Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 02-10-2012

    Oggetto

    Operazioni con Lussemburgo e Libano e separata indicazione nel mod. UNICO

    Domanda

    Nel 2011 una società ha acquistato beni da un fornitore avente sede in Lussemburgo e da un altro avente sede in Libano. La società, in relazione alle operazioni effettuate, ha presentato gli elenchi “black list” ma non ha indicato separatamente il costo nella dichiarazione dei redditi.
    Si chiede di confermare la correttezza di tale comportamento.

    Risposta

    Ai fini delle imposte dirette, per verificare la sussistenza dell’obbligo di indicare separatamente nel mod. UNICO i costi relativi alle operazioni poste in essere con soggetti residenti in Paesi “black list” è necessario avere riguardo alla lista di cui al DM 23.1.2002. Diversamente, ai fini della comunicazione degli elenchi “black list”, i Paesi considerati paradisi fiscali sono individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001. In particolare, con riferimento al caso in esame: - il comportamento della società è corretto con riguardo al Lussemburgo. Infatti, tale Paese non è considerato “black list” ai fini delle imposte dirette, mentre è tale ai fini degli elenchi e pertanto non sussiste l’obbligo di separata indicazione nel mod. UNICO mentre è previsto l’obbligo di invio dei predetti elenchi; - posto che il Libano è considerato “black list” sia ai fini delle imposte dirette che degli elenchi, la società, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, dovrà provvedere ad inviare un mod. UNICO integrativo indicando separatamente i costi sostenuti per le operazioni poste in essere con il fornitore libanese. La regolarizzazione effettuata prima dell’inizio di accessi, ispezioni e verifiche ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno nel corso del quale la violazione è commessa, ossia entro il 30.9.2013, comporta il pagamento di € 32 da effettuarsi con il mod. F24 riportando il codice tributo “8911”.

    Pubblicata il: 02-10-2012

    Oggetto

    Acquisto box auto e detrazione IRPEF 50%

    Domanda

    Un soggetto ha intenzione di acquistare da un privato un box auto da utilizzare quale pertinenza dell’appartamento.
    È possibile usufruire della detrazione del 50%?

    Risposta

    In base all’art. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR la detrazione IRPEF del 36% (ora 50%) è riconosciuta per le spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Come desumibile dalla CM 24.2.98, n. 57, è necessario che la “realizzazione” sia eseguita dal proprietario dell’unità immobiliare abitativa (in economia o in appalto, o da un’impresa edile, con la conseguenza che l’agevolazione spetta soltanto per l’acquisto “da nuovo”. Con riferimento al caso prospettato pertanto l’acquirente del box auto pertinenziale non può beneficiare della detrazione IRPEF del 50%.

    Pubblicata il: 02-10-2012

    Oggetto

    Detrazione del 55%, spese per l’impianto fotovoltaico e c.d. “tariffa incentivante”

    Domanda

    Un privato ha installato sul tetto della propria abitazione un impianto fotovoltaico. Per tale intervento è possibile usufruire della detrazione del 55%?
    In caso affermativo ci sono problemi di “compatibilità” tra detta detrazione e la c.d. “tariffa incentivante”?

    Risposta

    L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.5.2008, n. 207/E, ha chiarito che la detrazione del 55% non è applicabile all’acquisto di pannelli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, ma solo alle spese di riqualificazione energetica e che la stessa non è compatibile con la tariffa incentivante. In merito va evidenziato che tale incompatibilità è stata recepita normativamente. L’art. 10, comma 2-bis, DM 19.2.2007 dispone infatti che “ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica … le detrazioni di cui al presente decreto [55%] non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia ... in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”. Con riferimento al quesito posto, quindi, il contribuente non potrà usufruire della detrazione del 55% per l’acquisto dei pannelli fotovoltaici potendo beneficiare dell’agevolazione soltanto con riferimento alle eventuali spese di riqualificazione energetica (ad esempio, isolamento del tetto) che risultano connesse all’installazione dell’impianto.

    Pubblicata il: 04-09-2012

    Oggetto

    Esportazione triangolare: utilizzo e determinazione del plafond

    Domanda

    Una società italiana (A), esportatore abituale, acquista un’attrezzatura da un fornitore italiano (B) incaricandolo di consegnare il bene direttamente al proprio cliente svizzero (C).
    È vero che la società italiana non è obbligata ad inviare la lettera d’intento al proprio fornitore e che per la stessa tale operazione non contribuisce alla determinazione del plafond?

    Risposta

    Nelle esportazioni c.d. “triangolari”, in cui un operatore nazionale (“A”) cede dei beni ad un soggetto extraUE (“C”), acquistandoli da un altro operatore nazionale (“B”) incaricando quest’ultimo di consegnarli all’acquirente (“C”): − la cessione da “A” a “C”, anche se effettuata tramite l’intervento di un altro operatore nazionale (“B”), costituisce un’esportazione diretta ex art. 8, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72; − anche la cessione tra i due operatori nazionali (da “B” a “A”) è considerata un’esportazione a condizione che i beni vengano trasportati o spediti all’estero da “B” su incarico di “A”. Come evidenziato dell’Agenzia delle Dogane nella Circolare 27.2.2003, n. 8/D, l’operatore deve acquisire la documentazione idonea a provare l’effettivo trasporto del bene nello Stato di destinazione (fattura di trasporto emessa nei confronti di “B”, contratto scritto o lettera d’incarico da cui sia desumibile che “B” consegna i beni direttamente all’estero). In tale situazione la societĂ  “A” acquista i beni destinati all’esportazione in regime di non imponibilitĂ , senza la necessitĂ  di utilizzare il plafond, in quanto la relativa cessione è oggettivamente non imponibile IVA. In merito alla determinazione del plafond va evidenziato che, come specificato nella CM 9.4.81, n. 12, il plafond generato dall’esportazione in capo al promotore dell’operazione (“A”) è “vincolato”, ossia per la parte connessa al costo sostenuto per l’acquisto, l’utilizzo è limitato all’acquisto di “beni da esportare nello stato originario” entro 6 mesi dalla consegna.

    Pubblicata il: 04-09-2012

    Oggetto

    Diritto CCIAA iscritto a ruolo e versamento tramite compensazione

    Domanda

    Una ditta individuale, avendo omesso il versamento del diritto annuale CCIAA relativo al 2007, ha ora ricevuto da Equitalia una cartella di pagamento.
    PoichĂŠ la ditta dispone di un credito IRPEF risultante dal mod. UNICO 2012 PF, gli importi richiesti possono essere compensati con il predetto credito utilizzando il mod. F24 Accise ai sensi del DL n. 78/2010?

    Risposta

    L’art. 31, DL n. 78/2010 dispone la possibilità di pagamento con il mod. F24 Accise delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Considerato il riferimento alle imposte “erariali”, tale disposizione non è applicabile alle iscrizioni a ruolo del diritto annuale CCIAA e pertanto il relativo pagamento deve essere effettuato mediante il bollettino di Equitalia, senza possibilità di compensazione.