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Pubblicata il: 31-07-2012
ACE e acconto 2012
Una srl usufruisce, nel mod. UNICO 2012 SC, dell’agevolazione ACE. In sede di calcolo dell’acconto IRES dovuto per il 2012 è necessario procedere alla rideterminazione dello stesso al fine di non tener conto della predetta agevolazione?
Come desumibile dalle istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2012, la fruizione dell’ACE non rappresenta un’ipotesi al cui sussistere è richiesta, ai fini del calcolo dell’acconto 2012, la rideterminazione dell’imposta del periodo precedente. Di conseguenza, con riferimento alle srl, l’acconto IRES va calcolato assumendo l’importo di rigo RN17, senza necessità di effettuare particolari “interventi†in relazione all’agevolazione in esame.
Pubblicata il: 31-07-2012Rimborso credito IVA trimestrale
Per un contribuente abbiamo riscontrato che l’aliquota media degli acquisti è maggiore dell’aliquota media delle vendite maggiorata del 10%. Il contribuente presenta un credito IVA del primo trimestre 2012 pari a € 3.400 mentre quello del secondo ammonta a € 2.200. È intenzione
utilizzare tali crediti in compensazione per i versamenti del mod. UNICO 2012.
Si chiede di confermare il comportamento che il contribuente intende assumere.
Sulla base della situazione maturata in capo al contribuente va evidenziato che allo stesso non è consentito di “beneficiare†dell’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Innanzitutto per il credito IVA relativo al primo trimestre 2012 il mod. IVA TR doveva essere presentato entro il 30.4.2012. In relazione al credito IVA del secondo trimestre 2012 (determinato senza il “riporto†del credito IVA del primo trimestre) non è possibile presentare il mod. IVA TR in quanto il relativo ammontare non è superiore a € 2.582,28.
Pubblicata il: 31-07-2012Opzione cedolare secca dal 2012: modalità e acconti
Un soggetto ha locato un appartamento stipulando un contratto per il periodo 1.10.2009 – 30.9.2013.
Volendo applicare la cedolare secca per l’annualità contrattuale decorrente dal 2012 (1.10.2012 – 30.9.2013) con quale modalità va esercitata la relativa opzione e calcolato l’acconto per il 2012?
Nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione espressa in dichiarazione dei redditi ha effetto solo per l’annualità contrattuale che termina nel 2011 e/o per quella successiva, che inizia dal 2011 e termina nel 2012. Per l’annualità contrattuale che parte dal 2012 (nel caso di specie 1.10.2012 – 30.9.2013) l’opzione va esercitata utilizzando il mod. 69. In merito all’acconto per il 2012 l’Agenzia nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E ha precisato che i contribuenti che scelgono dal 2012 di assoggettare a cedolare secca il reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non sono tenuti al versamento del relativo acconto per tale annualità . Ciò riguarda i contribuenti che: - fino al 2011 hanno assoggettato detto reddito ad IRPEF e che dal 2012 intendono assoggettarlo a cedolare secca; - stipulano dal 2012 nuovi contratti. Va altresì evidenziato che l’acconto IRPEF 2012 può essere determinato considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF e pertanto lo stesso potrà essere calcolato utilizzando il metodo previsionale.
Pubblicata il: 31-07-2012Proventi “videopoker†e compilazione modello studi
Si chiede se i proventi derivanti dalla gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento ex art. 110, commi 6 e 7 TULPS vanno considerati “RICAG†e quindi sono da indicare a rigo F08 del modello studi di settore.
Nelle istruzioni alla compilazione del quadro F degli studi di settore a commento di rigo F08 è riportato uno specifico elenco dei proventi considerati “RICAG†(rivendita di carburante, rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti dei distributori di carburanti, rivendita di giornali, rivendita di generi di monopolio, ricevitorie superenalotto, lotto, ecc.) tra i quali non sono richiamati quelli in esame. Pertanto gli stessi vanno ricompresi tra i ricavi da indicare a rigo F01.
Pubblicata il: 17-07-2012Cessione autovettura usata a soggetto UE
Un agente di commercio, dopo aver provveduto alla radiazione dell’autovettura dal PRA per esportazione, procede alla cessione della stessa ad un soggetto passivo lituano.
Considerato che all’acquisto ha detratto interamente l’IVA a credito, si chiede conferma se la cessione possa essere fatturata non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93.
Va innanzitutto evidenziato che alla cessione in esame non può essere applicato il regime IVA del margine previsto per i beni usati ex art. 36, DL n. 41/95 (all’atto dell’acquisto il soggetto ha detratto interamente l’IVA a credito). Si conferma pertanto la non imponibilità dell’operazione ex art. 41, DL n. 331/93, in quanto cessione UE (con conseguente obbligo di presentazione del mod. Intra). Va comunque sottolineato che per poter applicare il predetto regime di non imponibilità il cedente (nel nostro caso l’agente di commercio), come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.8.2011, n. 39/E, deve risultare iscritto nell’elenco VIES. In caso contrario la cessione va assoggettata ad IVA.