Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-11-2011

    Oggetto

    Trasformazione di snc in srl e imputazione plusvalenza rateizzata

    Domanda

    Una snc si è trasformata in srl in data 17.10.2011. Per il 2011 è necessario presentare una dichiarazione dei redditi per la snc (periodo 1.1 – 16.10.2011) ed una per la srl (periodo 17.10 – 31.12.2011). La snc sta rateizzando una plusvalenza dal 2009 (5 rate). La rata del 2011 va
    imputata pro-quota sia alla snc che alla srl?

    Risposta

    Premesso che la trasformazione è un’operazione neutrale, in quanto come prescritto dall’art. 170, comma 1, TUIR, non comporta l’emersione nĂ© di plusvalenze nĂ© di minusvalenze, a seguito della trasformazione di una snc in srl si verifica l’interruzione del periodo d’imposta alla data di effetto della trasformazione, ossia alla data di iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese. Si delineano così 2 frazioni di esercizio (ante trasformazione e post trasformazione) che, ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, costituiscono un autonomo periodo d’imposta. Di conseguenza: − per la snc le dichiarazioni relative al periodo ante trasformazione ( 1.1 – 16.10.2011) vanno presentate entro la fine del nono mese dalla data di effetto della trasformazione (31.7); − per la srl le dichiarazioni relative alla frazione d’esercizio che va dalla data di effetto della trasformazione alla fine dell’esercizio (17.10 – 31.12.2011) vanno presentate entro la fine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio e pertanto nei termini ordinari (30.9). Come disposto dall’art. 86, comma 4, TUIR le plusvalenze realizzate, se i relativi beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni, possono essere rateizzate in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto. In ogni frazione infrannuale di esercizio originata dalla trasformazione devono essere imputate 2 distinte quote “intere” della plusvalenza realizzata dalla ex snc e pertanto la terza rata dovrĂ  essere imputata alla snc nel periodo d’imposta 1.1 – 16.10.2011 mentre la quarta alla srl nel periodo d’imposta 17.10 – 31.12.2011.

    Pubblicata il: 08-11-2011

    Oggetto

    Elenco clienti-fornitori per acquisti periodici documentati da fatture differite

    Domanda

    Un artigiano acquista periodicamente dallo stesso fornitore i materiali utilizzati per la propria attività. I singoli acquisti giornalieri raramente superano il limite di € 25.000, così come le fatture differite (mensili), mentre il totale degli acquisti 2010 supera tale limite.
    Tali acquisti vanno ricompresi nell’elenco fornitori per il 2010?

    Risposta

    Il caso sopra esposto non si ritiene riconducibile all’ipotesi di contratto collegato o con forniture periodiche. Di conseguenza ogni acquisto (giornaliero) va autonomamente considerato. Recentemente l’Agenzia delle Entrate nella Nota 21.10.2011, al fine di “semplificare” gli adempimenti in capo al contribuente, ha specificato di considerare il totale della singola fattura differita (mensile). Di conseguenza, ancorché il totale annuo sia superiore al limite di € 25.000, per il 2010 non sussiste l’obbligo di ricomprendere la fatture ricevute nell’elenco fornitori.

    Pubblicata il: 12-10-2011

    Oggetto

    Inizio attivitĂ  e adozione regime dei minimi

    Domanda

    Una signora intende iniziare l’attività di estetista. Considerato che fino al 31.7.2011 era dipendente di un Centro estetico può aprire la partita IVA scegliendo il regime dei minimi?

    Risposta

    In base alla normativa vigente fino al 31.12.2011 al soggetto in esame NON è inibito l’accesso al regime dei minimi, sempreché siano rispettate le condizioni previste dall’art. 1, commi da 96 e seguenti, Legge n. 244/2007. Dal 2012, a seguito delle novità introdotte dalla c.d. “Manovra correttiva”, per l’accesso al “nuovo” regime dei minimi disciplinato dall’art. 27, DL n. 98/2011, è necessario, tra l’altro, che l’attività esercitata non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Secondo le interpretazioni ministeriali fornite in relazione all’analoga previsione vigente per l’accesso al regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 (CM 3.1.2001, n. 1/E), il requisito della “mera prosecuzione“ sussiste quando la “nuova” attività non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita. Se tale orientamento sarà confermato dall’Agenzia delle Entrate, la signora in esame, sussistendo le altre condizioni, dal 2012 potrà “passare” al nuovo regime dei minimi. (FONTE:SEAC Risponde n. 227 dell'11.10.2011)

    Pubblicata il: 12-10-2011

    Oggetto

    Acquisti da Taiwan: indeducibilitĂ  costi e presentazione elenchi black list

    Domanda

    Gli acquisti da Taiwan sono considerati effettuati da Paesi “black list” per i quali devono essere presentati gli appositi elenchi. Per tali acquisti è necessaria anche la separata indicazione nella dichiarazione dei redditi?

    Risposta

    La risposta è negativa. Infatti, Taiwan non risulta ricompreso nei c.d. “Paradisi fiscali” individuati dallo specifico elenco contenuto nel DM 23.1.2002, come modificato dai DDMM 22.3.2002, 27.12.2002 e recentemente aggiornato dal DM 27.7.2010.

    Pubblicata il: 12-10-2011

    Oggetto

    Elenchi clienti / fornitori e fatture cointestate

    Domanda

    Un artigiano ha effettuato dei lavori immobiliari nei confronti di 2 fratelli, con il beneficio della detrazione del 36%. L’importo dei lavori è superiore al limite di € 3.000 / 3.600. Come va compilato l’elenco clienti considerato che ha emesso una fattura cointestata ai due soggetti?

    Risposta

    In mancanza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si ritiene innanzitutto che per individuare il superamento del limite sia necessario fare riferimento all’importo dell’intera prestazione. Ipotizzando che per detta prestazione sussista l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione va effettuata se l’imponibile risulta superiore a € 3.000 (25.000 per le operazioni effettuate nel 2010). Superando detto limite è necessario effettuare 2 comunicazioni (nel caso di specie una per ogni fratello) per la quota imputabile a ciascuno, ancorché di importo inferiore al limite (quale “modalità di pagamento” si ritiene di indicare il codice “2”, ossia “importo frazionato”).