Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-06-2012

    Oggetto

    Detrazione abitazione principale

    Domanda

    Un contribuente è proprietario di un appartamento per la quota del 16,67% nel quale vive con il coniuge non proprietario. Quale detrazione spetta al coniuge proprietario?

    Risposta

    Come noto, per l’abitazione principale e le relative pertinenze è riconosciuta una specifica detrazione pari a € 200 rapportata “al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione†ed una maggiorazione pari a € 50 (prevista solo per il 2012 e 2013 e fino a € 400) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. In presenza di comproprietari, per determinare la detrazione IMU spettante va fatto riferimento alla quota di utilizzo dell’immobile quale abitazione principale da parte degli stessi e non alla quota di proprietà. Nel caso di specie, quindi, al coniuge “proprietario†spetta la detrazione IMU per intero (€ 200) poiché unico comproprietario che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell’immobile.

    Pubblicata il: 22-05-2012

    Oggetto

    Scomputo nel 2011 delle ritenute d’acconto subite nel 2012

    Domanda

    Una srl ha emesso a fine 2011 una fattura per lavori di ristrutturazione edilizia ultimati in tale anno. Il cliente ha provveduto al pagamento a gennaio 2012 e la banca ha trattenuto la ritenuta del 4%. Tale ritenuta d’acconto può essere scomputata nel 2011 ancorché operata nel 2012?

    Risposta

    La risposta è positiva. Come disposto dall’art. 22, TUIR, dall’imposta lorda sono scomputabili “le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo …â€. Nel caso di specie, pertanto, considerato che i ricavi dei lavori di ristrutturazione edilizia concorrono alla formazione del reddito 2011 alla srl è concesso di scomputare nel 2011 la ritenuta d’acconto subita nel 2012 all’atto del pagamento della fattura da parte del cliente.

    Pubblicata il: 22-05-2012

    Oggetto

    Pertinenze dell’abitazione principale

    Domanda

    Un privato possiede 2 cantine di circa 2mq. La prima è accatastata con l’appartamento mentre la seconda è autonoma. È possibile applicare l’aliquota IMU ridotta alla seconda cantina non essendo la prima autonomamente accatastata?

    Risposta

    Come previsto dall’art. 13, comma 2, DL n. 201/2011 possono essere considerate pertinenze dell’abitazione principale al massimo 3 immobili ciascuno appartenente ad una diversa delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7. Nel limite delle suddette 3 pertinenze va “conteggiata†anche quella accatastata unitamente all’abitazione principale. Ciò comporta quindi che nel caso di specie non è possibile applicare l’aliquota IMU ridotta alla (“secondaâ€) cantina accatastata autonomamente.

    Pubblicata il: 08-05-2012

    Oggetto

    Canoni inquilino moroso con sentenza di sfratto percepiti in anni successivi

    Domanda

    Nel 2010 il proprietario di un appartamento locato non ha percepito i canoni di locazione e per questo ha ottenuto la sentenza di sfratto dell’inquilino per morosità. Ciò ha permesso allo stesso di non dichiarare i canoni non percepiti nel mod. UNICO 2011 PF. Considerato che nel 2011 l’ex inquilino ha corrisposto una parte dei canoni dovuti, come va dichiarata tale somma?

    Risposta

    Poichè né le istruzioni per la compilazione del mod. UNICO PF / 730 né il TUIR disciplinano espressamente la fattispecie in esame, per la relativa “gestione†va fatto riferimento a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2000, n. 95/E secondo la quale nel caso in cui il proprietario non abbia dichiarato i canoni di locazione, non avendoli percepiti ed essendo in possesso della sentenza di sfratto per morosità, e “in un periodo successivo, li riscuota in tutto o in parte, le somme percepite devono essere assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell’art. 16 [ora art. 17], comma 1, lett. n-bis), del TUIRâ€. Detti canoni incassati “tardivamente†vanno quindi assoggettati a tassazione separata come previsto per le somme percepite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti in periodi precedenti e, di conseguenza, vanno indicati a rigo RM9 del mod. UNICO 2012 PF o a rigo D7, con il codice “3â€, del mod. 730/2012.

    Pubblicata il: 02-05-2012

    Oggetto

    Opzione contabilità ordinaria nel 2011 e tenuta contabilità semplificata dal 2012

    Domanda

    Una società esercita un’attività di prestazioni di servizi (intermediazioni). Per il 2010 il volume d’affari era pari a circa € 428.000 mentre i ricavi ammontavano a circa € 325.000.
    Nel 2011 ha tenuto la contabilità ordinaria anche successivamente al 14.5.2011. Per il 2011 il volume d’affari è pari a circa € 305.000 mentre i ricavi a circa € 340.000.
    Per il 2012 è possibile tenere la contabilità semplificata, avendo di fatto optato nel 2011 per la contabilità ordinaria?

    Risposta

    La società sopra descritta, avendo continuato a tenere la contabilità ordinaria successivamente al 14.5.2011, dovrà manifestare la relativa opzione barrando la casella di rigo VO20 presente nel mod. IVA 2012 relativo al 2011. La scelta così manifestata è valida fino a revoca, con durata minima di 1 anno. Tenendo presente quanto detto, la società può revocare l’opzione e tenere, a decorrere dal 2012, la contabilità semplificata, in quanto i ricavi 2011 sono non superiori al nuovo limite di € 400.000. Va evidenziato che tale revoca dovrà essere comunicata barrando l’apposita casella presente nel quadro VO del mod. IVA 2013 relativo al 2012. È opportuno comunque verificare che la società non abbia effettuato l’opzione ai fini IRAP per il metodo c.d. “di bilancioâ€, avente validità minima triennale, che vincola alla tenuta della contabilità ordinaria. Ai fini IVA nel 2011 la società ha effettuato le liquidazioni periodiche mensili (nel 2010 il volume d’affari superava il precedente limite pari a € 309.874,14). Nel 2012, avendo realizzato nel 2011 un volume d’affari inferiore al nuovo limite di € 400.000, la società può liquidare l’IVA trimestralmente. A tal fine, come noto, vale il comportamento concludente e l’opzione dovrà essere comunicata nell’ambito del quadro VO del mod. IVA 2013 relativo al 2012.