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Pubblicata il: 02-05-2012
Elenco clienti â fornitori e operazioni con soggetti extraUE non âblack listâ
Le operazioni rese / ricevute da operatori extraUE non ricompresi nellâelenco black list devono essere inserite nella comunicazione clienti âfornitori?
LâAgenzia delle Entrate, nella Circolare 30.5.2011, n. 24/E, ha precisato che sono oggetto di comunicazione nellâelenco clienti â fornitori le operazioni rilevanti ai fini IVA. Di conseguenza non vanno inserite nellâelenco le operazioni non rilevanti ai fini IVA a seguito della mancanza di uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale). In particolare, con riferimento alle operazioni rese / ricevute da operatori extraUE non ricompresi nellâelenco degli Stati c.d. âblack listâ assume importanza la territorialitĂ IVA. Se la stessa è in Italia, fermo restando il rispetto del requisito soggettivo e oggettivo, lâoperazione va assoggettata ad IVA in Italia e pertanto va inserita nellâelenco clienti â fornitori. Nel caso, ad esempio, di una prestazione di servizi âgenericaâ, ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, resa da unâimpresa italiana nei confronti di una societĂ con sede a New York (Stati Uniti), lâoperazione non andrĂ riportata nellâelenco clienti â fornitori poichĂŠ lâoperazione non rileva territorialmente ai fini IVA in Italia.
Pubblicata il: 02-05-2012Corrispettivi video-poker ed elenco clienti â fornitori
In relazione ai corrispettivi incassati da un bar per gli apparecchi video-poker come va compilato lâelenco clienti â fornitori?
Il trattamento da riservare alle operazioni collegate alla raccolta delle giocate con apparecchi ex art. 110, comma 6, TULPS c.d. ânew slotâ è stato oggetto di uno specifico intervento da parte dellâAgenzia delle Entrate nellâambito delle risposte contenute nel Documento pubblicato sul sito Internet datato 22.12.2011. In particolare è stato chiesto se nella comunicazione relativa al 2011 i corrispettivi degli apparecchi in esame (esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72)âdebbano essere indicati tenendo conto dellâimporto complessivamente incassato per lâanno, indicando come codice fiscale della controparte il codice fiscale del Concessionario della rete telematica AAMS e con la indicazione del codice modalitĂ di pagamento 3â. LâAgenzia ha confermato che per il 2011 âtali compensi possono essere comunicati con riferimento al totale annuo, distinto per soggetto percettore, e con la indicazione della modalitĂ di pagamento = â3â, come corrispettivi periodiciâ.
Pubblicata il: 11-04-2012Prestazione di servizi ex minimo nei confronti di soggetto extraUE
Un artigiano in regime dei minimi ha svolto nel 2011 un lavoro in Italia (lavorazione) per conto di una ditta svizzera. Dal 2012, avendo iniziato lâattivitĂ prima del 2008, è uscito dal regime dei minimi. Come deve essere emessa la fattura al cliente svizzero?
Il soggetto in esame (contribuente minimo nel 2011), avendo iniziato lâattivitĂ prima del 2008, passa dal 2012 al regime ordinario di applicazione dellâIVA e di determinazione del reddito (eventualmente usufruendo del regime contabile âsemplificatoâ degli ex minimi). PoichĂŠ la prestazione eseguita nei confronti del cliente extraUE rientra tra i c.d. âservizi genericiâ la fattura va emessa senza applicazione dellâIVA ai sensi dellâart. 7-ter, DPR n. 633/72. Si evidenzia che ancorchè la prestazione sia di competenza del 2011, considerato che in tale anno non è stata incassata (per tale anno devono essere rispettate le regole previste dal regime dei minimi), concorrerĂ a formare il reddito dâimpresa del 2012.
Pubblicata il: 11-04-2012Esclusione limitazioni denaro contante per artigiani orafi
Un artigiano orafo può cedere ad un turista russo un bene senza rispettare il limite di ⏠1.000 per i pagamenti in contante?
La risposta è positiva. Lâesonero dal rispetto della limitazione dellâutilizzo del denaro contante è riservato, come desumibile dallâart. 3, comma 1, DL n. 16/2012, ai commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72, nonchĂŠ alle agenzie viaggio, per le cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di turisti extraUE. Si rammenta che a tal fine lâartigiano dovrĂ spedire preventivamente allâAgenzia delle Entrate lâapposita domanda, in via telematica, e rispettare i prescritti adempimenti.
Pubblicata il: 11-04-2012Commercio auto usate e applicazione del regime del margine
Una snc svolge lâattivitĂ di commercio di autovetture usate con applicazione del regime del margine. Le autovetture usate vengono acquistate oltre che da privati anche da fornitori che applicano il regime del margine e da altri che espongono lâIVA in fattura.
Ă possibile applicare anche per tali ultimi acquisti il regime del margine?
Ai sensi dellâart. 36, DL n. 41/95, il regime del margine è applicabile alle cessioni di veicoli usati acquistati: ⢠da soggetti privati; ⢠da soggetti passivi per i quali lâIVA a credito è risultata interamente indetraibile; ⢠da soggetti passivi che hanno applicato il regime del margine. Analogo trattamento, come previsto dallâart. 30, comma 6, Legge n. 388/2000, è riservato alle cessioni di veicoli acquistati con applicazione dellâIVA sul 10% - 15% del corrispettivo di vendita. Relativamente alle cessioni di veicoli acquistati con lâapplicazione dellâIVA sul 40% lâAgenzia delle Entrate, nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E, ha negato lâapplicazione del regime del margine precisando che tale regime non trova applicazione per le cessioni di veicoli usati per i quali in sede di acquisto lâIVA è stata detratta in misura integrale, ancorchĂŠ applicata su una base imponibile commisurata al 40%. In tal caso la cessione va assoggettata ad IVA con le ordinarie modalitĂ . Pertanto, nel caso di specie, la societĂ non può applicare il regime del margine alle cessioni di auto usate per le quali allâatto dellâacquisto ha ricevuto una fattura con applicazione dellâIVA sul 40% o 100% del corrispettivo.