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Pubblicata il: 12-10-2011
Definizione liti pendenti all’1.5.2011
Per un avviso di accertamento notificato il 7.3.2011 è stato proposto ricorso. Il ricorso è stato presentato all’Ufficio il 2.5.2011 (l’1.5.2011 era domenica). Lo stesso giorno è avvenuto il deposito in Commissione.
La lite può essere definita con le recenti disposizioni agevolative?
Condizione necessaria per poter definire una lite in modo agevolato ex art. 39, comma 12, DL n. 98/2011, è che la stessa sia di valore non superiore a € 20.000, aver per parte l’Agenzia delle Entrate e risulti pendente alla data dell’1.5.2011. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.3.2003, n. 12/E, in relazione alla precedente analoga disciplina di cui all’art. 16, Legge n. 289/2002, “perché la lite sia considerata pendente è sufficiente che sia stato proposto il ricorso......, ancorché alla stessa data non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione tributaria adita, a condizione, s'intende, che non sia ancora decorso il termine di trenta giorni per costituirsi in giudizio.†Poiché nel caso di specie il ricorso è stato consegnato all’Ufficio il 2.5.2011 (nel termine dei previsti 60 giorni) la lite non può essere considerata “pendente†alla data dell’1.5.2011 e di conseguenza non risulta definibile in modo agevolato.
Pubblicata il: 12-10-2011Mancato invio dichiarazioni IRAP e ravvedimento operoso
Avendo riscontrato di non aver inviato 3 dichiarazioni IRAP entro lo scorso 30.9, si chiede di illustrare le modalità di regolarizzazione di tale violazione.
È sanzionabile anche l'intermediario abilitato Entratel?
L’omessa presentazione della dichiarazione può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione tardiva entro 90 giorni dall’originaria scadenza e con il contestuale pagamento delle sanzioni ridotte di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 472/97. Ciò comporta quindi che per ogni dichiarazione non presentata nei termini, ipotizzando il regolare versamento del saldo/acconto IRAP, dovrà essere versata la sanzione ridotta di € 25 (258 x 1/10). In caso contrario dovrà essere regolarizzato anche il ritardato versamento dell’imposta dovuta. A carico dell'intermediario è prevista altresì la sanzione pari a € 153 (516 x 1/10 x 3). Va evidenziato che secondo l’Agenzia delle Entrate “così come previsto in caso di contestazione della violazione da parte dell’ufficio, l’intermediario che intende ravvedersi deve fare riferimento alle sanzioni applicabili per ciascuna dichiarazione omessa o tardiva†(Circolare 19.2.2008, n. 11/E).
Pubblicata il: 13-09-2011Società in liquidazione – presentazione dichiarazioni e studi di settore
Una srl è stata posta in liquidazione con effetto dal 29.10.2010. La liquidazione è terminata il 31.12.2010.
Si chiede di riepilogare le modalità di presentazione dei modelli dichiarativi (UNICO e IRAP) nonché le modalità di compilazione degli studi di settore.
Nel caso di specie è necessario presentare i seguenti modelli dichiarativi: • per il periodo che precede la liquidazione (1.1 – 28.10), vanno utilizzati i modelli approvati per l’anno precedente ossia, il mod. UNICO 2010 SC / IRAP 2010; • per il periodo post liquidazione (29.10 – 31.12), vanno utilizzati i modelli “nuovi†ossia, il mod. UNICO 2011 SC / IRAP 2011. Si evidenzia che in caso di periodi non coincidenti con l’anno solare la dichiarazione IVA va presentata con riferimento all’intero anno solare nei termini ordinari utilizzando il modello “nuovoâ€. La società risulta esclusa dagli studi di settore ed in particolare: • per il periodo che precede la liquidazione (1.1 – 28.10) deve indicare: - nel mod. UNICO 2010 SC, il codice di esclusione “2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’impostaâ€; - nel frontespizio del modello studi di settore, il codice “4 – periodo d’imposta diverso da 12 mesi†e “10†mesi di attività ; • per il periodo post liquidazione (29.10 – 31.12) deve indicare: - nel mod. UNICO 2011 SC il codice di esclusione “5 – periodo di non normale svolgimento dell’attività , in quanto l’impresa è in liquidazione ordinariaâ€; - nel frontespizio del modello studi di settore, il codice “4 – periodo d’imposta diverso da 12 mesi†e “2†mesi di attività . La società è tenuta comunque alla compilazione del modello studi di settore per entrambi i periodi.
Pubblicata il: 13-09-2011Cessione a soggetto residente a Livigno
Un’impresa italiana cede i propri prodotti ad una società avente sede nel Comune di Livigno.
Come va fatturata tale cessione?
Il Comune di Livigno, secondo quanto espressamente specificato dall’art. 7, comma 1, DPR n. 633/72, non è ricompreso nel territorio dello Stato né della UE e pertanto è considerato territorio extracomunitario, analogamente a quanto previsto per Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano. Di conseguenza le cessioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede in tale Comune sono considerate a tutti gli effetti esportazioni; la relativa fattura va emessa in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, DPR n. 633/72.
Pubblicata il: 05-09-2011Tardiva presentazione mod. Intra
Un contribuente ha presentato (telematicamente) il mod. Intra con 1 giorno di ritardo. Considerato che il suddetto modello risulterà “tardivoâ€, quali sono le sanzioni applicabili? La violazione può essere oggetto di ravvedimento operoso?
L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.2.2005, n. 20/E, dopo aver specificato che la tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi Intra va considerata quale violazione non “meramente formaleâ€, ha evidenziato che la stessa è sanzionabile in quanto, ancorché non incida sul versamento del tributo, incide sull’attività di controllo degli Uffici. In articolare alla violazione è applicabile, ai sensi dell’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/97, la sanzione da € 516 a € 1.032 (per ciascun elenco). Nella citata Risoluzione n. 20/E è stato precisato altresì che la violazione, essendo sanzionabile, può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso usufruendo in tal modo della riduzione della sanzione ex art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97. Ciò detto il ravvedimento operoso relativo alla tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi Intra va effettuato: - entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è commessa la violazione; - versando tramite il mod. F24 la sanzione ridotta pari a € 64 (516 x 1/8, per le violazioni commesse dall’1.2.2011), indicando quale codice tributo “8911†e quale anno di riferimento l’anno cui si riferisce la violazione.