Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1050 faq

    Pubblicata il: 19-03-2013

    Oggetto

    Acquisto di rottami da contribuente minimo

    Domanda

    Un soggetto esercente attività di raccolta rottami di metallo normalmente acquista sfridi e scarti di metallo da soggetti IVA che emettono fattura senza IVA ex art. 74, DPR n. 633/72 rientrante nel reverse charge. Recentemente ha ricevuto una fattura senza IVA emessa da un soggetto in
    regime dei minimi. Si chiede se anche per tale fattura va applicato il reverse charge (integrazione e annotazione registro fatture emesse ed acquisti).

    Risposta

    Nell’ipotesi di cessione di sfridi e scarti di metalli da parte di un soggetto minimo l’acquirente non applica il reverse charge (non va effettuata l’integrazione e la doppia annotazione della fattura). In merito si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E al punto 6.2 in risposta ad uno specifico quesito con il quale si chiedeva se “i contribuenti minimi che emettono fattura soggetta al meccanismo del reverse charge (ad esempio per i rottami) agiscono correttamente se comunicano implicitamente all’acquirente, mediante indicazione sulla fattura emessa della nuova norma sui minimi, che non deve essere più applicata l’IVA secondo tale meccanismo†ha ritenuto “corretta la procedura descritta per non far applicare l’IVA secondo il meccanismo del reverse charge in caso di vendita da parte del contribuente minimoâ€.

    Pubblicata il: 19-02-2013

    Oggetto

    Detrazione IVA spese autovetture dal 2013

    Domanda

    La Finanziaria 2013 ha drasticamente ridotto la percentuale di deducibilità dei costi degli autoveicoli, già ridotta in precedenza dalla “Riforma Forneroâ€. Tale riduzione si riflette anche sulla
    detrazione dell’IVA di tali acquisti?

    Risposta

    NO. La Finanziaria 2013 non ha apportato modifiche all’art. 19-bis1, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 e, pertanto, la percentuale di detrazione ai fini IVA (nella generalità dei casi) anche nel 2013 è pari al 40%.

    Pubblicata il: 19-02-2013

    Oggetto

    Sublocazione immobile strumentale e applicazione imposta di registro

    Domanda

    L’attuale conduttore di un locale uso negozio intende subaffittarlo ad un altro commerciante.
    L’imposta di registro va applicata nella misura del 2% o dell’1%?

    Risposta

    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.3.2007, n. 12/E, dal punto di vista fiscale la sublocazione segue la disciplina del contratto di locazione ed il rapporto tra conduttore e subconduttore si configura come autonomo richiedendo, così, la registrazione del contratto stesso. Quindi, nel caso di specie, trattandosi di un immobile ad uso commerciale, l’imposta di registro è dovuta nella misura dell’1%.

    Pubblicata il: 19-02-2013

    Oggetto

    Rivalsa maggior IVA accertata

    Domanda

    Ad una società è stata contestata l’applicazione di un’aliquota IVA inferiore rispetto a quella dovuta.
    La società potrà richiedere la maggior IVA al proprio cliente? È previsto un termine per tale richiesta (si segnala che la società ha scelto il versamento rateale dell’imposta, sanzioni ed interessi)?

    Risposta

    In base al comma 7 dell’art. 60, DPR n. 633/72, introdotto a decorrere dal 24.1.2012, è possibile effettuare la rivalsa dell’IVA o della maggior IVA relativa ad avvisi di accertamento / rettifica nei confronti del cliente (acquirente / committente). Detta possibilità è comunque consentita, come espressamente specificato dalla citata disposizione “soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessiâ€. Poiché la rivalsa è subordinata al pagamento delle suddette somme, si ritiene che il contribuente potrà richiedere al proprio cliente quanto pagato a titolo di IVA soltanto dopo aver versato interamente l’IVA, le sanzioni e gli interessi dovuti.

    Pubblicata il: 19-02-2013

    Oggetto

    Rimborso credito IVA società cessate

    Domanda

    Una società di persone è stata sciolta senza messa in liquidazione a fine 2012. Dalla dichiarazione IVA risulta un credito d’imposta che si intende chiedere a rimborso.
    È possibile, barrando la casella 2 di rigo VX4, ottenere il rimborso tramite l’Agente della riscossione?

    Risposta

    NO. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.98, n. 84/E, la richiesta di rimborso dei soggetti non più intestatari di conto fiscale a seguito di cessazione dell’attività è erogato direttamente dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, nel caso in esame, la società cessata non può barrare la casella 2 di rigo VX4 e quindi beneficiare della procedura semplificata tramite l’Agente della riscossione in quanto il rimborso viene “trattato†dall’Agenzia delle Entrate.