Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 22-01-2013

    Oggetto

    Ampliamento immobile e aliquota IVA 4%

    Domanda

    Un soggetto deve appaltare dei lavori di ampliamento della propria abitazione nell’ambito del c.d. “piano casa”. Si chiede se e a quali condizioni può richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4%?

    Risposta

    La risposta è positiva. Infatti, come precisato nelle CM 30.11.2000, n. 219/E e 1.3.2001, n. 19/E, è possibile usufruire dell’aliquota ridotta del 4% anche per i lavori di ampliamento della “prima casa”. Ciò a condizione che: • il committente non possieda un’altra abitazione nel medesimo Comune, diversa da quella oggetto di ampliamento; • i locali di nuova costruzione non configurino una nuova unità immobiliare né siano tali da poter essere successivamente destinati ad un’autonoma unità immobiliare; • anche dopo l’ampliamento l’immobile continui ad essere “non di lusso”, ex DM 2.8.69.

    Pubblicata il: 08-01-2013

    Oggetto

    Cessione appartamento con opzione imponibilitĂ  e acconti esenti IVA

    Domanda

    Un’impresa edile a breve deve rogitare la cessione di un appartamento di nuova costruzione. Per tale operazione l’impresa edile ha incassato 2 acconti fatturati in esenzione IVA (l’appartamento risulta ultimato da più di 5 anni e pertanto fino al 26.6.2012 la relativa cessione era esente IVA).
    In sede di rogito l’impresa può optare per l’imponibilità e quindi assoggettare ad IVA quanto incasserà a titolo di saldo?
    Se si, gli acconti incassati in precedenza dovranno essere modificati?

    Risposta

    A decorrere dal 26.6.2012 le cessioni di fabbricati uso abitativo effettuate dalle imprese che li hanno costruiti da più di 5 anni in luogo dell’esenzione possono essere assoggettate ad IVA previa opzione da parte del cedente. Quindi, nel caso in esame, poiché l’immobile è ultimato da più di 5 anni, l’impresa edile cedente può manifestare in atto l’opzione per il regime di imponibilità IVA. Quanto fatturato anteriormente a titolo di acconto in regime di esenzione IVA deve essere considerato “cristallizzato” in base alla normativa allora vigente e di conseguenza gli acconti non vengono attratti nell’imponibilità scelta in sede di stipula dell’atto di compravendita. Infatti, qualora anteriormente alla stipula del rogito notarile sia pagato in tutto / parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata ai fini IVA in corrispondenza della data di pagamento limitatamente a quanto incassato. La “cristallizzazione” del regime IVA applicato agli acconti è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Circolare 1.3.2007, n. 12/E . Per effetto di quanto sopra esposto l’impresa edile fatturerà con IVA soltanto la parte di corrispettivo incassato in sede di saldo.

    Pubblicata il: 08-01-2013

    Oggetto

    Acquisto “buoni spesa”

    Domanda

    Nel mese di dicembre 2012 una società ha acquistato 50 “buoni spesa” che ha regalato, in occasione delle Festività, ai propri dipendenti e ad alcuni clienti.
    Per tale acquisto ha ricevuto una fattura senza applicazione dell’IVA. È corretto tale comportamento?

    Risposta

    Si il comportamento è confrome alla normativa vigente. L’argomento è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.1.2011, n. 21/E. In tale occasione l’Agenzia ha evidenziato che la cessione del buono dal soggetto emittente a favore del cliente non assume rilevanza ai fini IVA in quanto trattasi di “movimentazione finanziaria” ex art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72. La rilevanza ai fini IVA è collegata all’utilizzo del “buono spesa” da parte del dipendente / cliente presso l’esercizio commerciale convenzionato.

    Pubblicata il: 08-01-2013

    Oggetto

    Detrazioni per familiari a carico e comunicazione al datore di lavoro

    Domanda

    L’incremento delle detrazioni per familiari a carico previsto dalla Finanziaria 2013 comporta per il dipendente l’obbligo di ripresentare al datore di lavoro la comunicazione necessaria ai fini della fruizione delle detrazioni stesse?

    Risposta

    E' stato soppresso l’obbligo, da parte dei dipendenti e pensionati, di comunicare annualmente al sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico. Pertanto, una volta ottemperato a tale obbligo, la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano variazioni che richiedono la relativa ripresentazione. La variazione dell’ammontare delle detrazioni spettanti dall’1.1.2013 disposta dalla Legge di Stabilità non rientra tra quelle che richiedono la presentazione di una nuova dichiarazione da parte del dipendente/pensionato.

    Pubblicata il: 08-01-2013

    Oggetto

    Affitto ramo d’azienda e variazione canone

    Domanda

    Dal 2000 è in corso un contratto di affitto di ramo d’azienda. Ora le parti intendono ridurre dal 2013 il canone.
    Poiché il valore dell’azienda è costituito per più del 50% dall’immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività, si rende necessario versare in sede di registrazione della variazione l’imposta di registro dell’1% come disposto dall’art. 35, comma 10-quater, DL n. 223/2006?

    Risposta

    L’art. 35, comma 10-quater, DL n. 223/2006, prevede che anche all’affitto d’azienda debba essere applicato, a determinate condizioni, il regime delle locazioni immobiliari. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 16.11.2006, n. 33/E e 1.3.2007, n. 12/E la suddetta norma è caratterizzata da un chiaro intento antielusivo e pertanto applicabile ai contratti stipulati a decorrere dal 12.8.2006. Nel caso di specie si ritiene che la modifica del canone di locazione non possa essere qualificata come un “nuovo contratto” e pertanto non sussiste la necessità di verificare l’applicazione della citata disposizione.