Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 28-04-2011

    Oggetto

    Lavori su immobile all’estero

    Domanda

    Una ditta italiana deve fare un lavoro su un immobile in Slovenia. Parte del lavoro è subappaltato ad un artigiano italiano.
    È corretto ritenere che per la prestazione effettuata in Slovenia l’artigiano italiano debba emettere alla ditta italiana una fattura senza IVA ex art. 7-quater, DPR n. 633/72?

    Risposta

    La risposta è affermativa. Infatti, l’artigiano italiano effettua una prestazione di servizi su un immobile situato in Slovenia, la quale ai sensi dell’art. 7-quater, lett. a), DPR n. 633/72, non è rilevante in Italia in quanto l’immobile non è ivi situato. Va evidenziato che per la fattispecie in esame non è richiesta la presentazione dei modd. Intra. È in ogni caso necessario verificare quali adempimenti IVA l’artigiano è tenuto ad effettuare in Slovenia in base alla normativa ivi vigente.

    Pubblicata il: 28-04-2011

    Oggetto

    Applicazione “cedolare secca†per locazioni “uso foresteriaâ€

    Domanda

    Un soggetto privato ha in corso un contratto di locazione di un appartamento “uso foresteria†nei confronti di una srl.
    È possibile optare per la tassazione sostitutiva della cedolare secca?

    Risposta

    Come previsto espressamente dal D.Lgs. n. 23/2010 non è possibile applicare la “cedolare secca†in caso di locazioni immobiliari uso abitativo effettuate nell’ambito di un’attività d’impresa. In linea generale pertanto la “cedolare secca†è limitata ai locatori “privatiâ€. Non sono previsti specifici requisiti in capo allo “status†dell’inquilino. Quindi anche per la locazione in esame dovrebbe essere possibile da parte del locatore (soggetto privato) optare per la “cedolare seccaâ€. Va sottolineato, comunque, che come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 7.4.2011 è richiesto espressamente che la locazione sia “per finalità abitativeâ€. Sul punto è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate confermi tale interpretazione.

    Pubblicata il: 28-04-2011

    Oggetto

    Anno di sostenimento delle spese per lavori condominiali per detrazione 36%

    Domanda

    Per alcuni interventi di manutenzione eseguiti su parti comuni condominiali l’amministratore ha provveduto al pagamento della relativa fattura con bonifico bancario nel 2011.
    I condomini, con riferimento a dette spese, in base alle quote di spettanza comunicate dall’amministratore, hanno eseguito un primo versamento nel 2010 e un secondo versamento nel 2011.
    Detti condomini, considerato che per le persone fisiche “privati†va applicato il principio di cassa, possono fruire della detrazione IRPEF del 36% nel mod. UNICO 2011 relativo al 2010 per il versamento effettuato in tale anno?

    Risposta

    La risposta è negativa in quanto, al fine di individuare l’anno di sostenimento delle spese relative ad interventi effettuati sulle parti condominiali, ferma restando l’applicazione del principio di cassa, assume rilevanza la data di pagamento delle stesse da parte dell’amministratore. In merito il Ministero delle Finanze nella Circolare 1.6.99, n. 122/E, confermando quanto affermato nella precedente Circolare 24.2.98, n. 57/E, ha infatti precisato che “ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dallo stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonificoâ€. Nel caso di specie, quindi, se alla data di presentazione della propria dichiarazione i condomini hanno effettivamente versato gli importi a loro addebitati in base alle relative quote di spettanza, gli stessi potranno beneficiare della detrazione del 36% nel mod. UNICO 2012 relativo al 2011 (anno in cui l’amministratore ha effettuato il pagamento) considerando la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi in esame (somma del primo e secondo versamento).

    Pubblicata il: 15-03-2011

    Oggetto

    Regime nuove iniziative e inizio attività

    Domanda

    Un professionista ha iniziato l'attività nel mese di aprile 2010, optando per il regime delle nuove iniziative di cui all'art. 13, Legge n. 388/2000. Tra i requisiti richiesti per l'accesso a tale regime è
    previsto che non debba essere superato il limite di € 30.987,41 di compensi annui.
    Considerato che ha incassato compensi per circa € 25.000, nell'anno di inizio dell'attività il limite va ragguagliato in base ai mesi di esercizio dell'attività?

    Risposta

    Per l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 13, Legge n. 388/2000 a favore delle persone fisiche che intraprendono una nuova attività d'impresa ovvero di lavoro autonomo è richiesto, tra l'altro: • per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, che l'ammontare di ricavi realizzati sia non superiore a € 30.987,41; • per le imprese aventi per oggetto altre attività, che l'ammontare di ricavi realizzati sia non superiore a € 61.874,83; • per i lavoratori autonomi, che l'ammontare di compensi incassati sia non superiore a € 30.987,41. In merito alla necessità o meno di procedere al ragguaglio dei ricavi/compensi nell'anno di inizio dell’attività, ai fini della verifica della predetta condizione per l'applicazione del regime, la disposizione in esame non contiene alcuna precisazione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.6.2002, n. 55/E, in risposta al quesito di un contribuente che aveva iniziato l’attività il 1° febbraio ha escluso la necessità del ragguaglio specificando che: “La norma non stabilisce che l'ammontare dei compensi o ricavi debba essere ragguagliato ad anno; pertanto, nel caso prospettato, deve farsi riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo 1° febbraio - 31 dicembre.â€

    Pubblicata il: 15-03-2011

    Oggetto

    Contribuente minimo 2011 e imputazione compensi 2010 percepiti nel 2011

    Domanda

    Un professionista nel 2010 ha fatturato € 40.000 di cui ha incassato nel medesimo anno € 29.000.
    Nel 2011 può diventare minimo rispettando il limite degli acquisti nel triennio? I restanti compensi (€ 11.000) vanno dichiarati nel 2011?

    Risposta

    L’art. 1, comma 96, lett. a), Finanziaria 2008 prevede, tra le condizioni per poter applicare il regime dei minimi, che i ricavi e/o compensi non debbano superare l’ammontare di € 30.000. Per la verifica di tale limite i ricavi vanno considerati per competenza mentre i compensi per cassa. Di conseguenza, il professionista nel 2011 rientra nel regime dei minimi poiché nel 2010 non ha superato il predetto limite (€ 30.000). I compensi fatturati nel 2010 e percepiti nel 2011, concorreranno a formare il reddito nel medesimo anno con applicazione del regime dei minimi. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E, in merito alla determinazione del reddito da parte dei contribuenti minimi, per i quali assume rilevanza il principio di cassa, ha specificato che “l’imputazione … dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata … in considerazione del momento di effettiva percezione del … compenso … â€, assumendo quindi rilevanza il “periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziariaâ€.