Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 28-04-2010

    Oggetto

    Applicazione della detrazione del 55% in presenza di contributi comunitari, regionali o locali

    Domanda

    Dal 1° gennaio 2009, e salve specifiche eccezioni, gli strumenti di incentivazione di ogni natura, attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. Alla luce di detta disposizione è possibile usufruire della detrazione fiscale del 55% per le spese finalizzate al risparmio energetico e NON RIMBORSATE dal contributo?

    Risposta

    A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. Con risoluzione n. 3 del 26 gennaio 2010 l'Agenzia delle Entrate - sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla portata applicativa del disposizione richiamata - ha chiarito che la detrazione d’imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e,di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Il medesimo dicastero ha, inoltre, precisato che l’espressione “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali”, contenuta nel richiamato art. 6, comma 3, comprende le erogazioni, da parte della Comunità Europea, delle Regioni o degli enti locali, di somme di ogni natura, in forma diretta o a copertura di una quota del capitale e/o degli interessi. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, è necessario scegliere se applicare la detrazione o, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Il contribuente può avvalersi della detrazione del 55% pur avendo richiesto per il medesimo intervento l’assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo. A tal fine, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio sfavore. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)

    Pubblicata il: 28-04-2010

    Oggetto

    Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono per più periodi di imposta

    Domanda

    Per le spese sostenute nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico debbono inviare
    all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione.
    È possibile beneficiare della detrazione in caso di mancato o irregolare assolvimento di tale adempimento?

    Risposta

    Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute. L’adempimento, previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta, è stato introdotto al fine di consentire il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55%. Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l’omesso invio del modello NON POSSANO comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)

    Risposta

    Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute. L’adempimento, previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta, è stato introdotto al fine di consentire il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55%. Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l’omesso invio del modello NON POSSANO comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)

    Pubblicata il: 28-04-2010

    Oggetto

    Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all’ENEA

    Domanda

    È possibile rettificare, anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa che deve essere inoltrata all’ENEA, in via telematica, al fine di usufruire della detrazione del 55% sugli interventi di risparmio energetico?

    Risposta

    La scheda informativa deve essere inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tuttavia, si ritiene che il contribuente possa correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per l’invio. In particolare, la correzione potrà avvenire mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Più precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento. La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell’anno al quale la dichiarazione si riferisce. Resta inteso che in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all’invio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute; pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata. Si ritiene, peraltro, che non sia necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell’ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, secondo quanto chiarito con la circolare n. 34 del 2008, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010).

    Pubblicata il: 28-04-2010

    Oggetto

    DEDUZIONI E DETRAZIONI PER ONERI - Importo di spesa detraibile per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico

    Domanda

    I genitori che hanno sostenuto una spesa di 400 euro per l’acquisto di un
    abbonamento al trasporto pubblico per il figlio a carico possono portare in
    detrazione l’intera spesa suddividendola tra di loro, senza superare il limite dei 250 euro ciascuno?

    Risposta

    Per i periodi d’imposta 2008 e 2009, è prevista una detrazione del 19% per le spese di abbonamento al trasporto pubblico, fino ad un importo massimo di 250 euro. La circolare 7 marzo 2008, n. 19, ha precisato che il limite massimo di importo detraibile di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico. L’importo di 250 euro costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell’abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l’abbonamento del figlio a carico, l’ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250 euro. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)

    Pubblicata il: 28-04-2010

    Oggetto

    Detrazione per canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari fuori sede: contratto di sublocazione

    Domanda

    È possibile beneficiare della detrazione del 19% per i canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari fuori sede, anche nell’ipotesi di subaffitto?

    Risposta

    L’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR, riconosce, a determinate condizioni, agli studenti iscritti ad un corso di laurea, la detrazione del 19% dall’imposta lorda, dei canoni di locazione, per un importo non superiore a 2.633 euro, derivanti da: - contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni; - contratti di ospitalità, nonché dagli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. L’ipotesi del “subcontratto” non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma agevolativa non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento NON E' FRUIBILE per i contratti di sublocazione.