Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 17-07-2012

    Oggetto

    Contribuente minimo e interessi passivi mutuo abitazione principale

    Domanda

    Nel 2011 un carrozziere in regime dei minimi ha pagato interessi passivi relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale.
    Nel mod. UNICO 2012 PF tale soggetto può detrarre i predetti interessi passivi?

    Risposta

    Il reddito d‘impresa / lavoro autonomo prodotto nel regime dei minimi è assoggettato ad imposta sostitutiva e pertanto non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. In assenza di redditi di altra natura, soggetti ad IRPEF, non possono essere fatte valere eventuali deduzioni o detrazioni.

    Pubblicata il: 03-07-2012

    Oggetto

    Ritardato versamento IMU e ravvedimento “a giorniâ€

    Domanda

    È stato riscontrato il versamento in ritardo di alcuni giorni del primo acconto IMU. Si chiede di confermare la possibilità di utilizzare ai fini IMU il ravvedimento operoso “a giorniâ€.

    Risposta

    In relazione all’omesso - insufficiente - tardivo versamento dell’IMU alle scadenze previste è applicabile quanto disposto dall'art. 16, D.Lgs. n. 473/97 in base al quale "alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie …". Di conseguenza, la violazione connessa al versamento IMU è sanzionata in misura pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97. Per evitare l'applicazione della sanzione piena il contribuente può utilizzare il ravvedimento operoso, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 472/97, a condizione che la violazione non sia già stata constatata, non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche o non siano già iniziate altre attività amministrative di accertamento di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza. Anche in materia di IMU risulta quindi applicabile la sanzione nella misura del 2% per ogni giorno di ritardo per i versamenti tardivi effettuati entro 14 giorni dalla scadenza. Con specifico riferimento al versamento dell’acconto IMU 2012 (scaduto il 18.6.2012) è quindi possibile utilizzare il ravvedimento “a giorniâ€. Per i versamenti tardivi effettuati entro il 2.7.2012 la misura della sanzione ridotta è commisurata ai giorni di ritardo. Effettuando la regolarizzazione entro il 18.7.2012 è possibile usufruire della riduzione ad 1/10 della sanzione (0,2% per ogni giorno di ritardo). Dopo tale data il ravvedimento richiede la corresponsione della sanzione ridotta ad 1/8. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12.4.2012, n. 35/E, in caso di ravvedimento la sanzione e gli interessi sono versati utilizzando il codice tributo previsto per l’imposta. Nel mod. F24 va barrata l’apposita casella “Ravv.â€.

    Pubblicata il: 03-07-2012

    Oggetto

    Revoca cedolare secca dall’annualità 2012

    Domanda

    Un soggetto ha optato per la cedolare secca per un contratto in corso all’1.1.2011 nel mod. UNICO 2012 PF (l’annualità contrattuale decorre dall’1.8). Ora intende “uscire†da tale regime a decorrere dalla prossima annualità che inizia l’1.8.2012. Come va manifestata tale revoca (va
    presentato, in particolare, il mod. 69)?

    Risposta

    Come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 7.4.2011 per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo in corso all’1.1.2011, anche se scaduti o oggetto di risoluzione o prorogati prima del 7.4.2011 la scelta per l’applicazione della cedolare secca richiede(va) il versamento dell’acconto (per il 2011) per la cedolare secca, l’invio all’inquilino, tramite lettera raccomandata A/R, della comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti dei canoni di locazione e l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativi al 2011 (mod. 730 / UNICO 2012 PF). In merito la stessa Agenzia nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E ha precisato che l’opzione espressa in dichiarazione dei redditi ha effetto solo per l’annualità contrattuale che termina nel 2011 e/o per quella successiva, che inizia dal 2011 e termina nel 2012. Per poter “proseguire†con la cedolare secca anche dall’annualità che inizia nel 2012 va presentato il mod. 69 al competente Ufficio. Nel caso in esame, poiché il soggetto non intende continuare ad usufruire della cedolare secca, non sussiste l’obbligo di presentare il mod. 69. Si rammenta che entro il 30.8.2012 (30 giorni dal termine dell’annualità contrattuale) è necessario provvedere al versamento dell’imposta di registro ed inviare all’inquilino la lettera raccomandata A/R per informarlo della revoca del regime della cedolare secca con decorrenza dall’1.8.2012.

    Pubblicata il: 05-06-2012

    Oggetto

    ACE e patrimonio netto società di persone

    Domanda

    Una società di persone presenta un patrimonio netto al 31.12.2011 di € 210.000 nel quale sono ricomprese non solo riserve di utili ma anche di capitale (derivanti da versamenti in c/capitale dei soci), formatesi in anni antecedenti, nonché la riserva di rivalutazione ex DL n. 185/2008
    effettuata ai soli fini civilistici.
    Per la determinazione dell’ACE spettante per il 2011 è possibile considerare tutte le predette componenti del patrimonio netto?

    Risposta

    Le imprese individuali e società di persone, se in contabilità ordinaria, possono usufruire dell’ACE che, secondo quanto disposto dal DM 14.3.2012, va determinata utilizzando una modalità semplificata che prevede di considerare, quale base imponibile su cui applicare l’aliquota del 3%, il “patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizioâ€. In particolare, come specificato nella Relazione illustrativa al predetto Decreto, “tutto il patrimonio netto contabile costituirà la base su cui applicare il rendimento nozionale, non assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione … ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in naturaâ€. Dallo stesso vanno comunque esclusi i prelevamenti in conto utili effettuati dai soci (dall’imprenditore per le imprese individuali). Di conseguenza, per i soggetti in esame non sono applicabili le più restrittive regole previste per i soggetti IRES (per i quali, ad esempio, non possono essere tenute in considerazione le riserve formate con utili non effettivamente realizzati, quali le riserve da rivalutazione volontaria). Nel caso di specie, pertanto, il patrimonio netto va considerato per l’intero ammontare (€ 210.000)in quanto rilevano sia le riserve di utili che quelle di capitale, anche se formatesi in precedenti esercizi, nonché la riserva connessa con la rivalutazione degli immobili effettuata senza attribuzione alla stessa della rilevanza fiscale.

    Pubblicata il: 05-06-2012

    Oggetto

    Trasporto UE di persone

    Domanda

    Un’impresa austriaca ha effettuato un trasporto di persone dall’Austria verso l’Italia per una ditta italiana. L’impresa austriaca ha emesso fattura per la parte austriaca con IVA austriaca e per la parte italiana senza IVA. Per tale ultima parte la ditta italiana deve emettere un’autofattura?

    Risposta

    Come previsto dall’art. 7-quater, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72, in deroga alla regola generale ex art. 7-ter, le prestazioni di trasporto di passeggeri si considerano effettuate nel territorio dello Stato, in proporzione alla distanza percorsa in Italia. Ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, il committente italiano è tenuto ad assolvere gli adempimenti IVA con l’emissione di un’autofattura. Infine, l’art. 9, comma 1, n. 1, DPR n. 633/72, dispone che sono non imponibili i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio italiano e in parte in territorio estero (in dipendenza di un unico contratto). Tenuto presente quanto sopra la ditta italiana deve emettere un’autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 che in base al citato art. 9 risulta non imponibile ai fini IVA.