Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-02-2013

    Oggetto

    Presentazione istanza di rimborso deducibilità IRAP “correttiva nei termini”

    Domanda

    Una srl ha già presentato l’istanza di rimborso dell’IRES relativa alla deducibilità dell’IRAP per gli anni pregressi compilando in modo errato l’istanza per il 2011. Come va rettificata l’istanza?

    Risposta

    Un’istanza di rimborso IRES / IRPEF, già presentata, può essere rettificata prima della scadenza del termine di presentazione. In tal caso va barrata la casella “Correttiva nei termini” presente: - nel Frontespizio, indicando altresì il numero di protocollo dell’istanza da rettificare desumibile dalla ricevuta telematica di presentazione; - nel quadro RI relativo all’annualità da rettificare. Per le altre annualità che non sono oggetto di alcuna modifica, vanno riportati i dati dell’istanza originaria, senza barrare la specifica casella presente nel quadro. Conseguentemente, nel caso di specie, oltre a barrare la casella “Correttiva nei termini” nel Frontespizio, è necessario barrare la casella in esame del quadro RI riferito al 2011, riportando i dati “corretti”. Per le altre annualità vanno riportati i dati dell’istanza originaria, senza barrare la predetta casella. Va evidenziato infine che nell’istanza correttiva non è possibile includere annualità diverse rispetto a quelle già presenti nella domanda da rettificare. In quest’ultimo caso si rende necessario presentare una nuova istanza.

    Pubblicata il: 05-02-2013

    Oggetto

    Istanza di rimborso IRES / IRPEF per deducibilitĂ  IRAP anni pregressi

    Domanda

    Per la compilazione dell’istanza di rimborso delle imposte dirette connessa alla deducibilità dell’IRAP delle spese per il personale, ai fini dell’individuazione del valore della produzione di ciascun anno a quali righi del mod. IRAP va fatto riferimento?

    Risposta

    La percentuale di incidenza del costo del lavoro va calcolata considerando il valore della produzione “di competenza” cui il versamento IRAP si riferisce. Tale percentuale va applicata distintamente al saldo ed agli acconti versati e pertanto, vanno considerati i diversi periodi d’imposta “di competenza”. I dati utili ai fini dell’individuazione del valore della produzione si ricavano dalla dichiarazione IRAP di ciascun anno. In particolare i righi interessati sono i seguenti: �� per il 2006 e 2007, ogni soggetto disponeva di uno specifico mod. IRAP, conseguentemente: → per il 2006, va considerata la sommatoria dei righi delle seguenti Sezioni del quadro IQ: - mod. IRAP PF: Sezione VII, colonna 4; - mod. IRAP SP: Sezione VI, colonna 4; - mod. IRAP SC: Sezione VIII, colonna 4; → per il 2007, va considerata la sommatoria dei righi delle seguenti Sezioni del quadro IQ: - mod. IRAP PF: Sezione VI, colonna 4; - mod. IRAP SP: Sezione VII, colonna 4; - mod. IRAP SC: Sezione VIII, colonna 4; �� per il 2008, 2009 e 2010, va considerata la sommatoria dei righi contenuti nella Sezione I, colonna 4 del quadro IR; �� per il 2011, considerando la sommatoria dei righi contenuti nella Sezione I, colonna 5 del quadro IR.

    Pubblicata il: 22-01-2013

    Oggetto

    “Nuovo” regime dei minimi e variazione attività

    Domanda

    Un soggetto (con diploma di geometra) ha iniziato l’attività nel maggio 2009 come disegnatore tecnico (codice attività 74.10.30) applicando il regime dei minimi. Nel 2012 si iscrive all’Albo dei geometri avendo superato l’esame. Di conseguenza è stata fatta una variazione dati all’Agenzia delle Entrate comunicando il nuovo codice attività (71.12.30).
    Si chiede se la modifica dell’attività nel 2012 comporta la fuoriuscita dal regime dei “nuovi” minimi dal 2013?

    Risposta

    Come noto, per applicare il “nuovo” regime dei minimi è necessario verificare sia i requisiti richiesti dal “vecchio” regime (art. 1, commi 96 e 99, Legge n. 244/2007), sia quelli previsti dall’art. 27, DL n. 98/2011, ossia: a) non aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa o di lavoro autonomo; b) l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente; c) qualora l’attività costituisca proseguimento di attività svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve superare 30.000 euro. In particolare, la verifica del requisito riportato alla lett. b) va effettuata con riferimento al momento di inizio attività e non con riferimento al successivo momento di modifica dell’attività stessa. Pertanto, nel caso di specie, il contribuente, possedendo non solo le caratteristiche di cui ai citati commi 96 e 99, ma anche i requisiti dell’art. 27, dall’1.1.2012 è transitato al “nuovo” regime dei minimi. La modifica dell’attività nel corso del 2012, con conseguente comunicazione del nuovo codice, non ha, dunque, rilevanza. Ne consegue che il soggetto in esame potrà adottare tale regime fiscale agevolato fino alla scadenza dei 5 anni previsti per l’agevolazione stessa o al compimento dei 35 anni.

    Pubblicata il: 22-01-2013

    Oggetto

    Rivalutazione immobile e stipula contratto preliminare di compravendita

    Domanda

    Un’impresa ha provveduto, nel bilancio 2008, alla rivalutazione di un immobile ai sensi del DL n. 185/2008, attualmente locato.
    La societĂ  nel corso del 2013 intende stipulare con il locatario un
    preliminare di vendita, provvedendo al rogito nel 2014. La stipula del preliminare, posto che viene effettuata prima del termine del periodo di sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione, determina l’inefficacia della stessa?

    Risposta

    La cessione, l’assegnazione ai soci, la destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore degli immobili oggetto di rivalutazione ex art. 15, DL n. 185/2008 nel bilancio 2008, prima della data di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ossia, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, prima del 2014), determina l’inefficacia della rivalutazione, con conseguente determinazione della plusvalenza senza tener conto del maggior valore, ossia sulla base del costo ante rivalutazione. Di conseguenza la stipula, nel 2013, di un contratto preliminare di compravendita, non determina la decadenza della rivalutazione, posto che lo stesso non comporta il trasferimento della proprietà in capo al promissario acquirente.

    Pubblicata il: 22-01-2013

    Oggetto

    Ampliamento immobile e aliquota IVA 4%

    Domanda

    Un soggetto deve appaltare dei lavori di ampliamento della propria abitazione nell’ambito del c.d. “piano casa”. Si chiede se e a quali condizioni può richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4%?

    Risposta

    La risposta è positiva. Infatti, come precisato nelle CM 30.11.2000, n. 219/E e 1.3.2001, n. 19/E, è possibile usufruire dell’aliquota ridotta del 4% anche per i lavori di ampliamento della “prima casa”. Ciò a condizione che: • il committente non possieda un’altra abitazione nel medesimo Comune, diversa da quella oggetto di ampliamento; • i locali di nuova costruzione non configurino una nuova unità immobiliare né siano tali da poter essere successivamente destinati ad un’autonoma unità immobiliare; • anche dopo l’ampliamento l’immobile continui ad essere “non di lusso”, ex DM 2.8.69.