Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 28-04-2010

    Oggetto

    DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 20% PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - Mobili acquistati prima di aver sostenuto le spese di ristrutturazione

    Domanda

    È possibile fruire dell’agevolazione per elettrodomestici e mobili acquistati prima di aver iniziato a pagare le spese di ristrutturazione dell’abitazione?

    Risposta

    Per usufruire della detrazione in relazione all’acquisto di mobili ed elettrodomestici il contribuente deve: - fruire della detrazione del 36% per interventi di recupero edilizio effettuati sull’abitazione alla quale i mobili e gli elettrodomestici sono destinati; - aver iniziato gli interventi di recupero edilizio a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data; - sostenere le spese per l’arredo mediante bonifico bancario o postale - da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento – tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009. Il legislatore nel riconoscere il nuovo beneficio alle “ulteriori spese documentate”, sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono stati avviati. Deve ritenersi quindi sufficiente che la data di inizio lavori - risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36% - sia anteriore all’acquisto dell’arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)

    Pubblicata il: 28-04-2010

    Oggetto

    Vendita dell’abitazione ristrutturata: effetti ai fini della detrazione relativa all’acquisto dei mobili

    Domanda

    Il contribuente che si è avvalso della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, può continuare a detrarre le residue rate, anche in caso di vendita dell’immobile ristrutturato?

    Risposta

    La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, riconosciuta fino ad un ammontare massimo di spesa detraibile di 10.000 euro, deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se, prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio, l’abitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si è fruito della detrazione del 36% - condizione necessaria per poter fruire della ulteriore detrazione per l’acquisto dell’arredo - è ceduta. (FONTE circolare 21/E del 23.04.2010)

    Pubblicata il: 28-04-2010

    Oggetto

    Spese di trasporto e montaggio relative a mobili ed elettrodomestici agevolati

    Domanda

    Nell’usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, è possibile tener conto anche delle spese di trasporto e montaggio?

    Risposta

    È possibile calcolare la detrazione del 20% anche sulle spese sostenute per il trasporto e montaggio di mobili ed elettrodomestici per i quali si fa valere la detrazione semprechè le spese siano state sostenute mediante bonifico bancario o postale. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)

    Pubblicata il: 28-04-2010

    Oggetto

    Diversa intestazione della fattura e del bonifico e diversa titolaritĂ  della detrazione del 36% e della detrazione per i mobili

    Domanda

    Se le fatture d’acquisto dei mobili sono intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall’altro coniuge, chi può avvalersi della detrazione del 20%?

    Inoltre, se un coniuge ha sostenuto le spese per la ristrutturazione dell’abitazione e l’altro le spese per l’arredo, la detrazione del 20% prevista per quest’ultime spese a chi spetta?

    Risposta

    La detrazione per l’acquisto dei mobili ed elettrodomestici, segue le medesime regole della detrazione del 36% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l’intestazione della fattura e l’ordinante il bonifico, la detrazione per l’acquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell’obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione. Nell’ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, si ritiene che quest’ultima detrazione NON POSSA essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)

    Pubblicata il: 28-04-2010

    Oggetto

    DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55% INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - Data fine lavori per interventi che non richiedono collaudo

    Domanda

    Entro 90 giorni dalla data di fine lavori deve essere inviata all’ENEA la
    documentazione prevista dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
    Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate la data di fine lavori coincide con la data del “collaudo” ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto.
    Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come, ad
    esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio della documentazione all’Enea, la data di fine lavori può essere autocertificata dal contribuente?

    Risposta

    Con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo”, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Nell’ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre NON PUO' ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010.)