soggetti esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA. (FONTE TELEFISCO 2010)