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Pubblicata il: 13-11-2012
Cessione articoli da arredamento a privato extra UE
Una ditta italiana esercente l’attività di commercio al minuto di articoli da arredamento deve spedire alcuni beni a Mosca ad un cliente privato russo.
La cessione è soggetta ad IVA o può essere considerata non imponibile?
Come noto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett a), DPR n. 633/72, costituiscono cessioni all’esportazione (non imponibili) le cessioni effettuate mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio dell’UE a cura del cedente. La citata disposizione non definisce la “natura†del soggetto acquirente che quindi può essere un’impresa o un privato. Va evidenziato che anche nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto privato l’esportazione “deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura … Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioniâ€.
Pubblicata il: 30-10-2012Omesso versamento IVIE
Per un contribuente che detiene un immobile in Francia non è stato effettuato, entro il 20.8.2012, il versamento dell’imposta patrimoniale ex DL n. 201/2011.
Tale violazione può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso? In caso di risposta affermativa, con quali codici tributo vanno versati la sanzione e gli interessi?
l’imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all’estero (c.d. “IVIEâ€)è dovuta sui terreni / fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all’estero da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o altro diritto reale nella misura dello 0,76% del valore degli stessi. L’imposta non è dovuta se il relativo ammontare non è superiore a € 200. L’IVIE va versata, con il mod. F24, entro il termine previsto per il saldo IRPEF. Con riferimento al 2011 la stessa, quindi, doveva essere corrisposta entro il: − 9.7.2012; ovvero − dal 10.7 al 20.8 con la maggiorazione dello 0,40%; con possibilità di rateizzare quanto dovuto (con applicazione degli interessi del 4% annuo), completando il pagamento entro il mese di novembre. L’omesso versamento dell’imposta in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento operoso. In tal caso è necessario corrispondere: − l’imposta, con il codice tributo “4041â€; − gli interessi con il codice tributo “1668â€; − la sanzione ridotta, che nel caso specifico, essendo decorsi 30 giorni dalla scadenza, è pari al 3,75%. Per quest’ultima, in assenza di un codice tributo specifico, si ritiene possa essere utilizzato il codice tributo “8901â€, relativo alle violazioni in materia di IRPEF.
Pubblicata il: 16-10-2012Divieto di compensazione dei crediti erariali e presenza di ruoli scaduti
In presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e scadute per importi superiori a € 1.500 è possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto per la “riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione�
In caso di risposta negativa è possibile utilizzare tale credito per compensare mediante F24 accise quanto ancora pendente in esattoria (codice tributo “RUOLâ€)?
Il divieto di compensazione, previsto dall’art. 31, comma 1, DL n. 78/2010, riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. In merito ai tributi cui fare riferimento, nella Circolare 15.2.2011, n. 4/E l’Agenzia delle Entrate ha richiamato, a titolo esemplificativo, le imposte dirette, l’IVA e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura. Successivamente la stessa Agenzia nella Circolare 11.3.2011, n. 13/E ha ricompreso l’IRAP e le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte sopra richiamate. Nella citata Circolare n. 13/E è comunque specificato che “ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione «erario» del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 78 del 2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione di imposte da parte dello stesso.†Nel caso di specie, pertanto, la presenza del ruolo scaduto non ostacola l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto per la “riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazioneâ€.
Pubblicata il: 16-10-2012Cessione immobile strumentale ristrutturato
La cessione ad un privato di un immobile strumentale (cat. C/1) effettuata da un’impresa che ha realizzato sullo stesso lavori di ristrutturazione ex art. 31, Legge n. 457/78 è soggetta ad IVA al 10% o al 21%?
va evidenziato che la cessione in esame rientra nella previsione contenuta nell’art. 10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633/72 in base alla quale sono imponibili le cessioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni “effettuate … dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’interventoâ€. In merito all’aliquota applicabile, è necessario fare riferimento al n. 127- quinquiesdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, che prevede l’aliquota IVA del 10% per le cessioni di “fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 [tali interventi sono stati trasfusi nel citato Testo unico dell’edilizia], esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) …â€, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato tali interventi, indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile. Nel caso di specie, pertanto, l’impresa applica l’aliquota IVA del 10%.
Pubblicata il: 16-10-2012Cedolare secca e presenza di pertinenze
Un contribuente, proprietario di un appartamento, intende concederlo in locazione e optare per la cedolare secca.
Considerato che oltre l’appartamento vengono congiuntamente locati anche il garage e la cantina ad esso pertinenziali, l’opzione si estende ad entrambe le pertinenze?
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011, possono essere assoggettati alla cedolare secca i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo ed alle “pertinenze locate congiuntamente all’abitazioneâ€. Tra queste ultime sono comprese, ad esempio, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali del gruppo C (ossia, rimesse, autorimesse, magazzini e locali di deposito, ecc.) sempreché utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione locata. Con riguardo al numero di pertinenze per le quali è possibile avvalersi della cedolare secca, non sussiste alcuna limitazione e pertanto, nel caso di specie, l’affitto congiunto dell’immobile ad uso abitativo e delle 2 pertinenze comporta la tassazione sostitutiva per tutti i 3 immobili (abitazione, garage e cantina). Merita comunque rammentare che, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E, il regime di tassazione sostitutiva trova applicazione anche per le pertinenze locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che: il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti; nel contratto di locazione venga fatto riferimento a quello relativo all’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata. È inoltre opportuno segnalare che l’opzione per la cedolare secca non può riguardare esclusivamente il canone relativo al contratto di locazione della sola pertinenza (ad esempio, locazione del solo garage, cantina, posto auto).