Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 27-03-2012

    Oggetto

    Tassazione cessione di partecipazioni per una societĂ  di persone

    Domanda

    Una società di persone in contabilità ordinaria ha ceduto nel 2011 una partecipazione in una srl conseguendo una plusvalenza. La partecipazione era detenuta da piÚ di 5 anni ed era stata sempre iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie. Come va tassata la plusvalenza conseguita? È
    possibile la rateizzazione?

    Risposta

    L’art. 87, TUIR, prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non concorrono alla formazione del reddito nella misura del 95% nel caso in cui siano soddisfate le seguenti condizioni: a) ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente; b) classificazione nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio; c) residenza fiscale in uno Stato o territorio non black-list; d) esercizio da parte della società partecipata di un’attività commerciale. I requisiti di cui alle lettere c) e d) devono sussistere almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore alla cessione. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, TUIR, le predette regole si applicano anche alle cessioni di partecipazioni, c.d. “pex”, poste in essere da soggetti IRPEF (imprenditori individuali e società di persone). In tal caso le plusvalenze realizzate non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura pari al 50,28%. Alla luce di quanto sopra, la plusvalenza conseguita dalla società di persone, al sussistere delle predette condizioni, è assoggettata alla disciplina pex e pertanto concorre alla formazione del reddito nella misura pari al 49,72%. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.2.2006, n. 6/E poiché l’art. 86, comma 4, TUIR (che consente di spalmare in 5 anni le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni) fa riferimento alle plusvalenze diverse da quella di cui al citato art. 87, la quota imponibile della plusvalenza conseguita dalla cessione di una partecipazione pex non può essere rateizzata.

    Pubblicata il: 27-03-2012

    Oggetto

    Nuovi limiti per l’utilizzo del credito IVA 2011

    Domanda

    Un artigiano del settore edile ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2011 con un credito IVA pari a circa € 17.000. Fino al 16.3.2012 ha utilizzato tale credito in compensazione orizzontale per un importo di circa € 8.000. Si chiede conferma se per poter compensare il restante credito a disposizione è necessario presentare entro fine marzo la dichiarazione IVA annuale.

    Risposta

    L’art. 8, comma 18, DL n. 16/2012, c.d. Decreto “Semplificazioni Fiscali” ha ridotto da € 10.000 a € 5.000 il limite che consente l’utilizzo in compensazione “orizzontale” nel mod. F24 del credito IVA annuale senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale. Con il Provvedimento 16.3.2012, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che la nuova regola è applicabile a decorrere dall’1.4.2012. Pertanto, il contribuente, nel caso prospettato: • fino al 31.3.2012, può utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel mod. F24, nel rispetto del limite di € 10.000; • dall’1.4.2012, per poter utilizzare il residuo credito, dovrà risultare presentato il mod. IVA 2012 (in forma autonoma). Il soggetto in esame potrà utilizzare “liberamente” il credito IVA 2011 per € 7.000 (15.000 – 8.000). Per poter utilizzare il restante credito IVA a disposizione, pari a € 2.000, dovrà presentare il mod. IVA 2012 con il visto di conformità.

    Pubblicata il: 27-03-2012

    Oggetto

    Mod. IVA TR per soggetto mensile e liquidazione di un mese a debito

    Domanda

    Un contribuente mensile intende presentare il mod. IVA TR ai fini della richiesta di rimborso del credito IVA relativo al primo trimestre 2012. Lo stesso, in relazione alle liquidazioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, presenta i seguenti dati: gennaio, debito € 4.000; febbraio, credito € 3.000 e marzo, credito € 9.000.
    Quale importo rileva ai fini della richiesta di rimborso? È sufficiente sommare i crediti dei mesi di febbraio e marzo?

    Risposta

    Dalla struttura del mod. IVA TR si evince che, ai fini della determinazione del credito IVA trimestrale, non assumono rilevanza gli eventuali versamenti periodici effettuati dai contribuenti mensili. Di conseguenza, l’ammontare del credito risultante dal modello non sarà pari a € 9.000 (saldo di marzo), bensì a € 5.000 (9.000 – 4.000). Il versamento effettuato per il mese di gennaio (4.000) assumerà rilevanza in sede di dichiarazione IVA annuale.

    Pubblicata il: 27-03-2012

    Oggetto

    Cessione UE autovettura riscattata

    Domanda

    Una società ha riscattato nel corso del 2011 un’autovettura utilizzata in leasing. Ora intende venderla in Bulgaria previa consegna della targa al PRA. Come va fatturata tale cessione?

    Risposta

    Per individuare il trattamento IVA applicabile alla cessione in esame assume rilevanza la qualifica dell’acquirente bulgaro. Infatti, se l’acquirente: • è un soggetto passivo, l’operazione costituisce una cessione UE, non imponibile IVA ex art. 41, DL n. 331/93 (con obbligo di presentazione del mod. Intra); • è un soggetto privato, l’operazione costituisce una cessione interna con applicazione dell’IVA in Italia (aliquota 21%). In tal caso è possibile applicare l’IVA in proporzione alla percentuale (40%) che è stata detratta all’atto del riscatto.

    Pubblicata il: 26-03-2012

    Oggetto

    SOCIETÀ IN PERDITA TRIENNALE MA CONGRUA CON GLI STUDI DI SETTORE

    Domanda

    Una S.r.l. presenta dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d’imposta consecutivi, dal 2009 al 2011. Alla luce delle novità di cui all’art. 2, c. 36-decies del D.L. n. 138/2011, per il periodo d’imposta 2012 potranno applicarsi le disposizioni in materia di società di comodo, nel caso in cui la società dovesse risultare congrua e coerente ai fini degli studi di settore?

    Risposta

    L’art. 2, c. 36-decies del D.L. n. 138/2011 dispone che “Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cu! i al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”. · Tra le cause di non applicazione si ricorda che l’art. 30, c. 1, lett. c), n. 6-sexies) della legge 23.12.1994, n. 724 dispone che alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore non si applicano le disposizioni del primo periodo dello stesso comma sulle società di comodo. · Da una lettura sistematica delle norme citate, si ritiene che nei confronti della società che presenta dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d’imposta consecutivi, non potranno applicarsi, con riferimento ai periodi d’imposta in cui la società stessa risulti congrua e coerente ai fini degli studi di settore, le disposizioni sulle società di comodo, di cui all’art. 30 della legge 23.12.1994, n. 724 (circolare Agenzia delle Entrate 16.03.2012, n. 8/E).