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Pubblicata il: 27-03-2012
Tassazione cessione di partecipazioni per una societĂ di persone
Una societĂ di persone in contabilitĂ ordinaria ha ceduto nel 2011 una partecipazione in una srl conseguendo una plusvalenza. La partecipazione era detenuta da piĂš di 5 anni ed era stata sempre iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie. Come va tassata la plusvalenza conseguita? Ă
possibile la rateizzazione?
Lâart. 87, TUIR, prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non concorrono alla formazione del reddito nella misura del 95% nel caso in cui siano soddisfate le seguenti condizioni: a) ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente; b) classificazione nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio; c) residenza fiscale in uno Stato o territorio non black-list; d) esercizio da parte della societĂ partecipata di unâattivitĂ commerciale. I requisiti di cui alle lettere c) e d) devono sussistere almeno dallâinizio del terzo periodo dâimposta anteriore alla cessione. Ai sensi dellâart. 58, comma 2, TUIR, le predette regole si applicano anche alle cessioni di partecipazioni, c.d. âpexâ, poste in essere da soggetti IRPEF (imprenditori individuali e societĂ di persone). In tal caso le plusvalenze realizzate non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura pari al 50,28%. Alla luce di quanto sopra, la plusvalenza conseguita dalla societĂ di persone, al sussistere delle predette condizioni, è assoggettata alla disciplina pex e pertanto concorre alla formazione del reddito nella misura pari al 49,72%. Come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 13.2.2006, n. 6/E poichĂŠ lâart. 86, comma 4, TUIR (che consente di spalmare in 5 anni le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni) fa riferimento alle plusvalenze diverse da quella di cui al citato art. 87, la quota imponibile della plusvalenza conseguita dalla cessione di una partecipazione pex non può essere rateizzata.
Pubblicata il: 27-03-2012Nuovi limiti per lâutilizzo del credito IVA 2011
Un artigiano del settore edile ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2011 con un credito IVA pari a circa ⏠17.000. Fino al 16.3.2012 ha utilizzato tale credito in compensazione orizzontale per un importo di circa ⏠8.000. Si chiede conferma se per poter compensare il restante credito a disposizione è necessario presentare entro fine marzo la dichiarazione IVA annuale.
Lâart. 8, comma 18, DL n. 16/2012, c.d. Decreto âSemplificazioni Fiscaliâ ha ridotto da ⏠10.000 a ⏠5.000 il limite che consente lâutilizzo in compensazione âorizzontaleâ nel mod. F24 del credito IVA annuale senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale. Con il Provvedimento 16.3.2012, lâAgenzia delle Entrate ha previsto che la nuova regola è applicabile a decorrere dallâ1.4.2012. Pertanto, il contribuente, nel caso prospettato: ⢠fino al 31.3.2012, può utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel mod. F24, nel rispetto del limite di ⏠10.000; ⢠dallâ1.4.2012, per poter utilizzare il residuo credito, dovrĂ risultare presentato il mod. IVA 2012 (in forma autonoma). Il soggetto in esame potrĂ utilizzare âliberamenteâ il credito IVA 2011 per ⏠7.000 (15.000 â 8.000). Per poter utilizzare il restante credito IVA a disposizione, pari a ⏠2.000, dovrĂ presentare il mod. IVA 2012 con il visto di conformitĂ .
Pubblicata il: 27-03-2012Mod. IVA TR per soggetto mensile e liquidazione di un mese a debito
Un contribuente mensile intende presentare il mod. IVA TR ai fini della richiesta di rimborso del credito IVA relativo al primo trimestre 2012. Lo stesso, in relazione alle liquidazioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, presenta i seguenti dati: gennaio, debito ⏠4.000; febbraio, credito ⏠3.000 e marzo, credito ⏠9.000.
Quale importo rileva ai fini della richiesta di rimborso? Ă sufficiente sommare i crediti dei mesi di febbraio e marzo?
Dalla struttura del mod. IVA TR si evince che, ai fini della determinazione del credito IVA trimestrale, non assumono rilevanza gli eventuali versamenti periodici effettuati dai contribuenti mensili. Di conseguenza, lâammontare del credito risultante dal modello non sarĂ pari a ⏠9.000 (saldo di marzo), bensĂŹ a ⏠5.000 (9.000 â 4.000). Il versamento effettuato per il mese di gennaio (4.000) assumerĂ rilevanza in sede di dichiarazione IVA annuale.
Pubblicata il: 27-03-2012Cessione UE autovettura riscattata
Una societĂ ha riscattato nel corso del 2011 unâautovettura utilizzata in leasing. Ora intende venderla in Bulgaria previa consegna della targa al PRA. Come va fatturata tale cessione?
Per individuare il trattamento IVA applicabile alla cessione in esame assume rilevanza la qualifica dellâacquirente bulgaro. Infatti, se lâacquirente: ⢠è un soggetto passivo, lâoperazione costituisce una cessione UE, non imponibile IVA ex art. 41, DL n. 331/93 (con obbligo di presentazione del mod. Intra); ⢠è un soggetto privato, lâoperazione costituisce una cessione interna con applicazione dellâIVA in Italia (aliquota 21%). In tal caso è possibile applicare lâIVA in proporzione alla percentuale (40%) che è stata detratta allâatto del riscatto.
Pubblicata il: 26-03-2012SOCIETĂ IN PERDITA TRIENNALE MA CONGRUA CON GLI STUDI DI SETTORE
Una S.r.l. presenta dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi dâimposta consecutivi, dal 2009 al 2011. Alla luce delle novitĂ di cui allâart. 2, c. 36-decies del D.L. n. 138/2011, per il periodo dâimposta 2012 potranno applicarsi le disposizioni in materia di societĂ di comodo, nel caso in cui la societĂ dovesse risultare congrua e coerente ai fini degli studi di settore?
Lâart. 2, c. 36-decies del D.L. n. 138/2011 dispone che âPur non ricorrendo i presupposti di cui allâarticolo 30, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societĂ e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi dâimposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo dâimposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di societĂ non operative di cu! i al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994â. ¡ Tra le cause di non applicazione si ricorda che lâart. 30, c. 1, lett. c), n. 6-sexies) della legge 23.12.1994, n. 724 dispone che alle societĂ che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore non si applicano le disposizioni del primo periodo dello stesso comma sulle societĂ di comodo. ¡ Da una lettura sistematica delle norme citate, si ritiene che nei confronti della societĂ che presenta dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi dâimposta consecutivi, non potranno applicarsi, con riferimento ai periodi dâimposta in cui la societĂ stessa risulti congrua e coerente ai fini degli studi di settore, le disposizioni sulle societĂ di comodo, di cui allâart. 30 della legge 23.12.1994, n. 724 (circolare Agenzia delle Entrate 16.03.2012, n. 8/E).