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Pubblicata il: 13-01-2012
OPERAZIONI DI LEASING E NOLEGGIO NELLO SPESOMETRO
Si chiede di conoscere se gli UTILIZZATORI sono esclusi dall’obbligo di inserire, nella propria comunicazione relativa allo “spesometro”, le operazioni oggetto di monitoraggio con la predetta comunicazione (nel caso di specie: leasing e noleggio), considerato che i dati sono richiesti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 7 del Dpr n. 605/1973 e, quindi, già oggetto di autonoma comunicazione all’Anagrafe tributaria.
La risposta è negativa, poiché l’esonero, disposto con il solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio, è soggettivo. In altri termini, i soggetti utilizzatori in leasing o in noleggio DEVONO effettuare la comunicazione relativa allo Spesometro (Agenzia delle Entrate, risposte a quesiti del 22.12.2011).
Pubblicata il: 20-12-2011Elenco clienti - fornitori e operazione “a cavallo” d’anno
Un commerciante ha ceduto a dicembre 2011 un divano ad un privato incassando un acconto pari a € 600. Il saldo, pari a € 3.200, sarà pagato a gennaio 2012 al momento della consegna.
Nell’elenco clienti del 2011 deve essere ricompreso l’acconto incassato oppure va comunicato l’intero importo (€ 3.800) nell’elenco clienti del 2012?
Dalla lettura della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 30.5.2011, n. 24/E si può desumere che, per le operazioni singole di importo unitario pari o superiore ai limiti, è necessario fare sempre riferimento al valore complessivo, a prescindere che il pagamento sia eseguito in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) ed in anni diversi. Di conseguenza, nel caso di specie, la cessione supera nel suo complesso l’importo di € 3.600 e pertanto il commerciante è tenuto a includere nell’elenco clienti l’operazione sia per il 2011 indicando l’importo di € 600 (ancorché inferiore alla soglia), sia per il 2012 indicando l’importo di € 3.200, riportando quale modalità di pagamento il codice “2 = importo frazionato”.
Pubblicata il: 20-12-2011Elenco clienti - fornitori e fattura con IVA ad esigibilitĂ differita non pagata
Una srl ha emesso nel 2010 una fattura al Comune per un importo superiore a € 25.000. Al 31.12.2010 il Comune non ha pagato la fattura e pertanto l’IVA a debito è ancora sospesa.
Tale fattura va comunque ricompresa nell’elenco clienti-fornitori per il 2010?
Come desumibile dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2010, per il 2010, l’elenco clienti-fornitori va compilato per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (sono quindi escluse le operazioni documentate con scontrino / ricevuta fiscale) i cui corrispettivi sono pari o superiori a € 25.000. A tal fine non assume rilevanza, per le operazioni imponibili, che l’IVA sia ad esigibilità immediata o differita ex art. 6, DPR n. 633/72. Pertanto, nel caso di specie l’operazione fatturata al Comune va ricompresa nell’elenco clienti per il 2010.
Pubblicata il: 23-11-2011Adozione nuovo regime dei minimi da parte di ex socio di snc
Una persona fisica ha aperto la partita IVA nel mese di novembre 2010 svolgendo l’attività di demolizione adottando il regime dei minimi. Lo stesso soggetto fino al 31.12.2009 esercitava la medesima attività in qualità di socio di una società in nome collettivo.
Dal 2012 può rientrare nel regime dei nuovi minimi?
La risposta è negativa. Infatti come disposto dall’art. 27, comma 2, lett. a), DL n. 98/2011, c.d. “Manovra correttiva”, tra i requisiti per l’adozione del nuovo regime dei minimi è necessario che “il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività …, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare”. Nel caso di specie nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività in forma individuale il titolare era socio di una snc e pertanto non può ritenersi soddisfatto il suddetto requisito.
Pubblicata il: 23-11-2011Adozione nuovo regime dei minimi da parte di un ex barista
Un soggetto ha gestito un bar fino al 2009. Ora si prospetta l’opportunità di iniziare dal 2012 l’attività di agente di commercio. Prevedendo di non superare il limite di € 30.000 di provvigioni, può adottare il nuovo regime dei minimi pagando l’imposta sostitutiva del 5%?
La risposta è negativa. Infatti, pur potendo inquadrare l’attività di agente di commercio come “nuova” (o meglio, non mera prosecuzione), il contribuente non soddisfa la condizione prevista dall’art. 27, comma 2, lett. a), DL n. 98/2011, ossia il fatto di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti, un’attività d’impresa.