Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 17-01-2012

    Oggetto

    Accesso al regime dei “NUOVI” minimi e verifica dell’esercizio di un’attività nei 3

    Domanda

    Un soggetto intende iniziare l’attività di costruttore edile nel 2012. Nei 3 anni precedenti era socio di una snc in LIQUIDAZIONE dal 2008 chiusa nel 2010. In tali ultimi anni ha svolto come dipendente l’attività di autotrasportatore.
    Si chiede se avendo i requisiti prescritti dalla norma il soggetto può rientrare nel NUOVO regime dei minimi.

    Risposta

    Per poter applicare dal 2012 il “nuovo” regime dei minimi, l’art. 27, DL n. 98/2011 introduce una serie di condizioni riprese dal regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, con le quali è previsto tra l’altro che: • il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; • l’attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Nel caso prospettato, al sussistere degli altri requisiti, si ritiene possibile adottare il “NUOVO” regime dei minimi per le seguenti ragioni: • il soggetto non ha esercitato, di fatto, in qualità di socio alcuna attività d’impresa in forma associata, poiché la snc era in liquidazione. Infatti, richiamando l’interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare 3.1.2001, n. 1/E in merito alla disciplina contenuta nel citato art. 13, per essere esclusi dal regime fiscale agevolato occorre “l'effettivo esercizio dell'attività”; • l’attività che il soggetto intende iniziare (costruttore edile), non costituisce una mera prosecuzione dell’attività che lo stesso svolgeva in veste di lavoratore dipendente (autotrasportatore).

    Pubblicata il: 17-01-2012

    Oggetto

    Durata del regime dei “NUOVI” minimi

    Domanda

    Un soggetto ha iniziato l’attività nel corso del 2010 adottando il regime dei minimi. Ha compiuto 33 anni a dicembre 2011. Avendo i requisiti previsti dall’art. 27, DL n. 98/2011 può entrare nel nuovo regime e applicarlo fino a 35 anni?

    Risposta

    In base all’art. 27, comma 1, DL n. 98/2011, il “NUOVO” regime dei minimi può essere applicato: • per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi; • anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni; da parte delle persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Il regime in esame non è precluso a coloro che hanno più di 35 anni. Il riferimento a tale limite di età è collegato all’obiettivo di consentire ai soggetti più giovani un allungamento della durata del regime anche oltre il quinto anno e fino al compimento dei 35 anni. Di conseguenza, nel caso di specie il contribuente, al sussistere degli altri requisiti, potrà applicare il “NUOVO” regime dei minimi fino al quarto anno successivo rispetto al 2010, ossia fino al 2014, a nulla rilevando che in tale periodo compirà 36 anni.

    Pubblicata il: 17-01-2012

    Oggetto

    Accesso al regime dei “NUOVI” minimi da parte di un dipendente

    Domanda

    Un soggetto è dipendente dal 1994 di una società di servizi. Nel 2009 ha aperto la partita IVA per esercitare l’attività di tenuta di alcune contabilità applicando il regime dei minimi. Può continuare ad applicarlo anche dal 2012?

    Risposta

    Si ritiene che nel caso prospettato, dato che il rapporto di lavoro dipendente è ancora in essere, non sussista la condizione (ostativa) della “mera prosecuzione” richiamato dall’art. 27, comma 2, lett. b), DL n. 98/2011. Nel caso in esame il contribuente potrà pertanto, ricorrendo gli altri requisiti, applicare il “NUOVO” regime dei minimi fino al 2013.

    Pubblicata il: 17-01-2012

    Oggetto

    Imposta di bollo e fatture emesse dai “NUOVI” minimi

    Domanda

    In merito alla disciplina dei “nuovi” minimi, decorrente dal 2012, si chiede conferma dell’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture di importo superiore a € 77,47.

    Risposta

    La disciplina dei c.d. “NUOVI” minimi di cui all’art. 27, DL n. 98/2011, ricalca quanto disposto dall’art. 1, commi da 96 e seguenti, Legge n. 244/2007 ed in particolare il non addebito dell’IVA a titolo di rivalsa come previsto dal comma 100 del citato art. 1. In merito si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E (punto 6.4), ha precisato che “atteso che le fatture rilasciate dai contribuenti minimi documentano operazioni per le quali, ai sensi del comma 100 [art. 1, Legge n. 244/2007], non viene esercitato il diritto di rivalsa, e quindi non scontano il tributo, le stesse, se di importo superiore a 77,47 euro, DEVONO essere assoggettate all’imposta di bollo”. Di conseguenza si conferma che anche in capo ai “nuovi” minimi sussiste l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture di importo superiore a € 77,47.

    Pubblicata il: 13-01-2012

    Oggetto

    OPERAZIONI DI LEASING E NOLEGGIO NELLO SPESOMETRO

    Domanda

    Si chiede di conoscere se gli UTILIZZATORI sono esclusi dall’obbligo di inserire, nella propria comunicazione relativa allo “spesometro”, le operazioni oggetto di monitoraggio con la predetta comunicazione (nel caso di specie: leasing e noleggio), considerato che i dati sono richiesti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 7 del Dpr n. 605/1973 e, quindi, già oggetto di autonoma comunicazione all’Anagrafe tributaria.

    Risposta

    La risposta è negativa, poiché l’esonero, disposto con il solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio, è soggettivo. In altri termini, i soggetti utilizzatori in leasing o in noleggio DEVONO effettuare la comunicazione relativa allo Spesometro (Agenzia delle Entrate, risposte a quesiti del 22.12.2011).