Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 18-01-2011

    Oggetto

    Cessione auto usata a soggetto UE

    Domanda

    Una srl deve vendere ad un operatore comunitario un’autovettura usata. All’atto dell’acquisto ha detratto il 10% dell’IVA a credito. Può applicare il regime del margine e, quindi, non avendo margine positivo non assoggettare ad IVA la cessione? Oppure deve emettere una fattura non
    imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, DL n. 331/93?

    Risposta

    Il regime del margine disciplinato dagli artt. 36 e seguenti, DL n. 41/95, è applicabile alle cessioni di “beni usati” acquistati, in linea generale, da privati. Lo stesso è applicabile anche in relazione agli acquisti da soggetti passivi per i quali l’IVA a credito all’acquisto non è stata detratta, ovvero che hanno applicato, in sede di cessione, tale regime. In base all’art. 30, comma 6, Legge n. 388/2000 il regime in esame è applicabile altresì alle cessioni di beni acquistati con applicazione dell’IVA sul 10% - 15%. Di conseguenza alla cessione sopra prospettata non è possibile applicare il regime del margine; la stessa, essendo realizzata tra due soggetti UE, rappresenta una cessione intracomunitaria e pertanto sarà fatturata in regime di non imponibilità ex art. 41, DL n. 331/93. Si rammenta che per la stessa sussiste l’obbligo di presentare gli appositi modd. Intra.

    Pubblicata il: 18-01-2011

    Oggetto

    Vendita di una lampada funeraria da parte di un’impresa di pompe funebri

    Domanda

    Un’impresa di pompe funebri vende ad un privato una lampada funeraria da installare su un loculo di proprietà dello stesso. Tale cessione può usufruire dell’esenzione ai fini IVA?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 27), DPR n. 633/72 “le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri” sono, ai fini IVA, operazioni esenti. In merito alle prestazioni rese da imprese di pompe funebri, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 29.11.2002, n. 376/E, ha precisato che sono “esenti da Iva, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 27) del D.P.R. n. 633 del 1972 così come chiarito nella risoluzione n. 551603 del 5 luglio 1989, le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri quali il disbrigo di pratiche, l'allestimento della camera ardente, il trasporto feretro, le cessioni del feretro e delle corone mortuarie, prestazioni che sono esenti a prescindere dal soggetto che le effettua, stante il carattere oggettivo dell'esenzione”. La vendita di articoli funerari da parte di un’impresa di pompe funebri, come nel caso di specie, non configurando una prestazione propria dei servizi di pompe funebri, ai sensi del citato art. 10, comma 1, n. 27), va assoggettata ad IVA con l’aliquota ordinaria del 20%.

    Pubblicata il: 10-12-2010

    Oggetto

    Contribuente minimo e superamento limite dei compensi incassati

    Domanda

    Un contribuente sta adottando il regime dei minimi con emissione delle fatture senza applicazione dell’IVA. Considerando le fatture che dovrà incassare a dicembre si verificherà il superamento del limite di € 30.000 di oltre il 50%.
    Quali adempimenti dovrĂ  effettuare visto che giĂ  dal 2010 dovrĂ  uscire da tale regime?

    Risposta

    A seguito del superamento del limite dei compensi di oltre il 50% (€ 45.000) si verifica già dal 2010 la fuoriuscita dal regime dei minimi. Relativamente ai compensi conseguiti dopo tale momento il contribuente dovrà provvedere ad addebitare l’IVA in fattura al proprio cliente. Per i compensi in relazione ai quali non è stata addebitata l’IVA in fattura, in applicazione delle regole previste per il regime dei minimi, si dovrà procedere con lo scorporo dell’imposta dal corrispettivo indicato in fattura. Il contribuente dovrà quindi: - istituire i registri IVA entro il termine per l’effettuazione della liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è stato superato il limite; - adempiere agli ordinari obblighi in relazione alle operazioni che determinano il superamento del limite e per quelle effettuate successivamente; - annotare nei registri IVA i corrispettivi delle prestazioni di servizi e degli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale. L’IVA a debito delle predette operazioni, al netto dell’IVA detraibile riferita agli acquisti,va computata ai fini della determinazione del saldo annuale, da versare entro il 16.3.2011, senza applicazione di sanzioni o interessi. Non è necessario pertanto effettuare le liquidazioni dei mesi o trimestri precedenti a quello di superamento del limite dei compensi; - effettuare l’eventuale rettifica della detrazione (a favore) ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, DPR n. 633/72, con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti alla data del 31.12.2009. Va sottolineato, infine, che il contribuente in esame è obbligato, come previsto dall’art. 1, comma 111, Finanziaria 2008, all’applicazione del regime ordinario per i successivi 3 anni. Considerata l’applicazione del principio di cassa, è comunque possibile evitare il superamento del limite di € 45.000 “rinviando” alcuni incassi al 2011, in modo tale da poter ancora applicare il regime dei minimi per il 2010.

    Pubblicata il: 24-11-2010

    Oggetto

    SocietĂ  di persone cessata nel 2010 e obblighi dichiarativi

    Domanda

    Una società di persone ha cessato l’attività ed è stata sciolta con atto notarile in data 5.10.2010.
    Entro quale termine deve essere versato il saldo IRAP e vanno presentate le dichiarazioni fiscali?

    Risposta

    Tenendo presenti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.6.2002, n. 48/E, la dichiarazione dei redditi di una società di persone cessata nel corso del 2010 va presentata entro il 30.9.2011, ossia entro il medesimo termine previsto per le società in normale attività che chiudono il periodo d’imposta al 31.12.2010. Analogamente la dichiarazione IRAP e la dichiarazione IVA annuale vanno presentate, in forma autonoma, entro il 30.9.2011. Il versamento dell’IRAP dovuta a saldo per il 2010 va effettuato entro il 16.6 o 16.7.2011 + 0,40%,mentre l’IVA risultante dalla dichiarazione annuale va versata entro il 16.3.2011.

    Pubblicata il: 22-11-2010

    Oggetto

    Acquisto merci da San Marino

    Domanda

    Un’impresa italiana nel 2009 ha acquistato merci da un operatore residente a San Marino.
    Ai fini della deducibilità del costo è necessario compilare gli appositi righi previsti nel mod. UNICO 2010 per le operazioni effettuate con soggetti residenti nei Paradisi fiscali?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 110, comma 10, TUIR, i costi relativi ad operazioni effettuate con soggetti residenti aventi sede nei Paesi considerati Paradisi fiscali ai sensi del DM 23.1.2002 (“black list”) sono considerati, in generale, indeducibili. Tuttavia gli stessi sono deducibili qualora l’operatore italiano sia in grado di dimostrare, in sede di accertamento, che l’impresa estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva o che l’operazione risponde ad un effettivo interesse economico e che la stessa ha avuto concreta esecuzione. Tale prova non è necessaria qualora sia stato richiesto il preventivo parere all’Amministrazione finanziaria tramite interpello. I costi relativi ad operazioni con Paesi c.d. “black list” vanno in ogni caso evidenziati nel mod. UNICO. Con riguardo alle operazioni poste in essere con soggetti aventi sede/ residenti a San Marino, considerato che tale Stato non rientra nella predetta lista ex DM 23.1.2002, e pertanto non è considerato Paradiso fiscale ai sensi dell’art. 110, TUIR, i costi delle operazioni in esame non devono essere indicati negli appositi righi presenti nel mod. UNICO relativi alle “spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata”. Va evidenziato che San Marino, rientrando nella lista ex DM 4.5.99, è considerato Paradiso fiscale ai fini dell’obbligo, in vigore all’1.7.2010, di comunicare i dati dei clienti – fornitori previsto per i soggetti passivi IVA italiani in relazione alle cessioni / acquisti di beni nonché alle prestazioni di servizi rese / ricevute con operatori appartenenti alle black list ex DM 4.5.99 e 21.11.2001.