Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 30-10-2012

    Oggetto

    Omesso versamento IVIE

    Domanda

    Per un contribuente che detiene un immobile in Francia non è stato effettuato, entro il 20.8.2012, il versamento dell’imposta patrimoniale ex DL n. 201/2011.
    Tale violazione può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso? In caso di risposta affermativa, con quali codici tributo vanno versati la sanzione e gli interessi?

    Risposta

    l’imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all’estero (c.d. “IVIEâ€)è dovuta sui terreni / fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all’estero da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o altro diritto reale nella misura dello 0,76% del valore degli stessi. L’imposta non è dovuta se il relativo ammontare non è superiore a € 200. L’IVIE va versata, con il mod. F24, entro il termine previsto per il saldo IRPEF. Con riferimento al 2011 la stessa, quindi, doveva essere corrisposta entro il: − 9.7.2012; ovvero − dal 10.7 al 20.8 con la maggiorazione dello 0,40%; con possibilità di rateizzare quanto dovuto (con applicazione degli interessi del 4% annuo), completando il pagamento entro il mese di novembre. L’omesso versamento dell’imposta in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento operoso. In tal caso è necessario corrispondere: − l’imposta, con il codice tributo “4041â€; − gli interessi con il codice tributo “1668â€; − la sanzione ridotta, che nel caso specifico, essendo decorsi 30 giorni dalla scadenza, è pari al 3,75%. Per quest’ultima, in assenza di un codice tributo specifico, si ritiene possa essere utilizzato il codice tributo “8901â€, relativo alle violazioni in materia di IRPEF.

    Pubblicata il: 16-10-2012

    Oggetto

    Divieto di compensazione dei crediti erariali e presenza di ruoli scaduti

    Domanda

    In presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e scadute per importi superiori a € 1.500 è possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto per la “riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione�
    In caso di risposta negativa è possibile utilizzare tale credito per compensare mediante F24 accise quanto ancora pendente in esattoria (codice tributo “RUOLâ€)?

    Risposta

    Il divieto di compensazione, previsto dall’art. 31, comma 1, DL n. 78/2010, riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. In merito ai tributi cui fare riferimento, nella Circolare 15.2.2011, n. 4/E l’Agenzia delle Entrate ha richiamato, a titolo esemplificativo, le imposte dirette, l’IVA e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura. Successivamente la stessa Agenzia nella Circolare 11.3.2011, n. 13/E ha ricompreso l’IRAP e le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte sopra richiamate. Nella citata Circolare n. 13/E è comunque specificato che “ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione «erario» del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 78 del 2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione di imposte da parte dello stesso.†Nel caso di specie, pertanto, la presenza del ruolo scaduto non ostacola l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto per la “riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazioneâ€.

    Pubblicata il: 16-10-2012

    Oggetto

    Cessione immobile strumentale ristrutturato

    Domanda

    La cessione ad un privato di un immobile strumentale (cat. C/1) effettuata da un’impresa che ha realizzato sullo stesso lavori di ristrutturazione ex art. 31, Legge n. 457/78 è soggetta ad IVA al 10% o al 21%?

    Risposta

    va evidenziato che la cessione in esame rientra nella previsione contenuta nell’art. 10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633/72 in base alla quale sono imponibili le cessioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni “effettuate … dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’interventoâ€. In merito all’aliquota applicabile, è necessario fare riferimento al n. 127- quinquiesdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, che prevede l’aliquota IVA del 10% per le cessioni di “fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 [tali interventi sono stati trasfusi nel citato Testo unico dell’edilizia], esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) …â€, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato tali interventi, indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile. Nel caso di specie, pertanto, l’impresa applica l’aliquota IVA del 10%.

    Pubblicata il: 16-10-2012

    Oggetto

    Cedolare secca e presenza di pertinenze

    Domanda

    Un contribuente, proprietario di un appartamento, intende concederlo in locazione e optare per la cedolare secca.
    Considerato che oltre l’appartamento vengono congiuntamente locati anche il garage e la cantina ad esso pertinenziali, l’opzione si estende ad entrambe le pertinenze?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011, possono essere assoggettati alla cedolare secca i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo ed alle “pertinenze locate congiuntamente all’abitazioneâ€. Tra queste ultime sono comprese, ad esempio, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali del gruppo C (ossia, rimesse, autorimesse, magazzini e locali di deposito, ecc.) sempreché utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione locata. Con riguardo al numero di pertinenze per le quali è possibile avvalersi della cedolare secca, non sussiste alcuna limitazione e pertanto, nel caso di specie, l’affitto congiunto dell’immobile ad uso abitativo e delle 2 pertinenze comporta la tassazione sostitutiva per tutti i 3 immobili (abitazione, garage e cantina). Merita comunque rammentare che, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E, il regime di tassazione sostitutiva trova applicazione anche per le pertinenze locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che: �� il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti; �� nel contratto di locazione venga fatto riferimento a quello relativo all’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata. È inoltre opportuno segnalare che l’opzione per la cedolare secca non può riguardare esclusivamente il canone relativo al contratto di locazione della sola pertinenza (ad esempio, locazione del solo garage, cantina, posto auto).

    Pubblicata il: 02-10-2012

    Oggetto

    Operazioni con Lussemburgo e Libano e separata indicazione nel mod. UNICO

    Domanda

    Nel 2011 una società ha acquistato beni da un fornitore avente sede in Lussemburgo e da un altro avente sede in Libano. La società, in relazione alle operazioni effettuate, ha presentato gli elenchi “black list†ma non ha indicato separatamente il costo nella dichiarazione dei redditi.
    Si chiede di confermare la correttezza di tale comportamento.

    Risposta

    Ai fini delle imposte dirette, per verificare la sussistenza dell’obbligo di indicare separatamente nel mod. UNICO i costi relativi alle operazioni poste in essere con soggetti residenti in Paesi “black list†è necessario avere riguardo alla lista di cui al DM 23.1.2002. Diversamente, ai fini della comunicazione degli elenchi “black listâ€, i Paesi considerati paradisi fiscali sono individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001. In particolare, con riferimento al caso in esame: - il comportamento della società è corretto con riguardo al Lussemburgo. Infatti, tale Paese non è considerato “black list†ai fini delle imposte dirette, mentre è tale ai fini degli elenchi e pertanto non sussiste l’obbligo di separata indicazione nel mod. UNICO mentre è previsto l’obbligo di invio dei predetti elenchi; - posto che il Libano è considerato “black list†sia ai fini delle imposte dirette che degli elenchi, la società, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, dovrà provvedere ad inviare un mod. UNICO integrativo indicando separatamente i costi sostenuti per le operazioni poste in essere con il fornitore libanese. La regolarizzazione effettuata prima dell’inizio di accessi, ispezioni e verifiche ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno nel corso del quale la violazione è commessa, ossia entro il 30.9.2013, comporta il pagamento di € 32 da effettuarsi con il mod. F24 riportando il codice tributo “8911â€.