Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 11-04-2023

    Oggetto

    Prestazione di servizi a condominio e applicazione ritenuta 4%

    Domanda

    Un’impresa esercente l’attività di pitture edili ha effettuato un lavoro nei confronti di un condominio, per il quale quest’ultimo beneficia della detrazione del 50%. L’amministratore di condominio ha pagato la fattura con bonifico parlante e di conseguenza la banca ha trattenuto la ritenuta dell’8% a carico dell’impresa. Il condominio era comunque obbligato a trattenere anche la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto del 4% prevista per i contratti di appalto?

    Risposta

    La risposta è negativa. In base all’art. 25-ter, DPR n. 600/73 i condomini, in qualità di sostituti d’imposta, devono operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere / servizi. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.7.2010, n. 40/E, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25, DL n. 78/2010 (che ha istituito la ritenuta alla fonte da parte di banche / Poste sui bonifici per interventi di ristrutturazione / risparmio energetico di edifici), al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi / cessioni di beni per interventi di ristrutturazione / risparmio energetico subiscano sullo stesso
    corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta dell’8% prevista dal predetto Decreto.
    Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie in capo al condominio non sussiste l’obbligo di operare la ritenuta del 4% di cui al citato art. 25-ter.

    Pubblicata il: 11-04-2023

    Oggetto

    Contribuente forfetario e pagamento prestazione occasionale

    Domanda

    Un contribuente in regime forfetario nel 2022 ha corrisposto € 2.500 a titolo di prestazione occasionale ad un soggetto privato, senza versare la ritenuta d’acconto.
    È necessario inviare all’Agenzia delle Entrate e rilasciare al percettore la CU 2023 al fine della compilazione della propria dichiarazione dei redditi?

    Risposta

    Come previsto dall’art. 1, comma 69, Legge n. 190/2014 e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 4.4.2016, n. 10/E e 10.4.2019, n. 9/E, i soggetti forfetari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte in qualità di sostituti d’imposta, ad eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati.
    I soggetti in esame devono, tuttavia, indicare nella propria dichiarazione dei redditi:
    – il codice fiscale del percettore delle somme non assoggettate a ritenuta;
    – l’ammontare del reddito.
    A tal fine, nel modello REDDITI 2023 PF sono presenti i righi RS371, RS372 e RS373, riservati all’indicazione:
    – a campo 1, del codice fiscale del percettore;
    – a campo 2, dell’ammontare del reddito.
    Nel caso di specie, pertanto, considerato l’obbligo, in capo al soggetto forfetario, di compilazione dei predetti righi del mod. REDDITI, non sussiste l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica.

    Pubblicata il: 28-03-2023

    Oggetto

    Invio tardivo corrispettivi e regolarizzazione violazioni formali / ravvedimento

    Domanda

    Un contribuente ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una lettera di compliance nella quale è evidenziato il tardivo invio nel 2021 di 3 corrispettivi giornalieri (regolarmente considerati nella liquidazione IVA di riferimento). Ai fini della regolarizzazione, è possibile utilizzare il ravvedimento ordinario in luogo della sanatoria delle violazioni formali?

    Risposta

    Il tardivo invio dei corrispettivi giornalieri / fatture configura una violazione:
    formale, se non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA (per le operazioni imponibili) / determinazione del reddito (per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette);
    sostanziale, se ha inciso sulla liquidazione dell’IVA / determinazione del reddito.
    Alle violazioni formali riferite ai corrispettivi è applicabile la sanzione di € 100 per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico) mentre a quelle riferite alle fatture è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 ex art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.
    Tali violazioni possono essere regolarizzate tramite la sanatoria delle violazioni formali prevista dalla Finanziaria 2023 con il pagamento della sanzione
    pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta oggetto di regolarizzazione. Il versamento va effettuato entro il 31.3.2023 (unica soluzione / prima rata; la seconda rata va versata entro il 31.3.2024).
    È comunque possibile (anche con riferimento al 2021, anno per il quale il contribuente ha ricevuto la lettera di compliance) avvalersi del ravvedimento ordinario .
    La valutazione circa l’utilizzo dell’una o dell’altra modalità di regolarizzazione è, tra l’altro, collegata al numero di violazioni commesse. Nel caso di specie, se il contribuente si avvale del ravvedimento ordinario, deve corrispondere complessivamente € 42,87 ossia € 100 x 1/7 x 3 (la regolarizzazione è effettuata oltre il termine di presentazione del mod. IVA 2022 relativo al 2021), e pertanto risulta più conveniente della regolarizzazione prevista dalla Finanziaria 2023.
    Va tuttavia considerato che con l’importo fisso di € 200 sono “coperte” anche eventuali altre violazioni formali che il contribuente ha commesso nel 2021, ancorché la relativa irregolarità non venga rimossa a causa di “giustificato motivo” (ad esempio, per difficoltosa individuazione della violazione).

    Pubblicata il: 28-03-2023

    Oggetto

    Invio tardivo corrispettivi 2021 e 2022 e regolarizzazione violazioni formali

    Domanda

    Un contribuente ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una lettera di compliance nella quale sono segnalati 30 invii tardivi di corrispettivi.
    In particolare risultano evidenziati:
    – corrispettivi relativi ai primi giorni del mese di dicembre 2021, inviati il 3.1.2022;
    – corrispettivi relativi al 2022, per i quali l’invio è stato effettuato nel corso del 2022 (compreso il mese di dicembre).
    Tali irregolarità sono tutte sanabili con la regolarizzazione delle violazioni formali (€ 200)?

    Risposta

    La regolarizzazione prevista dalla Finanziaria 2023 è utilizzabile esclusivamente per le violazioni:
    – commesse entro il 31.10.2022;
    – aventi natura formale in quanto non hanno inciso sulla liquidazione dell’IVA (per le operazioni imponibili) / determinazione del reddito (per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette).
    Nel caso specifico, a condizione che la violazione abbia natura formale (in quanto la relativa IVA è confluita nella liquidazione di riferimento), con tale regolarizzazione può essere sanato il tardivo invio:
    – dei corrispettivi 2021, versando € 200 (codice tributo TF44, anno di riferimento “2021”);
    – dei corrispettivi 2022, versando ulteriori € 200 (codice tributo TF44, anno di riferimento “2022”).
    La regolarizzazione sana le violazioni commesse fino al 31.10.2022 (le violazioni commesse dall’1.11 sono sanabili con il ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, beneficiando delle relative riduzioni).
    Merita evidenziare che per le violazioni fino al 2021 di natura sostanziale è possibile utilizzare il ravvedimento speciale versando la sanzione ridotta a 1/18 del minimo entro il 31.3.2023. 

    Pubblicata il: 28-03-2023

    Oggetto

    Regolarizzazione violazioni formali e compensazione importo dovuto

    Domanda

    Un contribuente ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate due lettere di compliance con riferimento agli invii tardivi dei corrispettivi telematici / fatture elettroniche relativi al 2021 e al 2022.
    Avendo verificato la correttezza della segnalazione e la natura formale degli errori commessi in quanto l’IVA relativa è regolarmente confluita nella liquidazione periodica di riferimento, intende effettuare la regolarizzazione delle violazioni formali prevista dalla Finanziaria 2023 per gli anni sopra indicati.
    Per il versamento della sanzione di € 200 annui il contribuente può utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA 2022 disponibile?

    Risposta

    Nella previgente edizione della regolarizzazione delle violazioni formali, il relativo Provvedimento attuativo prevedeva espressamente il divieto di compensare nel mod. F24 l’importo dovuto (€ 200) con eventuali crediti tributari / contributivi disponibili.
    Ora, né i commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022, né il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.1.2023 contengono preclusioni in merito e pertanto il contribuente può compensare la somma di € 200 per ciascun anno (codice tributo “TF44”), con il credito IVA 2022.