Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 30-04-2013

    Oggetto

    Spese sanitarie sostenute per persona “non parente”

    Domanda

    Un soggetto ha pagato nel 2012 spese sanitarie per sua cugina, affetta da un patologia esente.
    Le spese, risultando da un documento intestato al predetto soggetto, possono essere detratte nel relativo mod. UNICO 2013 PF?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per le spese sanitarie, per la parte eccedente € 129,11, spetta la detrazione IRPEF del 19%. Tale detrazione, ai sensi del comma 2 del citato art. 15, spetta anche per le spese sostenute nell’interesse delle persone, non a carico ex art. 12, TUIR, ossia dei soggetti indicati all’art. 433, C.c., affette dalle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta e nel limite di € 6.197,48. Il citato art. 433 riguarda: − il coniuge e i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; − i generi e le nuore; − il suocero e la suocera; − i fratelli e sorelle germani o unilaterali. Nel caso di specie, poichĂ© colui a favore del quale è stata sostenuta la spesa (cugina) non rientra tra i soggetti sopra evidenziati, non è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%.

    Pubblicata il: 16-04-2013

    Oggetto

    Correzione dichiarazione IVA 2012 a credito

    Domanda

    Per una società è stato spedito in data 28.2.2013 il mod. IVA 2013 per poter usufruire del credito IVA 2012 già dal 16.3.2013 in quanto superiore a € 5.000.
    Avendo riscontrato un errore nella compilazione del quadro VC che non si riflette sul saldo a credito, si intende presentare una dichiarazione “correttiva nei termini”. Poiché tale dichiarazione
    viene spedita nel mese di aprile il relativo credito è utilizzabile in compensazione dal 16.5.2013?
    Cosa succede per la compensazione effettuata a marzo?

    Risposta

    In presenza di più dichiarazioni IVA relative al 2012, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.4.2011, n. 16/E (quesito 1.4): - ai fini dell’applicazione delle regole sulla compensazione del credito, la dichiarazione correttiva / integrativa va considerata sostitutiva della dichiarazione originaria; - per la verifica del limite della compensazione (€ 5.000 / 15.000) rileva il credito risultante dall’ultima dichiarazione presentata; - sono comunque fatte salve (in quanto accettate dal sistema) le compensazioni operate fino alla presentazione della “nuova” dichiarazione correttiva / integrativa. Da quanto sopra è possibile desumere che nel caso prospettato poiché il mod. IVA 2013 è presentato nel mese di aprile l’utilizzo del (residuo) credito IVA 2012 può essere effettuato dal 16.5.2013. Per poter utilizzare il (residuo) credito IVA 2012 il 16.4.2013 è necessario presentare il mod. IVA 2013 successivamente a tale data. Infatti in tal caso la compensazione è “ancorata” alla dichiarazione IVA “originaria” presentata nel mese di febbraio 2013.

    Pubblicata il: 16-04-2013

    Oggetto

    Accesso al “nuovo” regime dei minimi

    Domanda

    Un avvocato nato nel 1981 ha aperto la partita IVA nel 2008 aderendo al regime dei minimi. Per i primi 2 anni di attività i compensi incassati sono stati al di sotto del limite di € 30.000; nel 2010 gli stessi sono risultati superiori al suddetto limite. Di conseguenza nel 2011 ha applicato il regime ordinario (contabilità semplificata professionisti). Anche per il 2011 i compensi hanno superato il predetto limite e quindi ha continuato nel 2012 con il regime ordinario. Per il 2012 quanto
    incassato non risulta superiore al limite di € 30.000. Si chiede se per il 2013 l’avvocato possa adottare il regime dei c.d. “nuovi minimi” considerando che nel 2012 non ha superato il predetto limite e che compirà 35 anni nel 2016.

    Risposta

    Come noto, l’art. 1, commi da 96 a 117, Legge, n. 244/2007 ha introdotto con decorrenza dal 2008 il regime dei minimi riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi / compensi pari o inferiori a € 30.000. Al superamento del limite di € 30.000 si verificava la decadenza dal regime a decorrere dall’anno successivo. A decorrere dal 2012, come noto, l’art. 27, DL n. 98/2011, ha introdotto il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, c.d. “nuovo” regime dei minimi al cui accesso sono richieste il rispetto di una serie di condizioni mutuate in parte dal “vecchio” regime dei minimi ed in parte dal regime delle nuove iniziative. In merito al “nuovo” regime dei minimi l’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Circolare 30.5.2012, n. 17/E, una serie di chiarimenti. In particolare al par. 2.4 dopo aver evidenziato che il regime dei “nuovi” minimi può essere applicato “anche da coloro che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 purché in possesso, alla data di inizio dell’attività, dei requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto e dall’articolo 1, commi 96 e 99 della legge n. 244 del 2007” ha precisato che “si è dell’avviso che possa accedere al regime fiscale di vantaggio anche il contribuente che, prima del 1° gennaio 2012, abbia perso e riacquistato i requisiti di cui all’art. 1, commi 96 e 99, della legge n. 244 del 2007 … Ne consegue che possono accedere al regime fiscale di vantaggio per il periodo residuo coloro che possedevano i requisiti necessari per l’applicazione del regime degli «ex minimi» alla data di inizio dell’attività e nell’anno 2011, restando ininfluenti le vicende intercorse nel periodo intermedio”. Con riferimento al quesito posto, considerato che per il 2012 il contribuente non possedeva i requisiti di accesso al “nuovo” regime dei minimi, ancorché per tale anno non abbia superato il limite di € 30.000, dal 2013 lo stesso non può adottare tale regime.

    Pubblicata il: 16-04-2013

    Oggetto

    Regolarizzazione omesso versamento rata “avviso bonario”

    Domanda

    Un nostro cliente ha richiesto di rateizzazione di un “avviso bonario”. Visto che non è stata regolarmente pagata la terza rata l'Agenzia delle Entrate ci ha comunicato che prima di versare la quarta va corrisposta la precedente con il ravvedimento operoso. Quali codici tributo vanno
    utilizzati per tale regolarizzazione?

    Risposta

    Come noto, l’art. 10, comma 13-decies, DL n. 201/2011 ha introdotto il comma 4-bis all’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 in base al quale la rateazione non viene meno se il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, viene effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29.12.2011, n. 132/E, per consentire il ravvedimento operoso ed il versamento, tramite il mod. F24, delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi ha istituito, in particolare, i seguenti codici tributo: - “8929”, ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati – sanzione; - “1980”, ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati – interessi.

    Pubblicata il: 02-04-2013

    Oggetto

    Tassa annuale libri sociali e ravvedimento operoso

    Domanda

    Una società ha omesso il versamento, entro lo scorso 18.3.2013, della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Ai fini del ravvedimento, con quale modalità vanno versati l’imposta, i relativi interessi e la sanzione?

    Risposta

    L’omesso versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali è regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso. A tal fine il soggetto interessato deve: - utilizzare il mod. F24 per il versamento dell’imposta dovuta e dei relativi interessi, riportando il codice tributo “7085”; - utilizzare il mod. F23 per il versamento della sanzione ridotta, riportando: - a campo 6 il codice ufficio “RCC”; - a campo 9 la causale “SZ”; - a campo 11, il codice tributo “678T”.