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Pubblicata il: 08-01-2013
Cessione appartamento con opzione imponibilitĂ e acconti esenti IVA
Unâimpresa edile a breve deve rogitare la cessione di un appartamento di nuova costruzione. Per tale operazione lâimpresa edile ha incassato 2 acconti fatturati in esenzione IVA (lâappartamento risulta ultimato da piĂš di 5 anni e pertanto fino al 26.6.2012 la relativa cessione era esente IVA).
In sede di rogito lâimpresa può optare per lâimponibilitĂ e quindi assoggettare ad IVA quanto incasserĂ a titolo di saldo?
Se si, gli acconti incassati in precedenza dovranno essere modificati?
A decorrere dal 26.6.2012 le cessioni di fabbricati uso abitativo effettuate dalle imprese che li hanno costruiti da piĂš di 5 anni in luogo dellâesenzione possono essere assoggettate ad IVA previa opzione da parte del cedente. Quindi, nel caso in esame, poichĂŠ lâimmobile è ultimato da piĂš di 5 anni, lâimpresa edile cedente può manifestare in atto lâopzione per il regime di imponibilitĂ IVA. Quanto fatturato anteriormente a titolo di acconto in regime di esenzione IVA deve essere considerato âcristallizzatoâ in base alla normativa allora vigente e di conseguenza gli acconti non vengono attratti nellâimponibilitĂ scelta in sede di stipula dellâatto di compravendita. Infatti, qualora anteriormente alla stipula del rogito notarile sia pagato in tutto / parte il corrispettivo, lâoperazione si considera effettuata ai fini IVA in corrispondenza della data di pagamento limitatamente a quanto incassato. La âcristallizzazioneâ del regime IVA applicato agli acconti è stata confermata anche dallâAgenzia delle Entrate nellâambito della Circolare 1.3.2007, n. 12/E . Per effetto di quanto sopra esposto lâimpresa edile fatturerĂ con IVA soltanto la parte di corrispettivo incassato in sede di saldo.
Pubblicata il: 08-01-2013Acquisto âbuoni spesaâ
Nel mese di dicembre 2012 una societĂ ha acquistato 50 âbuoni spesaâ che ha regalato, in occasione delle FestivitĂ , ai propri dipendenti e ad alcuni clienti.
Per tale acquisto ha ricevuto una fattura senza applicazione dellâIVA. Ă corretto tale comportamento?
Si il comportamento è confrome alla normativa vigente. Lâargomento è stato trattato dallâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.1.2011, n. 21/E. In tale occasione lâAgenzia ha evidenziato che la cessione del buono dal soggetto emittente a favore del cliente non assume rilevanza ai fini IVA in quanto trattasi di âmovimentazione finanziariaâ ex art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72. La rilevanza ai fini IVA è collegata allâutilizzo del âbuono spesaâ da parte del dipendente / cliente presso lâesercizio commerciale convenzionato.
Pubblicata il: 08-01-2013Detrazioni per familiari a carico e comunicazione al datore di lavoro
Lâincremento delle detrazioni per familiari a carico previsto dalla Finanziaria 2013 comporta per il dipendente lâobbligo di ripresentare al datore di lavoro la comunicazione necessaria ai fini della fruizione delle detrazioni stesse?
E' stato soppresso lâobbligo, da parte dei dipendenti e pensionati, di comunicare annualmente al sostituto dâimposta (datore di lavoro, ente pensionistico) i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico. Pertanto, una volta ottemperato a tale obbligo, la dichiarazione ha effetto anche per i periodi dâimposta successivi, salvo che intervengano variazioni che richiedono la relativa ripresentazione. La variazione dellâammontare delle detrazioni spettanti dallâ1.1.2013 disposta dalla Legge di StabilitĂ non rientra tra quelle che richiedono la presentazione di una nuova dichiarazione da parte del dipendente/pensionato.
Pubblicata il: 08-01-2013Affitto ramo dâazienda e variazione canone
Dal 2000 è in corso un contratto di affitto di ramo dâazienda. Ora le parti intendono ridurre dal 2013 il canone.
PoichĂŠ il valore dellâazienda è costituito per piĂš del 50% dallâimmobile utilizzato per lâesercizio dellâattivitĂ , si rende necessario versare in sede di registrazione della variazione lâimposta di registro dellâ1% come disposto dallâart. 35, comma 10-quater, DL n. 223/2006?
Lâart. 35, comma 10-quater, DL n. 223/2006, prevede che anche allâaffitto dâazienda debba essere applicato, a determinate condizioni, il regime delle locazioni immobiliari. Come evidenziato dallâAgenzia delle Entrate nelle Circolari 16.11.2006, n. 33/E e 1.3.2007, n. 12/E la suddetta norma è caratterizzata da un chiaro intento antielusivo e pertanto applicabile ai contratti stipulati a decorrere dal 12.8.2006. Nel caso di specie si ritiene che la modifica del canone di locazione non possa essere qualificata come un ânuovo contrattoâ e pertanto non sussiste la necessitĂ di verificare lâapplicazione della citata disposizione.
Pubblicata il: 07-01-2013Affitto dellâunica azienda e cessione bene strumentale
Durante lâaffitto dellâunica azienda il concedente (la cui partita IVA è stata sospesa) deve vendere un macchinario dellâazienda. Tale comportamento implica degli adempimenti IVA?
Come previsto dalle CM 19.3.85 n. 26 e 4.11.86, n. 72, lâaffitto dellâunica azienda dellâimprenditore individuale richiede la sospensione della partita IVA, con conseguente esonero dagli adempimenti IVA di cui al Titolo II, DPR n. 633/72. Il concedente mantiene quindi il numero di partita IVA, ma è esonerato, per il periodo di durata dellâaffitto, dagli obblighi previsti dalla disciplina IVA. Qualora al termine del contratto riprenda lâattivitĂ imprenditoriale dovrĂ âriattivareâ la stessa partita IVA. Se durante lâaffitto il concedente cede dei beni strumentali dellâazienda, come evidenziato nella CM 30.5.95, n. 154, la sussistenza del requisito soggettivo dâimposta non viene meno e pertanto lâoperazione va assoggettata ad IVA con il rispetto dei conseguenti adempimenti (fatturazione, liquidazione e versamento dellâimposta, nonchĂŠ presentazione della dichiarazione annuale).