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Pubblicata il: 26-03-2012
SOCIETĂ IN PERDITA TRIENNALE MA CONGRUA CON GLI STUDI DI SETTORE
Una S.r.l. presenta dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi dâimposta consecutivi, dal 2009 al 2011. Alla luce delle novitĂ di cui allâart. 2, c. 36-decies del D.L. n. 138/2011, per il periodo dâimposta 2012 potranno applicarsi le disposizioni in materia di societĂ di comodo, nel caso in cui la societĂ dovesse risultare congrua e coerente ai fini degli studi di settore?
Lâart. 2, c. 36-decies del D.L. n. 138/2011 dispone che âPur non ricorrendo i presupposti di cui allâarticolo 30, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societĂ e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi dâimposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo dâimposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di societĂ non operative di cu! i al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994â. ¡ Tra le cause di non applicazione si ricorda che lâart. 30, c. 1, lett. c), n. 6-sexies) della legge 23.12.1994, n. 724 dispone che alle societĂ che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore non si applicano le disposizioni del primo periodo dello stesso comma sulle societĂ di comodo. ¡ Da una lettura sistematica delle norme citate, si ritiene che nei confronti della societĂ che presenta dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi dâimposta consecutivi, non potranno applicarsi, con riferimento ai periodi dâimposta in cui la societĂ stessa risulti congrua e coerente ai fini degli studi di settore, le disposizioni sulle societĂ di comodo, di cui allâart. 30 della legge 23.12.1994, n. 724 (circolare Agenzia delle Entrate 16.03.2012, n. 8/E).
Pubblicata il: 13-03-2012Pagamento di 2 fatture in contanti
Ă stato rilevato lâincasso nella stessa giornata di 2 fatture in contanti da parte del medesimo cliente per un importo complessivo pari a ⏠1.100 (la prima di ⏠800 emessa a ottobre 2011 e la seconda di ⏠300 emessa a dicembre 2011).
Si chiede se tale comportamento rappresenta una violazione alle limitazioni allâuso del contante, da comunicare al MEF.
Al fine di determinare se il comportamento sopra delineato sia o meno corretto, va considerato che in base allâart. 49, D.Lgs. n. 231/2007: ⢠a decorrere dal 6.12.2011, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in unâunica soluzione in contanti per importi pari o superiori a ⏠1.000; ⢠la limitazione riguarda il valore âcomplessivoâ oggetto di trasferimento; ⢠la limitazione è applicabile anche al caso di âpiĂš pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionatiâ. Il frazionamento è ammissibile qualora sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (pagamento a rate). La fattispecie prospettata non appare effettuata in violazione del divieto di utilizzare il denaro contante per importi pari o superiori a ⏠1.000. Non disponendo di ulteriori elementi, si evidenzia la necessitĂ di verificare se le 2 fatture possano essere considerate âcollegateâ in modo da identificare la sussistenza o meno dellâipotesi dellâartificioso frazionamento.
Pubblicata il: 14-02-2012Acquisto scooter per un importo superiore a ⏠1.000
Un commerciante di motocicli ha recentemente ceduto uno scooter ad un privato a ⏠2.300.
Lâacquirente ha pagato il prezzo in contanti per ⏠800 e con un assegno bancario per ⏠1.500.
Tale modalitĂ di pagamento costituisce una violazione alle limitazioni dellâutilizzo del denaro contante applicabili dal 6.12.2011?
Ai sensi dellâart. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 âè vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euroâ. Il divieto di cui alla citata disposizione si riferisce allâimpossibilitĂ di trasferire âcomplessivamenteâ in unâunica soluzione, mezzi di pagamento al portatore (ad esempio, denaro contante, libretti di deposito bancari al portatore, titoli al portatore, ecc.), per un ammontare superiore al predetto limite. Come chiarito dal Consiglio di Stato con il parere 12.12.95, n. 1504, lâavverbio âcomplessivamenteâ va riferito al cumulo tra denaro contante e titoli al portatore. Di conseguenza nel caso sopra prospettato non si realizza nessuna violazione del predetto divieto, a nulla rilevando che lâimporto complessivamente trasferito in unâunica soluzione sia superiore ad ⏠1.000. Infatti per tale fattispecie lâimporto del pagamento in contanti (⏠800) è inferiore al predetto limite, mentre la quota del pagamento eseguita tramite assegno bancario non è assoggettata alle restrizioni in esame, in quanto è un titolo nominativo (con la clausola di ânon trasferibilitĂ â). Va comunque sottolineato che, come ribadito dal MEF nellâambito delle risposte fornite il 12.6.2008, lâAmministrazione finanziaria ha il potere di valutare âcaso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto impostoâ dal Legislatore.
Pubblicata il: 31-01-2012Accesso al regime dei ânuoviâ minimi e lavoro autonomo occasionale
Un soggetto ha iniziato lâattivitĂ nel 2011 utilizzando il regime dei minimi. Nel corso del 2010 aveva svolto 2 prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Lo svolgimento di tali prestazioni costituisce unâipotesi di âmera prosecuzioneâ che preclude lâaccesso al nuovo regime dei minimi
dal 2012?
Lo svolgimento di unâattivitĂ occasionale in un periodo precedente rispetto allâinizio dellâattività è stato oggetto di uno specifico intervento da parte dellâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 26.8.2009, n. 239/E, con riferimento ai requisiti previsti dallâart. 13, comma 2, lett. a) e b), Legge n. 388/2000 per lâaccesso al regime delle nuove iniziative produttive. Considerato che tali requisiti sono analoghi a quelli previsti dalle lett. a) e b) del comma 2 dellâart. 27, DL n. 98/2011 si ritiene possibile applicare anche al ânuovoâ regime dei minimi i chiarimenti di seguito esposti: ⢠con riferimento al requisito di cui alla lett. a), ossia non avere svolto nei 3 anni precedenti attivitĂ dâimpresa o lavoro autonomo, anche in forma associata o familiare, lâAgenzia ha affermato che âlâattivitĂ professionale produttiva del reddito di lavoro autonomo occasionale dichiarato dallâistante non inibisce, in linea di principio, lâaccesso al regime agevolatoâ in quanto la locuzione âattivitĂ artistica o professionale ovvero dâimpresaâ rinvia allâesercizio in forma abituale di arti e professioni e di imprese commerciali; ⢠con riferimento al requisito della mera prosecuzione di cui alla lett. b) lâAgenzia ha affermato di non poter fornire una risposta in considerazione del fatto che non era noto quale fosse il tipo di attivitĂ svolta in modo occasionale. Secondo lâAgenzia âdetta conoscenza è ⌠un elemento indispensabile per poter escludere o meno ⌠la natura di ÂŤmera prosecuzione di altra attivitĂ precedentemente svoltaÂť prevista dalla norma quale causa ostativa allâaccesso del regime in parolaâ. Sembrerebbe pertanto necessario valutare in concreto che non vi sia mera prosecuzione anche nellâipotesi in cui in precedenza il contribuente abbia âesercitatoâ alcune prestazioni di tipo occasionale.
Pubblicata il: 31-01-2012AttivitĂ di noleggio e comunicazioni allâAgenzia delle Entrate
LâAgenzia ha chiarito che gli esercenti lâattivitĂ di noleggio di autovetture devono riportare nella specifica comunicazione i dati riferiti ai contratti stipulati dal 21.11.2011.
Di conseguenza per il 2010 non sussiste tale obbligo mentre per il 2011 lâadempimento va effettuato entro il 30.6.2012.
In tale comunicazione devono essere ricomprese anche le operazioni effettuate nel periodo 1.1 â 20.11.2011 per le quali sussiste lâobbligo di presentazione della comunicazione dei clienti â fornitori?
Per gli operatori esercenti lâattivitĂ di locazione e/o di noleggio, limitatamente a specifici beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unitĂ da diporto e aeromobili), in base al Documento dellâAgenzia delle Entrate 22.12.2011, sussiste lâobbligo di comunicare i dati relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 21.11.2011. Tale adempimento comporta lâesonero dalla comunicazione relativa ai clienti â fornitori. Secondo quanto specificato dallâAgenzia delle Entrate nel citato Documento, per le operazioni di noleggio e/o locazione relative: − al 2010 (pari o superiori a ⏠25.000); − al 2011, limitatamente al periodo 1.1 - 20.11.2011 (pari o superiori a ⏠3.000 / 3.600); non sussistendo lâobbligo della predetta comunicazione il contribuente è tenuto a presentare la comunicazione dellâelenco clienti â fornitori. Di fatto quindi: − per le operazioni relative al 2010 e al periodo 1.1 â 20.11.2011, va presentato, nel rispetto delle soglie predette, lâelenco clienti â fornitori; − per le operazioni relative ai contratti stipulati dal 21.11.2011 va presentata esclusivamente lâapposita comunicazione. Nella stessa, in quanto âsostitutivaâ degli elenchi clienti â fornitori, vanno ricomprese anche le informazioni relative alle cessioni e acquisti diversi da quelli di locazione o noleggio, se superiori alla citata soglia.