Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 12-10-2011

    Oggetto

    Mancato invio dichiarazioni IRAP e ravvedimento operoso

    Domanda

    Avendo riscontrato di non aver inviato 3 dichiarazioni IRAP entro lo scorso 30.9, si chiede di illustrare le modalità di regolarizzazione di tale violazione.
    È sanzionabile anche l'intermediario abilitato Entratel?

    Risposta

    L’omessa presentazione della dichiarazione può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione tardiva entro 90 giorni dall’originaria scadenza e con il contestuale pagamento delle sanzioni ridotte di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 472/97. Ciò comporta quindi che per ogni dichiarazione non presentata nei termini, ipotizzando il regolare versamento del saldo/acconto IRAP, dovrà essere versata la sanzione ridotta di € 25 (258 x 1/10). In caso contrario dovrà essere regolarizzato anche il ritardato versamento dell’imposta dovuta. A carico dell'intermediario è prevista altresì la sanzione pari a € 153 (516 x 1/10 x 3). Va evidenziato che secondo l’Agenzia delle Entrate “così come previsto in caso di contestazione della violazione da parte dell’ufficio, l’intermediario che intende ravvedersi deve fare riferimento alle sanzioni applicabili per ciascuna dichiarazione omessa o tardiva†(Circolare 19.2.2008, n. 11/E).

    Pubblicata il: 13-09-2011

    Oggetto

    Società in liquidazione – presentazione dichiarazioni e studi di settore

    Domanda

    Una srl è stata posta in liquidazione con effetto dal 29.10.2010. La liquidazione è terminata il 31.12.2010.
    Si chiede di riepilogare le modalità di presentazione dei modelli dichiarativi (UNICO e IRAP) nonché le modalità di compilazione degli studi di settore.

    Risposta

    Nel caso di specie è necessario presentare i seguenti modelli dichiarativi: • per il periodo che precede la liquidazione (1.1 – 28.10), vanno utilizzati i modelli approvati per l’anno precedente ossia, il mod. UNICO 2010 SC / IRAP 2010; • per il periodo post liquidazione (29.10 – 31.12), vanno utilizzati i modelli “nuovi†ossia, il mod. UNICO 2011 SC / IRAP 2011. Si evidenzia che in caso di periodi non coincidenti con l’anno solare la dichiarazione IVA va presentata con riferimento all’intero anno solare nei termini ordinari utilizzando il modello “nuovoâ€. La società risulta esclusa dagli studi di settore ed in particolare: • per il periodo che precede la liquidazione (1.1 – 28.10) deve indicare: - nel mod. UNICO 2010 SC, il codice di esclusione “2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’impostaâ€; - nel frontespizio del modello studi di settore, il codice “4 – periodo d’imposta diverso da 12 mesi†e “10†mesi di attività; • per il periodo post liquidazione (29.10 – 31.12) deve indicare: - nel mod. UNICO 2011 SC il codice di esclusione “5 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinariaâ€; - nel frontespizio del modello studi di settore, il codice “4 – periodo d’imposta diverso da 12 mesi†e “2†mesi di attività. La società è tenuta comunque alla compilazione del modello studi di settore per entrambi i periodi.

    Pubblicata il: 13-09-2011

    Oggetto

    Cessione a soggetto residente a Livigno

    Domanda

    Un’impresa italiana cede i propri prodotti ad una società avente sede nel Comune di Livigno.
    Come va fatturata tale cessione?

    Risposta

    Il Comune di Livigno, secondo quanto espressamente specificato dall’art. 7, comma 1, DPR n. 633/72, non è ricompreso nel territorio dello Stato né della UE e pertanto è considerato territorio extracomunitario, analogamente a quanto previsto per Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano. Di conseguenza le cessioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede in tale Comune sono considerate a tutti gli effetti esportazioni; la relativa fattura va emessa in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, DPR n. 633/72.

    Pubblicata il: 05-09-2011

    Oggetto

    Tardiva presentazione mod. Intra

    Domanda

    Un contribuente ha presentato (telematicamente) il mod. Intra con 1 giorno di ritardo. Considerato che il suddetto modello risulterà “tardivoâ€, quali sono le sanzioni applicabili? La violazione può essere oggetto di ravvedimento operoso?

    Risposta

    L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.2.2005, n. 20/E, dopo aver specificato che la tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi Intra va considerata quale violazione non “meramente formaleâ€, ha evidenziato che la stessa è sanzionabile in quanto, ancorché non incida sul versamento del tributo, incide sull’attività di controllo degli Uffici. In articolare alla violazione è applicabile, ai sensi dell’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/97, la sanzione da € 516 a € 1.032 (per ciascun elenco). Nella citata Risoluzione n. 20/E è stato precisato altresì che la violazione, essendo sanzionabile, può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso usufruendo in tal modo della riduzione della sanzione ex art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97. Ciò detto il ravvedimento operoso relativo alla tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi Intra va effettuato: - entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è commessa la violazione; - versando tramite il mod. F24 la sanzione ridotta pari a € 64 (516 x 1/8, per le violazioni commesse dall’1.2.2011), indicando quale codice tributo “8911†e quale anno di riferimento l’anno cui si riferisce la violazione.

    Pubblicata il: 05-09-2011

    Oggetto

    Detraibilità interessi passivi mutuo “prima casaâ€

    Domanda

    Due coniugi sono titolari di un mutuo “prima casaâ€. L’appartamento è di proprietà soltanto della moglie. Considerato che il marito non è a carico della moglie e la moglie non è a carico del marito, la moglie può detrarre interamente gli interessi passivi pagati nel 2010 dalla coppia?

    Risposta

    La risposta è negativa in considerazione del fatto che il mutuo risulta intestato ad entrambi i coniugi. Infatti, se non specificato diversamente dal contratto, il mutuo si ritiene intestato al 50% a ciascun coniuge e conseguentemente i relativi interessi passivi si considerano sostenuti per il 50% dal marito e per il 50% dalla moglie. Quest’ultima può quindi detrarre soltanto il 19% degli interessi da lei sostenuti (50% degli interessi complessivamente pagati nel 2010). Per gli interessi pagati dal marito non è possibile fruire della detrazione in quanto lo stesso non soddisfa l’ulteriore condizione necessaria al fine della detrazione in esame consistente nel possesso, anche solo per una minima quota, dell’immobile per il quale il mutuo è stato stipulato.