Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 02-05-2012

    Oggetto

    Elenco clienti – fornitori e operazioni con soggetti extraUE non “black list”

    Domanda

    Le operazioni rese / ricevute da operatori extraUE non ricompresi nell’elenco black list devono essere inserite nella comunicazione clienti –fornitori?

    Risposta

    L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 30.5.2011, n. 24/E, ha precisato che sono oggetto di comunicazione nell’elenco clienti – fornitori le operazioni rilevanti ai fini IVA. Di conseguenza non vanno inserite nell’elenco le operazioni non rilevanti ai fini IVA a seguito della mancanza di uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale). In particolare, con riferimento alle operazioni rese / ricevute da operatori extraUE non ricompresi nell’elenco degli Stati c.d. “black list” assume importanza la territorialità IVA. Se la stessa è in Italia, fermo restando il rispetto del requisito soggettivo e oggettivo, l’operazione va assoggettata ad IVA in Italia e pertanto va inserita nell’elenco clienti – fornitori. Nel caso, ad esempio, di una prestazione di servizi “generica”, ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, resa da un’impresa italiana nei confronti di una società con sede a New York (Stati Uniti), l’operazione non andrà riportata nell’elenco clienti – fornitori poiché l’operazione non rileva territorialmente ai fini IVA in Italia.

    Pubblicata il: 02-05-2012

    Oggetto

    Corrispettivi video-poker ed elenco clienti – fornitori

    Domanda

    In relazione ai corrispettivi incassati da un bar per gli apparecchi video-poker come va compilato l’elenco clienti – fornitori?

    Risposta

    Il trattamento da riservare alle operazioni collegate alla raccolta delle giocate con apparecchi ex art. 110, comma 6, TULPS c.d. “new slot” è stato oggetto di uno specifico intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle risposte contenute nel Documento pubblicato sul sito Internet datato 22.12.2011. In particolare è stato chiesto se nella comunicazione relativa al 2011 i corrispettivi degli apparecchi in esame (esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72)“debbano essere indicati tenendo conto dell’importo complessivamente incassato per l’anno, indicando come codice fiscale della controparte il codice fiscale del Concessionario della rete telematica AAMS e con la indicazione del codice modalità di pagamento 3”. L’Agenzia ha confermato che per il 2011 “tali compensi possono essere comunicati con riferimento al totale annuo, distinto per soggetto percettore, e con la indicazione della modalità di pagamento = ’3’, come corrispettivi periodici”.

    Pubblicata il: 11-04-2012

    Oggetto

    Prestazione di servizi ex minimo nei confronti di soggetto extraUE

    Domanda

    Un artigiano in regime dei minimi ha svolto nel 2011 un lavoro in Italia (lavorazione) per conto di una ditta svizzera. Dal 2012, avendo iniziato l’attività prima del 2008, è uscito dal regime dei minimi. Come deve essere emessa la fattura al cliente svizzero?

    Risposta

    Il soggetto in esame (contribuente minimo nel 2011), avendo iniziato l’attività prima del 2008, passa dal 2012 al regime ordinario di applicazione dell’IVA e di determinazione del reddito (eventualmente usufruendo del regime contabile “semplificato” degli ex minimi). Poiché la prestazione eseguita nei confronti del cliente extraUE rientra tra i c.d. “servizi generici” la fattura va emessa senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72. Si evidenzia che ancorchè la prestazione sia di competenza del 2011, considerato che in tale anno non è stata incassata (per tale anno devono essere rispettate le regole previste dal regime dei minimi), concorrerà a formare il reddito d’impresa del 2012.

    Pubblicata il: 11-04-2012

    Oggetto

    Esclusione limitazioni denaro contante per artigiani orafi

    Domanda

    Un artigiano orafo può cedere ad un turista russo un bene senza rispettare il limite di € 1.000 per i pagamenti in contante?

    Risposta

    La risposta è positiva. L’esonero dal rispetto della limitazione dell’utilizzo del denaro contante è riservato, come desumibile dall’art. 3, comma 1, DL n. 16/2012, ai commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72, nonché alle agenzie viaggio, per le cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di turisti extraUE. Si rammenta che a tal fine l’artigiano dovrà spedire preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda, in via telematica, e rispettare i prescritti adempimenti.

    Pubblicata il: 11-04-2012

    Oggetto

    Commercio auto usate e applicazione del regime del margine

    Domanda

    Una snc svolge l’attività di commercio di autovetture usate con applicazione del regime del margine. Le autovetture usate vengono acquistate oltre che da privati anche da fornitori che applicano il regime del margine e da altri che espongono l’IVA in fattura.
    È possibile applicare anche per tali ultimi acquisti il regime del margine?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 36, DL n. 41/95, il regime del margine è applicabile alle cessioni di veicoli usati acquistati: • da soggetti privati; • da soggetti passivi per i quali l’IVA a credito è risultata interamente indetraibile; • da soggetti passivi che hanno applicato il regime del margine. Analogo trattamento, come previsto dall’art. 30, comma 6, Legge n. 388/2000, è riservato alle cessioni di veicoli acquistati con applicazione dell’IVA sul 10% - 15% del corrispettivo di vendita. Relativamente alle cessioni di veicoli acquistati con l’applicazione dell’IVA sul 40% l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E, ha negato l’applicazione del regime del margine precisando che tale regime non trova applicazione per le cessioni di veicoli usati per i quali in sede di acquisto l’IVA è stata detratta in misura integrale, ancorché applicata su una base imponibile commisurata al 40%. In tal caso la cessione va assoggettata ad IVA con le ordinarie modalità. Pertanto, nel caso di specie, la società non può applicare il regime del margine alle cessioni di auto usate per le quali all’atto dell’acquisto ha ricevuto una fattura con applicazione dell’IVA sul 40% o 100% del corrispettivo.