Hai cercato: - trovate: 1050 faq
-
Pubblicata il: 02-10-2012
Operazioni con Lussemburgo e Libano e separata indicazione nel mod. UNICO
Nel 2011 una societĂ ha acquistato beni da un fornitore avente sede in Lussemburgo e da un altro avente sede in Libano. La societĂ , in relazione alle operazioni effettuate, ha presentato gli elenchi âblack listâ ma non ha indicato separatamente il costo nella dichiarazione dei redditi.
Si chiede di confermare la correttezza di tale comportamento.
Ai fini delle imposte dirette, per verificare la sussistenza dellâobbligo di indicare separatamente nel mod. UNICO i costi relativi alle operazioni poste in essere con soggetti residenti in Paesi âblack listâ è necessario avere riguardo alla lista di cui al DM 23.1.2002. Diversamente, ai fini della comunicazione degli elenchi âblack listâ, i Paesi considerati paradisi fiscali sono individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001. In particolare, con riferimento al caso in esame: - il comportamento della società è corretto con riguardo al Lussemburgo. Infatti, tale Paese non è considerato âblack listâ ai fini delle imposte dirette, mentre è tale ai fini degli elenchi e pertanto non sussiste lâobbligo di separata indicazione nel mod. UNICO mentre è previsto lâobbligo di invio dei predetti elenchi; - posto che il Libano è considerato âblack listâ sia ai fini delle imposte dirette che degli elenchi, la societĂ , al fine di evitare lâapplicazione delle sanzioni, dovrĂ provvedere ad inviare un mod. UNICO integrativo indicando separatamente i costi sostenuti per le operazioni poste in essere con il fornitore libanese. La regolarizzazione effettuata prima dellâinizio di accessi, ispezioni e verifiche ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dellâanno nel corso del quale la violazione è commessa, ossia entro il 30.9.2013, comporta il pagamento di ⏠32 da effettuarsi con il mod. F24 riportando il codice tributo â8911â.
Pubblicata il: 02-10-2012Acquisto box auto e detrazione IRPEF 50%
Un soggetto ha intenzione di acquistare da un privato un box auto da utilizzare quale pertinenza dellâappartamento.
Ă possibile usufruire della detrazione del 50%?
In base allâart. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR la detrazione IRPEF del 36% (ora 50%) è riconosciuta per le spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Come desumibile dalla CM 24.2.98, n. 57, è necessario che la ârealizzazioneâ sia eseguita dal proprietario dellâunitĂ immobiliare abitativa (in economia o in appalto, o da unâimpresa edile, con la conseguenza che lâagevolazione spetta soltanto per lâacquisto âda nuovoâ. Con riferimento al caso prospettato pertanto lâacquirente del box auto pertinenziale non può beneficiare della detrazione IRPEF del 50%.
Pubblicata il: 02-10-2012Detrazione del 55%, spese per lâimpianto fotovoltaico e c.d. âtariffa incentivanteâ
Un privato ha installato sul tetto della propria abitazione un impianto fotovoltaico. Per tale intervento è possibile usufruire della detrazione del 55%?
In caso affermativo ci sono problemi di âcompatibilitĂ â tra detta detrazione e la c.d. âtariffa incentivanteâ?
LâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.5.2008, n. 207/E, ha chiarito che la detrazione del 55% non è applicabile allâacquisto di pannelli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, ma solo alle spese di riqualificazione energetica e che la stessa non è compatibile con la tariffa incentivante. In merito va evidenziato che tale incompatibilità è stata recepita normativamente. Lâart. 10, comma 2-bis, DM 19.2.2007 dispone infatti che âai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dellâefficienza energetica ⌠le detrazioni di cui al presente decreto [55%] non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dellâenergia ... in attuazione dellâart. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387â. Con riferimento al quesito posto, quindi, il contribuente non potrĂ usufruire della detrazione del 55% per lâacquisto dei pannelli fotovoltaici potendo beneficiare dellâagevolazione soltanto con riferimento alle eventuali spese di riqualificazione energetica (ad esempio, isolamento del tetto) che risultano connesse allâinstallazione dellâimpianto.
Pubblicata il: 04-09-2012Esportazione triangolare: utilizzo e determinazione del plafond
Una societĂ italiana (A), esportatore abituale, acquista unâattrezzatura da un fornitore italiano (B) incaricandolo di consegnare il bene direttamente al proprio cliente svizzero (C).
Ă vero che la societĂ italiana non è obbligata ad inviare la lettera dâintento al proprio fornitore e che per la stessa tale operazione non contribuisce alla determinazione del plafond?
Nelle esportazioni c.d. âtriangolariâ, in cui un operatore nazionale (âAâ) cede dei beni ad un soggetto extraUE (âCâ), acquistandoli da un altro operatore nazionale (âBâ) incaricando questâultimo di consegnarli allâacquirente (âCâ): − la cessione da âAâ a âCâ, anche se effettuata tramite lâintervento di un altro operatore nazionale (âBâ), costituisce unâesportazione diretta ex art. 8, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72; − anche la cessione tra i due operatori nazionali (da âBâ a âAâ) è considerata unâesportazione a condizione che i beni vengano trasportati o spediti allâestero da âBâ su incarico di âAâ. Come evidenziato dellâAgenzia delle Dogane nella Circolare 27.2.2003, n. 8/D, lâoperatore deve acquisire la documentazione idonea a provare lâeffettivo trasporto del bene nello Stato di destinazione (fattura di trasporto emessa nei confronti di âBâ, contratto scritto o lettera dâincarico da cui sia desumibile che âBâ consegna i beni direttamente allâestero). In tale situazione la societĂ âAâ acquista i beni destinati allâesportazione in regime di non imponibilitĂ , senza la necessitĂ di utilizzare il plafond, in quanto la relativa cessione è oggettivamente non imponibile IVA. In merito alla determinazione del plafond va evidenziato che, come specificato nella CM 9.4.81, n. 12, il plafond generato dallâesportazione in capo al promotore dellâoperazione (âAâ) è âvincolatoâ, ossia per la parte connessa al costo sostenuto per lâacquisto, lâutilizzo è limitato allâacquisto di âbeni da esportare nello stato originarioâ entro 6 mesi dalla consegna.
Pubblicata il: 04-09-2012Diritto CCIAA iscritto a ruolo e versamento tramite compensazione
Una ditta individuale, avendo omesso il versamento del diritto annuale CCIAA relativo al 2007, ha ora ricevuto da Equitalia una cartella di pagamento.
PoichĂŠ la ditta dispone di un credito IRPEF risultante dal mod. UNICO 2012 PF, gli importi richiesti possono essere compensati con il predetto credito utilizzando il mod. F24 Accise ai sensi del DL n. 78/2010?
Lâart. 31, DL n. 78/2010 dispone la possibilitĂ di pagamento con il mod. F24 Accise delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Considerato il riferimento alle imposte âerarialiâ, tale disposizione non è applicabile alle iscrizioni a ruolo del diritto annuale CCIAA e pertanto il relativo pagamento deve essere effettuato mediante il bollettino di Equitalia, senza possibilitĂ di compensazione.