Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 07-01-2013

    Oggetto

    Nuovo regime “IVA per cassa” e pagamento parziale della fattura

    Domanda

    Un contribuente ha optato dall’1.12.2012 per la nuova “IVA per cassa”. Una fattura emessa a dicembre con il nuovo regime, a causa di difficoltà finanziarie, è stata pagata dal cliente soltanto per il 50%. Come va determinata l’IVA da versare nella liquidazione di dicembre 2012?

    Risposta

    Per i soggetti che optano per il nuovo regime della liquidazione “IVA per cassa” è previsto il differimento dell’esigibilità dell’IVA al momento del pagamento. Di conseguenza l’IVA esposta in fattura sarà conteggiata “a debito” nella liquidazione del periodo (mese/trimestre) di incasso del corrispettivo. Come disposto dal DM 11.10.2012, in presenza di “un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione”. Nel caso esaminato, il contribuente ha incassato il 50% del corrispettivo dovuto. Di conseguenza l’IVA da considerare a debito nella liquidazione di dicembre 2012 corrisponde al 50% dell’imposta indicata in fattura.

    Pubblicata il: 07-01-2013

    Oggetto

    Corrispettivo derivante dallo sfruttamento economico di marchio da parte di soggetto non imprenditore: quale il regime fiscale?

    Domanda

    Si domanda quale sia il regime fiscale applicabile alle royalties percepite dall'autore, persona fisica non imprenditore, di un marchio da lui ideato e registrato.

    Risposta

    L'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR fa rientrare nell'ambito dei redditi diversi quelli derivanti da "attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente". La relazione ministeriale al TUIR afferma che "ai redditi derivanti dall'utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio non si può riconoscere né natura di redditi di lavoro autonomo né quella di redditi diversi, dato che l'utilizzazione dei marchi d'impresa avviene o in sede di trasferimento dell'azienda, o di un ramo di essa, o mediante la concessione di licenze non esclusive e quindi nell'esercizio d'impresa (salvo ipotesi marginali per le quali potrà, eventualmente, soccorrere l'ampia previsione dell'art. 81, n. 11"). In altre parole, interpretando tale relazione ministeriale sembrerebbe che gli atti economici relativi al marchio possiedono rilevanza impositiva, ai fini delle imposte sui redditi, solo se compiuti nell'ambito di un'attività commerciale. Inoltre, l'art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR considera redditi di lavoro autonomo "i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali". Però, non vengono richiamati i marchi, per cui sembrerebbe che ogni corrispettivo derivante dallo sfruttamento economico del marchio da parte di un soggetto non imprenditore, non può configurarsi nemmeno come reddito di lavoro autonomo. Tuttavia, la dottrina prevalente (si veda tra gli altri, Leo-Monacchi-Schiavo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Giuffrè Editore, 1999, paragrafo 14, pag. 1309 e Giuseppe Rebecca, Carlotta Baruchello, Licenza e cessione di marchio da parte di privato: effetti fiscali, in Il fisco n. 19/2005, pag. 2892) ritiene che l'ultimo inciso della relazione governativa al TUIR pare recuperare a tassazione come reddito diverso tale fattispecie, potendo effettivamente rientrare tra le "ipotesi marginali per le quali potrà soccorrere l'ampia previsione dell'art. 81 n. 11", ora art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR. In conclusione, aderendo a tale filone dottrinale, si ritiene che il soggetto percettore delle royalties, non imprenditore, debba assoggettare le stesse a tassazione Irpef, considerandole come redditi diversi.

    Pubblicata il: 17-12-2012

    Oggetto

    Nuova liquidazione “IVA per cassa” e fatture differite

    Domanda

    Un contribuente ha deciso di applicare il regime “IVA per cassa” a decorrere dall’1.12.2012. Si chiede se l’IVA delle fatture differite emesse entro il 15.12.2012 relative alle consegne effettuate a novembre, registrate a dicembre, può essere versata al momento dell’incasso.

    Risposta

    Per le consegne/spedizioni di beni tramite DDT la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione. In tal caso l’IVA a debito di dette fatture è di “competenza” del mese precedente, ossia del mese in cui è avvenuta la consegna/spedizione dei beni. L’adozione, a decorrere dall’1.12.2012, del nuovo regime della liquidazione “IVA per cassa” consente, come noto, di differire l’esigibilità dell’IVA al momento di pagamento delle fatture da parte dei clienti. Tale modalità di liquidazione dell’imposta va rispettata non solo per le operazioni attive, ma anche per le operazioni passive. “L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione”. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.11.2012, n. 44/E: 1. il termine di 1 anno decorre dal momento di effettuazione dell’operazione individuato ex art. 6, DPR n. 633/72; 2. per le fatture differite “rileva in ogni caso il momento di effettuazione dell’operazione (consegna/spedizione) a prescindere dalla data di fatturazione dell’operazione”. Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene di poter affermare che l’IVA delle fatture differite, relative alle consegne effettuate a novembre, emesse entro il 15.12.2012 e registrate nel mese di dicembre 2012 NON può “beneficiare” del differimento dell’esigibilità fino all’incasso delle stesse in quanto la relativa esigibilità è ancorata al momento della consegna/spedizione dei beni. Di conseguenza, ancorché le fatture siano emesse ed annotate a dicembre (in vigenza del nuovo regime), la relativa imposta va imputata e quindi versata con riferimento al mese di novembre 2012. Chiaramente le fatture differite relative alle consegne/spedizioni effettuate da dicembre 2012 rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo regime e pertanto la relativa IVA sarà differita fino all’incasso del corrispettivo.

    Pubblicata il: 17-12-2012

    Oggetto

    Noleggio auto usata e regime del margine

    Domanda

    Un rivenditore di auto usate intende noleggiare (temporaneamente) un’auto acquistata con applicazione del regime del margine. Tale prestazione è soggetta ad IVA al 21% ovvero rientra nel regime del margine?

    Risposta

    Il regime del margine ex art. 36, DL n. 41/95 dispone che “per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione … acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie”. Il regime del margine è pertanto applicabile soltanto con riferimento alle cessioni di beni usati; non rientrano nello stesso le altre prestazioni effettuate, quali, ad esempio, quelle di noleggio, ancorché aventi ad oggetto i predetti beni. Di conseguenza per il noleggio dell’auto usata va emessa fattura con applicazione dell’IVA ordinaria.

    Pubblicata il: 17-12-2012

    Oggetto

    Ritenute su compensi ad atleti di un’associazione sportiva dilettantistica

    Domanda

    Un’associazione sportiva dilettantistica ha corrisposto, a più riprese, ad un atleta il compenso spettante.
    Poiché a breve l’ammontare complessivo della somma corrisposta eccederà € 7.500 deve essere applicata la ritenuta a titolo d’imposta. Con quale codice tributo va versata?

    Risposta

    I compensi, indennitĂ , rimborsi forfetari e premi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche ai collaboratori sportivi dilettanti, ai direttori tecnici, a coloro che svolgono funzioni amministrativogestionale costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR e gli stessi: − fino a € 7.500 sono esenti da IRPEF; − sugli ulteriori € 20.658,28 sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta IRPEF del 23% e dell’addizionale regionale; − sulle somme eccedenti sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto IRPEF del 23% e dell’addizionale regionale. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 29.3.2001, n. 37/E “per il versamento delle ritenute operate, sia a titolo d'imposta che a titolo d'acconto, da effettuarsi mediante modello F24, si precisa che il codice-tributo da utilizzare è il 1041…”. Va tuttavia evidenziato che dall’1.5.2002 il codice 1041 è “confluito” nel codice tributo 1040 e pertanto il versamento delle predette ritenute va effettuato con detto codice.