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Pubblicata il: 11-06-2013
Detrazione interessi passivi acquisto abitazione principale
Nel 2012 un contribuente era proprietario al 100% di un immobile (prima casa) acquistato con mutuo ipotecario, per il quale nel 2012 la banca ha certificato il pagamento di € 900 di interessi passivi. Nel marzo 2012 l’immobile è stato ceduto ed estinto il relativo mutuo.
Contestualmente il soggetto ha acquistato, in comproprietà al 50% con la compagna, un’altra casa che entrambi destinano a prima abitazione, stipulando insieme un nuovo mutuo per il quale gli interessi passivi sostenuti ammontano a € 4.600.
Per entrambi i mutui è soddisfatto il requisito del rapporto tra capitale chiesto a mutuo e costo d’acquisto dell’immobile. L’ipotesi di detrarre per la compagna € 2.000 (massimo importo detraibile e solo per il secondo mutuo) e € 2.900 per il contribuente (900 per il primo mutuo e 2.000 per il secondo mutuo) è corretta?
L’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR, consente di detrarre gli interessi passivi, relativi a mutui contratti per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale, entro il limite di € 4.000. Nel caso in cui il mutuo sia cointestato, la detrazione va ripartita tra gli stessi per la propria quota di competenza (50%). L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.10.2010, n. 39/E ha riconosciuto la possibilità di cumulare le detrazioni per interessi passivi in capo ad un coniuge che, nel corso d’anno risulti contemporaneamente titolare di 2 mutui per abitazione principale, rispettivamente nella misura del 50% e del 100%, a condizione che sia proprietario, anche per quota, di ciascun immobile. L’Agenzia ha in ogni caso precisato che il tetto di € 4.000 è inderogabile e costituisce l’importo massimo complessivo di cui il contribuente può usufruire. Per quanto riguarda il caso di specie la soluzione prospettata è da ritenersi ammissibile anche in virtù del fatto che il contribuente ha provveduto ad estinguere il primo mutuo, in occasione della cessione del relativo immobile (in relazione a quest’ultimo il limite di interessi detraibili ammonta ad € 4.000). Di conseguenza la detrazione per la companga è pari a € 2.000 (si tratta di immobile in comproprietà al 50%), mentre per il contribuente è così distribuita: - € 900 per il primo mutuo, del quale risulta essere intestatario al 100%; - € 2.000 per il secondo mutuo (si tratta di immobile in comproprietà al 50%). La somma totale usufruibile dal contribuente pari ad € 2.900, rispetta il limite massimo di € 4.000.
Pubblicata il: 11-06-2013Inizio attivitĂ e adozione del regime ordinario
Un soggetto ha iniziato l’attività di agente di commercio a fine 2012. Nel mod. AA9/2011 non ha barrato la casella relativa al regime dei minimi. In tale periodo ha emesso soltanto 1 fattura pari a circa € 2.000 + IVA. Nel 2013 avendo i relativi requisiti può passare al regime dei minimi (non ha
ancora emesso alcuna fattura)?
Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2012, n. 17/E il soggetto in possesso dei requisiti per il regime dei minimi ex art. 27, DL n. 98/2011 che in sede di inizio attività applica il regime ordinario con l’emissione quindi di fatture con IVA, manifesta tramite il comportamento concludente l’intenzione di adottare tale regime in luogo di quello dei minimi. Tale opzione, da comunicare nell’ambito del quadro VO del mod. IVA 2013, vincola il contribuente fino a revoca, con un minimo di 3 anni. Di conseguenza il soggetto in esame che ha applicato il regime ordinario, ancorché in presenza dei requisiti del regime dei minimi, deve continuare ad applicarlo almeno fino al 2014.
Pubblicata il: 11-06-2013Rivalutazione beni e passaggio da contabilitĂ semplificata a ordinaria
Una società di persone in contabilità semplificata nel 2008 ha rivalutato un immobile ai sensi del DL n. 185/2008, senza affrancare la riserva di rivalutazione. Nel 2013 la società è passata alla contabilità ordinaria. Tale passaggio determina la necessità di ricostituire la riserva di
rivalutazione con conseguente tassazione della stessa in caso di distribuzione?
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.3.2009, n. 11/E e confermato nella Risoluzione 5.8.2009, n. 202/E, la rivalutazione poteva essere effettuata anche dalle imprese individuali / società di persone in contabilità semplificata. Tuttavia tali soggetti non potevano applicare la disciplina del saldo attivo di rivalutazione “considerato che lo stesso, in assenza di un bilancio formale, non risulta esposto in contabilità ”. Il passaggio alla contabilità ordinaria, comporta che, secondo quanto chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare 18.6.2001, n. 57/E “al momento della successiva attivazione della contabilità sistematica [ordinaria], il contribuente dovrà costituire i saldi patrimoniali di partenza secondo le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. In tal caso l’iscrizione in contabilità dei beni rivalutati non comporterà ricostituzione di alcuna riserva di rivalutazione”. Di conseguenza, nel caso di specie, la società non deve ricostituire la riserva di rivalutazione.
Pubblicata il: 11-06-2013Deposito del bilancio approvato in seconda convocazione
In una srl l’assemblea di approvazione del bilancio è stata convocata in prima convocazione il 29.4.2013 e in seconda convocazione il 14.5.2013. Essendo l’approvazione avvenuta in seconda convocazione, è corretto provvedere al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese
entro 30 giorni da tale data o l’adempimento doveva essere comunque effettuato entro il 29.5?
L’art. 2435, comma 1, C.c. dispone che “entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio … deve essere, a caura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese …”. Il termine di 30 giorni decorre dalla data di effettiva approvazione, ancorché quest’ultima sia avvenuta in seconda convocazione. Di conseguenza, nel caso di specie, il bilancio va depositato entro il 13.6.2013.
Pubblicata il: 28-05-2013Cessione immobile e trasferimento detrazione 36%
Un privato ha recentemente acquistato il 40% di un immobile per il quale il cedente ha effettuato lavori di ristrutturazione beneficiando della detrazione del 36%.
Nell’atto di compravendita non è stato specificato nulla in merito al trasferimento delle rate residue della detrazione. Si chiede di confermare se le rate residue si trasferiscono all’acquirente, il quale ne potrà beneficiare nella corrispondente misura del 40%, mentre il rimanente 60% resta in capo al cedente.
In caso di vendita dell’unità immobiliare su cui sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal cedente è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda il caso di specie non è ammesso il trasferimento in capo all’acquirente della detrazione corrispondente alla quota di proprietà dell’immobile acquisita. L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 24.5.2009, n. 77/E, ha affrontato un caso simile a quello prospettato in vigenza dell’analoga disciplina in base alla quale “in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi … le detrazioni … non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta … all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.” A tal proposito è stato specificato che il trasferimento di una quota di proprietà da parte del proprietario esclusivo non determina “un corrispondente trasferimento del diritto alla detrazione in favore dell’acquirente pro-quota, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell’intero immobile”. Di conseguenza in tutte le ipotesi di frazionamento del diritto di proprietà non è configurabile un trasferimento in capo all’acquirente delle rate residue del beneficio fiscale in esame per “motivi di cautela fiscale, al fine di evitare arbitrari spostamenti del diritto alla detrazione”.