Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 20-12-2011

    Oggetto

    Elenco clienti - fornitori e operazione “a cavallo” d’anno

    Domanda

    Un commerciante ha ceduto a dicembre 2011 un divano ad un privato incassando un acconto pari a € 600. Il saldo, pari a € 3.200, sarà pagato a gennaio 2012 al momento della consegna.
    Nell’elenco clienti del 2011 deve essere ricompreso l’acconto incassato oppure va comunicato l’intero importo (€ 3.800) nell’elenco clienti del 2012?

    Risposta

    Dalla lettura della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 30.5.2011, n. 24/E si può desumere che, per le operazioni singole di importo unitario pari o superiore ai limiti, è necessario fare sempre riferimento al valore complessivo, a prescindere che il pagamento sia eseguito in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) ed in anni diversi. Di conseguenza, nel caso di specie, la cessione supera nel suo complesso l’importo di € 3.600 e pertanto il commerciante è tenuto a includere nell’elenco clienti l’operazione sia per il 2011 indicando l’importo di € 600 (ancorché inferiore alla soglia), sia per il 2012 indicando l’importo di € 3.200, riportando quale modalità di pagamento il codice “2 = importo frazionato”.

    Pubblicata il: 20-12-2011

    Oggetto

    Elenco clienti - fornitori e fattura con IVA ad esigibilitĂ  differita non pagata

    Domanda

    Una srl ha emesso nel 2010 una fattura al Comune per un importo superiore a € 25.000. Al 31.12.2010 il Comune non ha pagato la fattura e pertanto l’IVA a debito è ancora sospesa.
    Tale fattura va comunque ricompresa nell’elenco clienti-fornitori per il 2010?

    Risposta

    Come desumibile dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2010, per il 2010, l’elenco clienti-fornitori va compilato per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (sono quindi escluse le operazioni documentate con scontrino / ricevuta fiscale) i cui corrispettivi sono pari o superiori a € 25.000. A tal fine non assume rilevanza, per le operazioni imponibili, che l’IVA sia ad esigibilità immediata o differita ex art. 6, DPR n. 633/72. Pertanto, nel caso di specie l’operazione fatturata al Comune va ricompresa nell’elenco clienti per il 2010.

    Pubblicata il: 23-11-2011

    Oggetto

    Adozione nuovo regime dei minimi da parte di ex socio di snc

    Domanda

    Una persona fisica ha aperto la partita IVA nel mese di novembre 2010 svolgendo l’attività di demolizione adottando il regime dei minimi. Lo stesso soggetto fino al 31.12.2009 esercitava la medesima attività in qualità di socio di una società in nome collettivo.
    Dal 2012 può rientrare nel regime dei nuovi minimi?

    Risposta

    La risposta è negativa. Infatti come disposto dall’art. 27, comma 2, lett. a), DL n. 98/2011, c.d. “Manovra correttiva”, tra i requisiti per l’adozione del nuovo regime dei minimi è necessario che “il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività …, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare”. Nel caso di specie nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività in forma individuale il titolare era socio di una snc e pertanto non può ritenersi soddisfatto il suddetto requisito.

    Pubblicata il: 23-11-2011

    Oggetto

    Adozione nuovo regime dei minimi da parte di un ex barista

    Domanda

    Un soggetto ha gestito un bar fino al 2009. Ora si prospetta l’opportunità di iniziare dal 2012 l’attività di agente di commercio. Prevedendo di non superare il limite di € 30.000 di provvigioni, può adottare il nuovo regime dei minimi pagando l’imposta sostitutiva del 5%?

    Risposta

    La risposta è negativa. Infatti, pur potendo inquadrare l’attività di agente di commercio come “nuova” (o meglio, non mera prosecuzione), il contribuente non soddisfa la condizione prevista dall’art. 27, comma 2, lett. a), DL n. 98/2011, ossia il fatto di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti, un’attività d’impresa.

    Pubblicata il: 08-11-2011

    Oggetto

    Trasformazione di snc in srl e imputazione plusvalenza rateizzata

    Domanda

    Una snc si è trasformata in srl in data 17.10.2011. Per il 2011 è necessario presentare una dichiarazione dei redditi per la snc (periodo 1.1 – 16.10.2011) ed una per la srl (periodo 17.10 – 31.12.2011). La snc sta rateizzando una plusvalenza dal 2009 (5 rate). La rata del 2011 va
    imputata pro-quota sia alla snc che alla srl?

    Risposta

    Premesso che la trasformazione è un’operazione neutrale, in quanto come prescritto dall’art. 170, comma 1, TUIR, non comporta l’emersione nĂ© di plusvalenze nĂ© di minusvalenze, a seguito della trasformazione di una snc in srl si verifica l’interruzione del periodo d’imposta alla data di effetto della trasformazione, ossia alla data di iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese. Si delineano così 2 frazioni di esercizio (ante trasformazione e post trasformazione) che, ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, costituiscono un autonomo periodo d’imposta. Di conseguenza: − per la snc le dichiarazioni relative al periodo ante trasformazione ( 1.1 – 16.10.2011) vanno presentate entro la fine del nono mese dalla data di effetto della trasformazione (31.7); − per la srl le dichiarazioni relative alla frazione d’esercizio che va dalla data di effetto della trasformazione alla fine dell’esercizio (17.10 – 31.12.2011) vanno presentate entro la fine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio e pertanto nei termini ordinari (30.9). Come disposto dall’art. 86, comma 4, TUIR le plusvalenze realizzate, se i relativi beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni, possono essere rateizzate in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto. In ogni frazione infrannuale di esercizio originata dalla trasformazione devono essere imputate 2 distinte quote “intere” della plusvalenza realizzata dalla ex snc e pertanto la terza rata dovrĂ  essere imputata alla snc nel periodo d’imposta 1.1 – 16.10.2011 mentre la quarta alla srl nel periodo d’imposta 17.10 – 31.12.2011.