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Pubblicata il: 05-02-2013
Istanza rimborso deducibilitĂ IRAP e versamento con il ravvedimento operoso
Dovendo compilare un’istanza per il rimborso dell’IRES derivante dalla deducibilità dell’IRAP del costo del personale dipendente, con riferimento al 2010 si riscontra che il versamento del secondo acconto IRAP (che doveva essere versato a novembre 2010) è stato effettuato, regolarizzandolo con il ravvedimento operoso, nel mese di gennaio 2011. In quale anno va incluso tale versamento?
Nel quadro RI del modello dell’istanza di rimborso IRES / IRPEF vanno riportati i dati necessari per la determinazione dell’imposta richiesta a rimborso. Tale quadro si compone di 2 Sezioni. In particolare, nella Sezione II va indicato oltre l’importo della quota deducibile dei versamenti IRAP a saldo e in acconto, anche il relativo costo del personale. I versamenti a saldo e in acconto vanno tenuti distinti poiché, per ciascuna tipologia, l’ammontare delle spese del personale e del valore della produzione è quello di competenza cui il versamento si riferisce. Per il calcolo della quota di IRAP deducibile va considerato, per ciascun anno interessato dall’istanza, l’ammontare dell’IRAP versata (principio di cassa) nel medesimo anno. Conseguentemente, nel caso di specie, il versamento tardivo regolarizzato dell’IRAP va considerato per la compilazione dell'istanza di rimborso dell’IRES relativa al 2011. In particolare, nella Sezione II del quadro RI, oltre all’indicazione degli “ordinari” versamenti del saldo 2010 e/o acconti 2011, con riferimento al versamento IRAP tardivo relativo all’acconto 2010, va indicato: - a colonna 1, il codice “2” (acconto); - a colonna 2 e 3, rispettivamente “01.01.2010” e “31.12.2010” (data di inizio e di fine del periodo d’imposta relativo all’IRAP versata in acconto); - a colonna 4, l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese del personale del 2010 (al netto delle deduzioni), versato in acconto; - a colonna 5, la quota imponibile delle spese per il personale (al netto delle deduzioni) del 2010.
Pubblicata il: 05-02-2013Presentazione istanza di rimborso deducibilità IRAP “correttiva nei termini”
Una srl ha già presentato l’istanza di rimborso dell’IRES relativa alla deducibilità dell’IRAP per gli anni pregressi compilando in modo errato l’istanza per il 2011. Come va rettificata l’istanza?
Un’istanza di rimborso IRES / IRPEF, già presentata, può essere rettificata prima della scadenza del termine di presentazione. In tal caso va barrata la casella “Correttiva nei termini” presente: - nel Frontespizio, indicando altresì il numero di protocollo dell’istanza da rettificare desumibile dalla ricevuta telematica di presentazione; - nel quadro RI relativo all’annualità da rettificare. Per le altre annualità che non sono oggetto di alcuna modifica, vanno riportati i dati dell’istanza originaria, senza barrare la specifica casella presente nel quadro. Conseguentemente, nel caso di specie, oltre a barrare la casella “Correttiva nei termini” nel Frontespizio, è necessario barrare la casella in esame del quadro RI riferito al 2011, riportando i dati “corretti”. Per le altre annualità vanno riportati i dati dell’istanza originaria, senza barrare la predetta casella. Va evidenziato infine che nell’istanza correttiva non è possibile includere annualità diverse rispetto a quelle già presenti nella domanda da rettificare. In quest’ultimo caso si rende necessario presentare una nuova istanza.
Pubblicata il: 05-02-2013Istanza di rimborso IRES / IRPEF per deducibilitĂ IRAP anni pregressi
Per la compilazione dell’istanza di rimborso delle imposte dirette connessa alla deducibilità dell’IRAP delle spese per il personale, ai fini dell’individuazione del valore della produzione di ciascun anno a quali righi del mod. IRAP va fatto riferimento?
La percentuale di incidenza del costo del lavoro va calcolata considerando il valore della produzione “di competenza” cui il versamento IRAP si riferisce. Tale percentuale va applicata distintamente al saldo ed agli acconti versati e pertanto, vanno considerati i diversi periodi d’imposta “di competenza”. I dati utili ai fini dell’individuazione del valore della produzione si ricavano dalla dichiarazione IRAP di ciascun anno. In particolare i righi interessati sono i seguenti: per il 2006 e 2007, ogni soggetto disponeva di uno specifico mod. IRAP, conseguentemente: → per il 2006, va considerata la sommatoria dei righi delle seguenti Sezioni del quadro IQ: - mod. IRAP PF: Sezione VII, colonna 4; - mod. IRAP SP: Sezione VI, colonna 4; - mod. IRAP SC: Sezione VIII, colonna 4; → per il 2007, va considerata la sommatoria dei righi delle seguenti Sezioni del quadro IQ: - mod. IRAP PF: Sezione VI, colonna 4; - mod. IRAP SP: Sezione VII, colonna 4; - mod. IRAP SC: Sezione VIII, colonna 4; per il 2008, 2009 e 2010, va considerata la sommatoria dei righi contenuti nella Sezione I, colonna 4 del quadro IR; per il 2011, considerando la sommatoria dei righi contenuti nella Sezione I, colonna 5 del quadro IR.
Pubblicata il: 22-01-2013“Nuovo” regime dei minimi e variazione attivitĂ
Un soggetto (con diploma di geometra) ha iniziato l’attività nel maggio 2009 come disegnatore tecnico (codice attività 74.10.30) applicando il regime dei minimi. Nel 2012 si iscrive all’Albo dei geometri avendo superato l’esame. Di conseguenza è stata fatta una variazione dati all’Agenzia delle Entrate comunicando il nuovo codice attività (71.12.30).
Si chiede se la modifica dell’attività nel 2012 comporta la fuoriuscita dal regime dei “nuovi” minimi dal 2013?
Come noto, per applicare il “nuovo” regime dei minimi è necessario verificare sia i requisiti richiesti dal “vecchio” regime (art. 1, commi 96 e 99, Legge n. 244/2007), sia quelli previsti dall’art. 27, DL n. 98/2011, ossia: a) non aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa o di lavoro autonomo; b) l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente; c) qualora l’attività costituisca proseguimento di attività svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve superare 30.000 euro. In particolare, la verifica del requisito riportato alla lett. b) va effettuata con riferimento al momento di inizio attività e non con riferimento al successivo momento di modifica dell’attività stessa. Pertanto, nel caso di specie, il contribuente, possedendo non solo le caratteristiche di cui ai citati commi 96 e 99, ma anche i requisiti dell’art. 27, dall’1.1.2012 è transitato al “nuovo” regime dei minimi. La modifica dell’attività nel corso del 2012, con conseguente comunicazione del nuovo codice, non ha, dunque, rilevanza. Ne consegue che il soggetto in esame potrà adottare tale regime fiscale agevolato fino alla scadenza dei 5 anni previsti per l’agevolazione stessa o al compimento dei 35 anni.
Pubblicata il: 22-01-2013Rivalutazione immobile e stipula contratto preliminare di compravendita
Un’impresa ha provveduto, nel bilancio 2008, alla rivalutazione di un immobile ai sensi del DL n. 185/2008, attualmente locato.
La societĂ nel corso del 2013 intende stipulare con il locatario un
preliminare di vendita, provvedendo al rogito nel 2014. La stipula del preliminare, posto che viene effettuata prima del termine del periodo di sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione, determina l’inefficacia della stessa?
La cessione, l’assegnazione ai soci, la destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore degli immobili oggetto di rivalutazione ex art. 15, DL n. 185/2008 nel bilancio 2008, prima della data di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ossia, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, prima del 2014), determina l’inefficacia della rivalutazione, con conseguente determinazione della plusvalenza senza tener conto del maggior valore, ossia sulla base del costo ante rivalutazione. Di conseguenza la stipula, nel 2013, di un contratto preliminare di compravendita, non determina la decadenza della rivalutazione, posto che lo stesso non comporta il trasferimento della proprietà in capo al promissario acquirente.