Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 14-05-2013

    Oggetto

    Ulteriore detrazione IRPEF famiglie numerose

    Domanda

    Un contribuente ha 4 figli, di cui 2 avuti con il precedente coniuge. I figli avuti dal nuovo coniuge sono a suo carico al 50%. Si chiede se e in che misura può usufruire dell’ulteriore detrazione prevista per le famiglie numerose.

    Risposta

    L’art. 12, comma 1-bis, TUIR, riconosce ai genitori con almeno 4 figli a carico un’ulteriore detrazione (rispetto a quella ordinaria di cui al comma 1 del medesimo articolo) pari a € 1.200. Nell’ ipotesi di genitori separati la norma distingue tra: • genitori non legalmente ma effettivamente separati, la detrazione va ripartita nella misura del 50%; • genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso di annullamento, scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in base agli affidamenti stabiliti dal giudice. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.1.2008, n. 1/E, tale agevolazione costituisce una sorta di “bonus complessivo … a vantaggio della famiglia numerosa”. Il caso prospettato è stato oggetto di uno specifico quesito esaminato da parte della stessa Agenzia nell’ambito della Circolare 1.6.2012, n. 19/E (quesito 4.2). A tal proposito è stato evidenziato che, nell’ipotesi in cui “il quarto figlio non sia tale anche per l’altro genitore, e quindi l’ulteriore detrazione non possa essere in alcun modo attribuita a quest’ultimo, si ritiene che l’ulteriore detrazione in esame spetti per intero al primo genitore”. Di conseguenza, per quanto riguarda il caso di specie, il contribuente, con 4 figli a carico ancorché 2 al 50%, potrà fruire della suddetta detrazione nella misura del 100%, ossia per un importo pari a € 1.200.

    Pubblicata il: 30-04-2013

    Oggetto

    Detrazione spese 36% – 50% per spese sostenute dalla moglie a carico

    Domanda

    Il marito convivente con la moglie, proprietaria dell'appartamento, può usufruire della detrazione IRPEF del 36% relativamente alle rate residue di un intervento agevolabile per il quale la moglie ha sostenuto direttamente le spese? La moglie, avendo perso il posto di lavoro e non avendo reddito per il 2012 risulta a carico.

    Risposta

    La detrazione IRPEF 36% – 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio compete ai contribuenti che: • hanno sostenuto le spese e queste sono rimaste effettivamente a loro carico; • possiedono o detengono l’immobile sul quale sono eseguiti i lavori. Come previsto dal Ministero delle Finanze nella Circolare 11.5.98, n. 121/E la detrazione spetta anche al familiare convivente del possessore/detentore dell’immobile purché sostenga le relative spese. Nel caso di specie il marito convivente non ha sostenuto le spese e conseguentemente non può beneficiare della detrazione in esame. Nessuna rilevanza assume il fatto che la moglie risulti fiscalmente a carico del marito.

    Pubblicata il: 30-04-2013

    Oggetto

    SocietĂ  di persone trasformata in societĂ  di capitali

    Domanda

    Una snc si è trasformata in srl il 15.6.2012. Il bilancio 2012 della srl da depositare presso la CCIAA va redatto per il solo periodo 15.6 – 31.12.2012?

    Risposta

    La società di capitali risultante dalla trasformazione di una società di persone intervenuta nel corso del 2012 deve redigere il bilancio da depositare presso il Registro delle Imprese relativo al periodo 1.1 – 31.12.2012. Infatti, soltanto ai fini fiscali il periodo d’imposta è suddiviso in 2, considerato il mutamento del regime di tassazione ante (IRPEF) e post trasformazione (IRES).

    Pubblicata il: 30-04-2013

    Oggetto

    SocietĂ  in perdita sistematica e assenza di beni nel triennio di riferimento

    Domanda

    Una società di capitali risulta in perdita fiscale nel triennio 2009 – 2011. Poiché la stessa non dispone di beni nel predetto triennio di riferimento, è considerata comunque di comodo, ancorché non compili l’apposito prospetto presente nel mod. UNICO 2013 SC, con conseguente “blocco” all’utilizzo del credito IVA?

    Risposta

    Come specificato nelle istruzioni al mod. UNICO 2013 SC, qualora la societĂ  non disponga di beni nell’anno cui la dichiarazione si riferisce ovvero nel triennio di osservazione deve indicare nel campo 7 “Casi particolari” di rigo RF74 uno dei seguenti codici: − “1” in assenza di beni nel 2012. In tal caso non vanno compilate le colonne 4 e 5 del prospetto; − “2” in assenza di beni nel triennio 2009 – 2011. In tal caso non va compilato il resto del prospetto. Nelle predette ipotesi la societĂ  è comunque considerata di comodo con conseguente assoggettamento alle limitazioni relative all’utilizzo del credito IVA 2012.

    Pubblicata il: 30-04-2013

    Oggetto

    Prestazioni di servizi nei confronti di societĂ  ciclistica svizzera

    Domanda

    Un massoterapista (in Italia fattura prestazioni imponibili IVA) ed un medico sportivo (in Italia fattura prestazioni esenti IVA) prestano la propria attività di assistenza della squadra durante le varie gare a favore di una società ciclistica svizzera. Le suddette prestazioni rientrano nell’art. 7- ter ovvero 7-quinquies, DPR n. 633/72?

    Risposta

    Le prestazioni di servizi del massoterapista e del medico sportivo a favore della società ciclistica svizzera rientrano tra i servizi c.d. “generici”, non soggetti ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, per i quali non deve essere presentato il mod. Intra. Considerate le caratteristiche del cliente (operatore economico residente in un Paese a fiscalità privilegiata di cui ai DD.MM. 4.5.99 e 21.11.2001) si rende necessario presentare all’Agenzia delle Entrate l’elenco c.d. “black list”.